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La Corte dell’Aia ha applicato la sentenza Cofemel a delle sedie di industrial design qualificandole come opera protetta dal diritto d’autore.

Lo scorso 14 luglio la Corte d’Appello dell’Aia ha statuito che una delle sedie prodotte da una azienda svizzera di mobili e arredamento di design, si qualifica come opera tutelata ai sensi del diritto d’autore. Al fine di stabilire se la sedia di industrial design oggetto del procedimento fosse proteggibile con il diritto d’autore, la Corte dell’Aia ha richiamato i principi stabiliti dalla sentenza Cofemel (Cofemel – Sociedade de Vestuário SA v G-Star Raw CV, C-683/17), emessa dalla Corte di Giustizia Europea nel settembre 2019.

In particolare, la Corte ha ricordato che la nozione di “opera” tutelabile deve soddisfare due condizioni: (i) essa implica che esista un oggetto originale, nel senso che detto oggetto rappresenti una creazione intellettuale propria del suo autore, ossia ne rifletta la personalità, e (ii) la qualifica di opera è riservata agli elementi che sono espressione di tale creazione. La Corte ha infine precisato che tale criterio rileva anche per le opere di arte applicata.

Sul punto, quindi, la Corte d’Appello ha concluso che la sedia DSW, oggetto del procedimento, presenta tali requisiti e che, pertanto, le sedie prodotte da parte convenuta violano i diritti esclusivi di Vitra. In conclusione, quindi, ha ordinato l’immediata cessazione di qualsiasi violazione e imposto una penale di 5.000 euro per rogni giorno di ritardo nell’adempimento.

È interessante notare che nell’aprile 2018, prima della decisione Cofemel, anche il Tribunale di Milano si era espresso sulla possibilità di accordare la tutela prevista dal diritto d’autore ad alcune celebri sedie prodotte e commercializzate da Vitra. In quell’occasione, il Tribunale aveva ritenuto le creazioni di Vitra tutelabili, argomentando che le sedie in questione possedevano carattere creativo, in quanto espressione della personalità dei loro autori e altamente innovative per l’epoca. Inoltre, il Tribunale aveva sottolineato che tali prodotti possedevano altresì il requisito del valore artistico, posto che erano stati esposti in rinomati musei di arte moderna, pubblicati su riviste e giornali, e che il prezzo di rivendita particolarmente elevato confermava il pregio artistico delle opere.

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