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L’Agenzia delle Entrate ha chiarito gli adempimenti dichiarativi da porre in essere per ottenere il riconoscimento dell’eccedenza di credito spettante a seguito della stipula dell’accordo Patent Box.

Con la risposta n. 498 del 23 ottobre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito gli adempimenti dichiarativi da porre in essere per ottenere il riconoscimento dell’eccedenza di credito spettante, in relazione al minor reddito imponibile realizzato, a seguito della stipula dell’accordo Patent Box.

A sollecitare i chiarimenti era stata un’azienda italiana con una presenza commerciale nel mondo. Negli anni 2015-2017, tale azienda partecipava, come consolidata, assieme ad altre società dalla medesima partecipate, al regime di consolidato fiscale nazionale, venuto meno nel 2018, a seguito di un’operazione di riorganizzazione societaria: dall’1 gennaio di quell’anno, la società è fuoriuscita dal gruppo. La stessa, a seguito di esercizio di una nuova opzione, ha aderito, in qualità di capogruppo, ad un nuovo consolidato fiscale già a partire dal periodo d’imposta 2018, con le società dalla medesima partecipate e già aderenti al precedente consolidato. Nell’anno in corso, l’azienda ha siglato con il fisco un accordo di ruling per la definizione dei metodi e criteri di calcolo del contributo economico in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali, in relazione ai periodi d’imposta dal 2015 al 2019.

In seguito alla richiesta di chiarimenti da parte dell’azienda circa le modalità di fruizione del regime fiscale previsto dal Patent Box, l’Agenzia delle Entrate ha approvato la seguente soluzione, prospettata dalla società interpellante per gli ultimi due periodi d’imposta oggetto di accordo (2019 e 2018): per il 2019, l’agevolazione può essere fruita direttamente in sede di dichiarazione nel modello Redditi Sc 2020 e per il 2018, è possibile presentare una dichiarazione integrativa a favore, sia della società sia del consolidato. L’eventuale credito emergente è utilizzabile subito in compensazione.

Invece, per gli anni 2015, 2016 e 2017, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che al fine di dare evidenza alle variazioni in diminuzione conseguenti alla stipula dell’accordo per il Patent Box, la società può integrare le proprie dichiarazioni e, a sua volta, la ex consolidante può presentare le dichiarazioni integrative del modello di consolidato nazionale (CNM) relative a tali anni d’imposta, al fine di far emergere la maggior eccedenza a credito/eccedenza di versamento in capo all’ex consolidato. Detto credito, tuttavia, non può essere ceduto ex articolo 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973.

Infine, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che i base a quanto previsto dall’articolo 124, comma 4, Tuir, è la ex controllante a poter disporre del maggior credito emergente dalle dichiarazioni integrative e, quindi, a poterne chiedere il rimborso o ad utilizzarlo in compensazione.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “Parere dell’Agenzia delle Entrate in materia di imposte sul trasferimento di know-how“.

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