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La Corte di Giustizia si pronuncia sulla liceità della riproduzione della forma o dell’aspetto di un prodotto protetto da una DOP.

La Corte di Giustizia europea (CJEU) ha sancito, nella recente decisione “Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier contro Société Fromagère du Livradois SAS” (C- 490/19), che non si può escludere che la riproduzione della forma o dell’aspetto di un prodotto oggetto di una denominazione di origine registrata (DOP), senza che tale denominazione figuri sul prodotto di cui trattasi o sul suo imballaggio, possa rientrare nell’ambito di applicazione degli articoli 13, paragrafo 1, lettera d) dei regolamenti (CE) 510/2006 e (UE) 1151/2012, che tutelano, inter alia, le DOP.

La Corte di Cassazione francese aveva infatti chiesto l’interpretazione di tali norme nell’ambito di una causa che vedeva coinvolti, da una parte, l’associazione a tutela del formaggio Morbier e, dall’altra, una società produttrice di formaggi. Tra i formaggi prodotti da quest’ultima, ve ne era uno che, pur riportando una diversa denominazione, riproduceva la caratteristica striscia di carbone vegetale nero presente sul formaggio Morbier. Si è posta quindi la questione se la riproduzione delle caratteristiche fisiche di un prodotto protetto da una DOP, senza l’utilizzo della denominazione registrata, possa indurre in errore il consumatore sulla “vera origine del prodotto”, violando dunque il disposto delle norme di cui sopra (in particolare gli articoli 13, paragrafo 1, lettera d).

La Corte di Giustizia europea ha fornito una risposta affermativa a tale questione. La CJEU ha osservato anzitutto che, benché la tutela prevista dai regolamenti sopra richiamati riguardi la denominazione registrata e non il prodotto che quest’ultima ha ad oggetto, la DOP e il prodotto da essa protetto sono strettamente collegati. Ciò rende possibile, secondo la CJEU, che anche la riproduzione della forma o dell’aspetto di un prodotto oggetto di una denominazione registrata, senza che tale denominazione figuri sul prodotto di cui trattasi o sul suo imballaggio, possa rientrare nell’ambito di applicazione delle norme in oggetto proprio perché potenzialmente idonea ad indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

Il rischio in questione dovrà valutarsi caso per caso, avendo riguardo alla centralità della/e caratteristica/he in questione: ove si tratti di una caratteristica di riferimento e particolarmente distintiva del prodotto oggetto di DOP è possibile che la sua riproduzione, unitamente a tutti i fattori rilevanti nel caso di specie, induca il consumatore a credere che il prodotto di cui trattasi sia anch’esso tutelato da quella denominazione registrata.

Su un simile argomento, può essere interessante l’articolo “L’UE lancia una pubblica consultazione sulle indicazioni geografiche per i prodotti non agricoli”.

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