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Il Tribunale di Roma si è pronunciato sulla responsabilità derivante dalle violazioni dei diritti d’autore attraverso contenuti condivisi tramite piattaforme di video sharing.Il Tribunale di Roma si è recentemente pronunciato in materia di inibitoria e risarcimento del danno in conseguenza di violazioni dei diritti d’autore di una società di produzione televisiva, da questa detenuti su numerosi brani audiovisivi messi a disposizione del pubblico da due piattaforme di video sharing, senza autorizzazione della titolare dei diritti.

Alla luce della giurisprudenza comunitaria in materia, nonché della recente sentenza della Corte di Cassazione n. 7708/2019, attraverso la quale è stata riconosciuta l’adeguatezza della pratica di verificare caso per caso la posizione dell’hosting provider rispetto alle violazioni in questione, il Tribunale di Roma ha riconosciuto come i gestori delle video sharing platform convenute abbiano effettivamente operato delle “forme di intervento volte a sfruttare i contenuti dei singoli materiali memorizzati dagli utenti, operando in generale sotto le forme del controllo, della conoscenza e della profilazione dei dati e in maniera non autorizzata”.

In tal modo, secondo il Tribunale, le piattaforme di video sharing avrebbero svolto un’attività non meramente automatica e passiva, perdendo così la propria qualità di soggetti neutri e passivi e, con essa, la possibilità di godere dell’esenzione di responsabilità di cui alla direttiva n. 2000/31/CE e del d.lgs. n. 70/2003.

Alla luce di quanto sopra, il Tribunale ha imposto la rimozione dalle piattaforme convenute dei contenuti oggetto di lite, nonché un ordine di inibitoria, accompagnato da una penale ex art. 614-bis c.p.c., per qualsiasi ulteriore futura violazione “perpetrata in qualsiasi forma e con qualunque mezzo” a danno della società di produzione televisiva attrice.

Inoltre, in ragione dell’accertamento da parte del Tribunale della violazione degli articoli 171 e 171-ter della legge italiana sul diritto d’autore, le piattaforme di condivisione convenute sono state condannate anche al risarcimento del danno morale cagionato all’attrice, liquidato equitativamente dal giudice nella misura del 10% del danno patrimoniale inflitto all’attrice.

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