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La Cassazione ha accolto il ricorso presentato da un partito politico volto alla cessazione di indebiti utilizzi dei propri segni distintivi.

Con ordinanza depositata il 16 giugno 2020, la Cassazione è intervenuta in tema di tutela della denominazione e dei segni distintivi dei partiti politici, cassando una pronuncia della Corte d’Appello di Firenze che aveva respinto le domande proposte da due associazioni politiche al fine di ottenere l’accertamento del proprio diritto all’uso esclusivo della denominazione, dell’acronimo e dell’emblema, con conseguente inibitoria all’uso di tali segni da parte dell’associazione convenuta. In particolare, la Corte territoriale aveva ritenuto insussistente la violazione del diritto esclusivo all’utilizzo del simbolo e del nome, derivante sia dalla debolezza distintiva degli stessi, sia dagli accorgimenti adottati per evitare confusioni.

Nell’accogliere il ricorso proposto dall’Associazione Alleanza Nazionale e dalla Fondazione Alleanza Nazionale contro l’associazione Movimento Sociale Italiano, la Cassazione ha affermato in primo luogo che al partito politico dev’essere applicata la disciplina dell’associazione non riconosciuta. Secondo le Corte tale soggetto, in quanto equiparabile a una persona giuridica, beneficia anch’esso della tutela dei propri segni distintivi, dalla quale discende la possibilità di richiedere la cessazione di eventuali indebiti utilizzi di tali segni, nonché la connessa reintegrazione patrimoniale e il risarcimento del danno ex art. 2059 c.c., il quale comprende qualsiasi danno derivante dalla lesione dei diritti della personalità, quali il diritto al nome, all’identità e all’immagine dell’ente.

Inoltre, la Corte ha ribadito che il nome di una persona giuridica rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 7 c.c., quale segno di identificazione della persona stessa, indipendentemente dalla sua natura e dall’eventuale svolgimento di attività imprenditoriale. Pertanto, secondo la Corte, al di fuori del mercato la tutela dei segni distintivi mira non già alla protezione di interessi economici, bensì alla tutela del complesso di valori e finalità che sono perseguiti dalla persona giuridica.

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