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Con sentenza del 23 aprile 2020, la CGUE si è pronunciata sul caso Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft v Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (C-237/2019).

Il caso, sottoposto alla CGUE dall’Ufficio per la proprietà intellettuale ungherese, verteva sulla questione relativa al rigetto di una domanda di registrazione come marchio di un segno rappresentato da un oggetto tridimensionale che, grazie al suo design esterno e al materiale omogeneo utilizzato per la sua produzione, è sempre capace di ritornare alla sua posizione di equilibrio quando toccato.

Nel decidere il caso, la CGUE ha statuito che i punti ii) e iii) dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e) della direttiva n. 2008/95/CE (oggi punti ii) e iii) dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera e) della direttiva (UE) n. 2015/2436) devono essere interpretati nel senso che, al fine di determinare se un segno è esclusivamente costituito dalla forma del prodotto necessaria ai fini del conseguimento di un risultato tecnico, non ci si deve limitare all’esame della rappresentazione grafica di detto segno. Infatti, la Corte ha sottolineato che ulteriori elementi di informazione, diversi dalla sola rappresentazione grafica e provenienti da fonti obiettive ed affidabili, tra cui la percezione del pubblico di riferimento, possono essere utilizzati per identificare le caratteristiche essenziali del segno in questione.

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