Dal 12 luglio 2020 ci saranno nuovi obblighi per i marketplace, gli affiliati e i fornitori di servizi di intermediazione online con il Regolamento Europeo Platform to Business che mira a disciplinarne i rapporti per garantire trasparenza ed equità alle aziende che operano sul web e offrono beni e servizi a consumatori ed utenti finali.
Il nuovo Regolamento Europeo 2019/1150 Platform to Business o P2B costituisce, insieme alle disposizioni sul cosiddetto geoblocking e sul diritto d’autore online, il pacchetto di norme che l’Unione europea ha adottato al fine di aumentare la competitività delle aziende europee e tutelare i consumatori rispetto ai grandi colossi statunitensi.
Il regolamento P2B mira a disciplinare i rapporti tra gli utenti commerciali e i fornitori di servizi di intermediazione online (come, ad esempio, i marketplace o gli store delle App), nonché i motori di ricerca. L’obiettivo primario del legislatore europeo è quello di garantire maggiore trasparenza ed equità alle aziende che operano sul web e offrono i propri beni e servizi a consumatori ed utenti finali.
Come per il GDPR, le disposizioni del regolamento si applicano indipendentemente dal luogo di stabilimento del fornitore dei servizi, purché i servizi siano forniti o proposti a utenti commerciali e utenti titolari di siti web aziendali che abbiano il luogo di stabilimento o di residenza nell’Unione Europea e che, tramite tali servizi, offrano beni e/o servizi ai consumatori situati nell’Unione.
In tal caso, i fornitori di servizi di intermediazione online devono rispettare i seguenti obblighi imposti dal regolamento P2B:
- redigere termini e condizioni contrattuali, anche generali, in un linguaggio semplice e comprensibile, che siano facilmente reperibili dagli utenti in tutte le fasi del rapporto e che forniscano – a pena di nullità – specifiche informazioni sui prodotti e servizi fruiti dall’utente, sui termini di modifica unilaterale e di recesso, nonché riguardo le decisioni di sospendere, cessare o limitare i servizi forniti di cui, in ogni caso, l’utente deve essere informato almeno 30 giorni prima che la sospensione, cessazione o limitazione abbia effetto. Eventuali modifiche ai termini e alle condizioni dovranno, invece, essere comunicate agli utenti su supporto durevole, con un ragionevole termine di preavviso non inferiore a 15 giorni, periodo in cui all’utente è riconosciuto il diritto di recedere dal servizio a seguito delle modifiche apportate alle condizioni contrattuali;
- in considerazione dell’impatto rilevante che il posizionamento delle aziende ha sulle scelte del consumatore, informare gli utenti commerciali sui parametri che determinano il proprio posizionamento nell’ambito dei servizi forniti, dando una motivazione circa la maggior o minor rilevanza dei parametri utilizzati per stabilire il posizionamento, anche ove sia attribuito sulla base del pagamento di un corrispettivo al fornitore;
- definire chiaramente i casi di accesso e trattamento dei dati personali dei consumatori ed utenti finali da parte del fornitore dei servizi indipendentemente dai trattamenti posti in essere dall’utente commerciale, specificandone la portata, la natura e le condizioni; e
- garantire agli utenti commerciali la possibilità di presentare reclamo direttamente al fornitore dei servizi di intermediazione, attraverso un sistema interno di gestione dei reclami, nonché di risolvere in sede stragiudiziale eventuali controversie attraverso lo strumento della mediazione, fermo restando il diritto per le parti di adire l’autorità giudiziaria in qualsiasi momento.
Gli obblighi imposti dal regolamento P2B trovano applicazione anche se il contratto non è sottoscritto online, ma comporta l’operatività sopra descritta.