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Il Decreto Semplificazioni introduce notevoli novità con riferimento alle reti di comunicazione elettronica per favorirne la crescita veloce.

Lo scorso 15 settembre è entrata in vigore la legge n. 120/2020 di conversione del decreto legge n. 76/2020 recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale (il c.d. Decreto Semplificazioni).

L’obiettivo che si propone il Decreto Semplificazioni è, in estrema sintesi, quello di rendere la pubblica amministrazione più efficiente, celere e digitale, introducendo misure volte a velocizzare i procedimenti amministrativi, a eliminare gli adempimenti burocratici e a favorirne la digitalizzazione.

Per quanto interessa le reti di comunicazione elettronica, sono state introdotte misure finalizzate a velocizzare i lavori sulle infrastrutture di rete per la banda ultralarga, con la previsione di procedure autorizzative semplificate per gli interventi di scavo, installazione e manutenzione di reti in fibra e degli impianti radioelettrici di comunicazione.

In questo contesto, il Decreto Semplificazioni ha escluso l’applicazione della disciplina edilizia e urbanistica “alla installazione di reti di comunicazione elettronica mediante posa di fibra ottica”, con l’obiettivo di rendere più veloci e semplici le procedure per l’istallazione di questo tipo di reti.

Il Decreto Semplificazioni ha altresì apportato alcune integrazioni all’art. 82 del c.d. Decreto Cura Italia che avevamo trattato in questo precedente articolo, al fine di dare esecuzione all’obiettivo ivi previsto di potenziamento delle infrastrutture.

In particolare, in deroga a quanto disposto dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche e dai regolamenti adottati dagli enti locali, è previsto che sia sufficiente la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività – in luogo della richiesta di autorizzazione – per le opere di posa della fibra ottica (e, in particolare, per i lavori di scavo, installazione e manutenzione). La SCIA così presentata ha “valore di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi alla realizzazione delle infrastrutture oggetto dell’istanza medesima”.

Per l’installazione degli impianti temporanei di telefonia mobile (da attivare in caso di emergenze, per motivi di sicurezza, in occasione di eventi o di esigenze stagionali e, comunque, destinati ad essere rimossi entro e non oltre 120 giorni dalla loro collocazione) il Decreto Semplificazioni ha stabilito che sia necessaria una semplice comunicazione di avvio lavori all’ente locale interessato. Tali impianti possono essere attivati qualora, entro trenta giorni  dalla presentazione della relativa richiesta di attivazione, non sia stato presentato un provvedimento di diniego dall’ente stesso a cui deve essere presentata la richiesta (ossia, l’organismo competente ad effettuare i controlli sanitari e ambientali previsti dall’art. 14 della legge n. 36/2001).

Inoltre, il Decreto Semplificazioni ha previsto che per l’installazione di impianti di telefonia mobile “la cui permanenza in esercizio non superi i setti giorni” è sufficiente un’autocertificazione, da inviare contestualmente alla realizzazione dell’intervento, all’ente locale interessato e agli organismi competenti per i controlli sanitari e ambientali previsti dalla legge n. 36/2001.

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