Il Decreto Cura Italia ha introdotto rilevanti innovazioni nel settore dei contratti, societario e delle comunicazioni elettroniche.
Il Decreto Legge “Cura Italia” in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali
Il Decreto Legge n. 18/2020 del 17 marzo 2020 (D.L. Cura Italia), adottato per far fronte alla situazione di emergenza sanitaria in Italia dovuta al diffondersi del COVID-19, introduce all’articolo 91 alcune disposizioni rilevanti in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo nei contratti pubblici.
In particolare, il primo comma aggiunge un ulteriore articolo al Decreto Legge n. 6/2020, come convertito dalla Legge n. 13/2020, il quale prevede che “il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.” Questa norma non sembra aggiungere molto rispetto a quanto già previsto dal codice civile in materia di impossibilità sopravvenuta ed eccessiva onerosità, ma potrebbe essere di supporto alle imprese nella rinegoziazione di contratti in cui una delle parti ha subito gli effetti negativi del COVID-19 e/o delle misure anti-contagio adottate dal Governo.
La previsione normativa sopra richiamata, al secondo comma, stabilisce una modifica all’articolo 35, comma 18 del Decreto Legislativo n. 50/2016 (il Codice dei contratti pubblici), per il quale l’erogazione dell’anticipazione del prezzo – pari al 20% del valore del contratto di appalto pubblico corrisposto all’appaltatore – dovrà essere erogato entro 15 giorni dall’effettivo inizio della prestazione, previa costituzione di garanzia fideiussoria, anche nel caso di consegna dell’opera in via d’urgenza, in base a quanto previsto dall’articolo 32, comma 8, del Codice dei contratti pubblici.
Il Decreto Legge “Cura Italia” apre tout court alle assemblee societarie a distanza
In base alle ultime disposizioni contenute nel D.L. Cura Italia, il legislatore italiano è intervenuto al fine di agevolare il funzionamento degli organi sociali, facilitando l’esecuzione a distanza di documenti e accordi attraverso l’introduzione di specifiche norme in materia di svolgimento delle assemblee di società attraverso i sistemi di telecomunicazione.
In particolare, l’articolo 106 del D.L. Cura Italia stabilisce espressamente che, con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie, le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici possano prevedere l’espressione del voto in via elettronica e l’intervento in assemblea anche soltanto mediante mezzi di telecomunicazione “anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie”. Si tratta senz’altro di una previsione di non secondario rilievo, in quanto apre ad ogni società di capitali la possibilità di svolgere le adunanze societarie a distanza, seppure in assenza di espressa previsione statutaria in merito. Chiaramente, la disposizione è soggetta ad alcune limitazioni: difatti, i sistemi di telecomunicazione utilizzati devono in ogni caso consentire un’adeguata identificazione dei partecipanti all’assemblea, la loro effettiva partecipazione nonché garantire il corretto esercizio del diritto di voto.
Inoltre, l’articolo 106 introduce un’ulteriore deroga alla disciplina codicistica in tema di assemblee societarie, laddove prevede la possibilità che il presidente, il segretario o il notaio non siano fisicamente presenti nel medesimo luogo ai fini della validità dell’assemblea, cristallizzando, tra l’altro, la soluzione già espressa nella recente massima n. 187 della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, pubblicata l’11 marzo, in merito alla possibilità per i notai di verbalizzare in un secondo momento il contenuto dell’assemblea.
È peraltro opportuno evidenziare come le suddette disposizioni abbiano un carattere essenzialmente provvisorio, trovando applicazione esclusivamente in relazione “alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale”.
Decreto Legge 18/2020: il governo italiano interviene anche nel settore delle comunicazioni elettroniche
Il D.L. Cura Italia ha adottato misure per fronteggiare l’emergenza connessa al coronavirus COVID-19 con disposizioni specifiche che riguardano l’attività degli operatori che forniscono reti e servizi di comunicazioni elettroniche (art. 82) e dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) (art. 117).
L’art. 82 del Decreto introduce prescrizioni straordinarie, efficaci fino al 30 giugno 2020, il cui obiettivo è – come chiarito dalla relazione illustrativa – “stimolare interventi di potenziamento delle infrastrutture” e “assicurare la fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche in grado di supportare la crescita dei consumi e la gestione dei picchi di traffico generati dalla necessità di svolgere attività (smart working, e-learning) o di passare il proprio tempo in casa (informazione, comunicazione, intrattenimento, acquisti online) utilizzando la rete Internet o i tradizionali servizi voce e dati.”
Le nuove norme dispongono che fino al 30 giugno 2020 (i) le imprese autorizzate a svolgere attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche attuino ogni utile iniziativa volta a potenziare le infrastrutture di comunicazioni elettroniche e garantire il funzionamento delle reti e l’operatività e continuità dei servizi; (ii) le imprese fornitrici di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico adottino tutte le misure necessarie per potenziare e garantire l’accesso ininterrotto ai servizi di emergenza; (iii) le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche soddisfino qualsiasi richiesta ragionevole di miglioramento della capacità di rete o della qualità del servizio da parte degli utenti, dando priorità alle richieste provenienti dalle strutture e dai settori ritenuti “prioritari” dall’unità di crisi centrale o dalle unità di crisi regionali; e (iv) le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico assicurino interventi di potenziamento e manutenzione delle reti nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e dei protocolli di sicurezza anti-contagio. Le misure straordinarie intraprese dagli operatori dovranno essere comunicate all’AGCOM che, laddove necessario al perseguimento delle finalità dettate dall’emergenza sanitaria, provvederà a modificare o integrare il quadro regolamentare vigente.
L’art. 117 del Decreto, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell’AGCOM, ha inoltre prorogato la durata in carica del Presidente e dei componenti del Consiglio dell’AGCOM, per l’esercizio delle proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili ed urgenti, “fino a non oltre i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario”. Si tratta della terza proroga, che fa seguito a una prima proroga sino al 31 dicembre 2019 prevista dal DL 104/2019, e a una seconda sino al 31 marzo 2020 prevista dal DL 162/2019.