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Il 5 settembre 2024, a Vilnius, la convenzione quadro sull’intelligenza artificiale (Convenzione), il primo trattato internazionale giuridicamente vincolante in materia di Intelligenza Artificiale (IA), ha raccolto le prime firme.

La Convenzione impone agli stati firmatari di adottare misure legislative, amministrative o di altra natura che regolino l’intero ciclo di vita dei sistemi di IA. L’obiettivo principale è di promuovere l’innovazione tecnologica tutelando allo stesso tempo i diritti umani e i principi democratici (e.g. integrità dei processi democratici, Stato di diritto, indipendenza giudiziaria e accesso alla giustizia).

Principi generali

In linea con il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), la Convenzione adotta un approccio basato sul rischio, prevedendo una serie di principi che devono guidare lo sviluppo e l’utilizzo dei sistemi di IA, la cui concreta applicazione varia al mutare del livello di rischio associato allo specifico sistema. Tuttavia, mentre l’AI Act regola specifici modelli, sistemi o pratiche di IA, la Convenzione si concentra sulle singole attività facenti parte del ciclo di vita dei sistemi aventi un potenziale di rischio, anche a prescindere dal rischio che il sistema presenta nel suo complesso. Tali principi si applicano sia nel caso in cui l’IA sia stata sviluppata da un soggetto pubblico sia nel caso in cui sia stata sviluppata da un soggetto privato. Tra i suddetti principi cardine figurano:

  • Trasparenza e supervisione
  • Accountability e responsabilità
  • Uguaglianza e non discriminazione
  • Tutela della privacy e protezione dei dati personali
  • Affidabilità e accuratezza

Obblighi specifici

La Convenzione delinea altresì taluni obblighi più specifici a carico degli stati firmatari, tra cui:

  • Garanzia di rimedi giurisdizionali efficaci nel caso in cui l’IA causi un danno
  • Garanzia di informazioni esaustive alle autorità pubbliche e ai soggetti coinvolti circa l’utilizzo e il funzionamento dei sistemi di IA
  • Adozione di misure per l’identificazione, la valutazione, la prevenzione e la mitigazione dei rischi posti dai sistemi di IA
  • Ricorso alla discussione pubblica o a consultazione multistakeholder per le questioni importanti relative all’IA
  • Promozione di un’adeguata cultura sull’IA e sull’utilizzo responsabile degli strumenti digitali tra la popolazione
  • Introduzione di sistemi di controllo efficaci per monitorare l’applicazione della Convenzione (e.g. autorità indipendenti di controllo)

La Conferenza delle Parti

Infine, l’art. 23 della Convenzione prevede l’istituzione della c.d. “Conferenza delle Parti” (Conferenza), organo collegiale composto da rappresentanti degli stati firmatari. La Conferenza ha lo scopo ­­­– inter alia – di facilitare l’applicazione e l’implementazione della Convenzione, valutare possibili modifiche o aggiunte alla stessa, risolvere eventuali problematiche interpretative, nonché facilitare la composizione amichevole di eventuali controversie relative all’applicazione della Convenzione. Inoltre, è previsto l’obbligo a carico di ogni parte firmataria della Convenzione di far pervenire alla Conferenza, con cadenza periodica, un report delineante le attività poste in essere per dare attuazione alla Convenzione. In generale, la Conferenza costituisce il principale strumento attraverso cui attuare la cooperazione internazionale, principio centrale della Convenzione.

Conclusioni

La Convenzione costituisce un passo importante verso la creazione di un quadro giuridico globale per l’IA, stimolando e promuovendone un utilizzo sicuro anche al di fuori dei confini europei. L’AI Act, in quanto prima normativa di rilievo sul tema, svolgerà un ruolo centrale in tale attività di implementazione, ed è lecito aspettarsi che molte previsioni saranno basate su quest’ultimo. Resta ora da vedere come gli stati daranno concretezza a questi principi, con l’auspicio che sempre più Paesi aderiscano alla Convenzione, contribuendo così a un’IA sicura ed affidabile sul piano globale.

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