Il Tribunale ha riconosciuto l’esistenza dei diritti di proprietà intellettuale anche in relazione a una fotografia semplice.Il Tribunale di Roma si è recentemente pronunciato circa la tutela garantita dalla Legge sul Diritto d’Autore (LDA) ai diversi tipi di fotografie, statuendo che l’autore di una c.d. “fotografia semplice” ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla pubblicazione della fotografia non autorizzata da parte di terzi.
Come noto, la Legge sul Diritto d’Autore opera una distinzione tra le cd. opere fotografiche, ossia fotografie dotate di carattere creativo, tutelate come opere dell’ingegno a tutti gli effetti ai sensi dell’art. 2, comma 7, LDA, e le cd. fotografie semplici, che non hanno carattere creativo ma sono comunque contraddistinte da un contributo personale del fotografo, le quali godono della tutela dei diritti connessi ai sensi dell’art. 87 LDA. Infine, nessuna tutela è prevista per le fotografie documentarie, ossia mere riproduzioni fotografiche di documenti, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.
Nel caso deciso dal Tribunale di Roma, l’attore vantava di aver realizzato una fotografia notturna della città di Frosinone, attraverso una particolare tecnica che faceva sembrare la città un dipinto, la quale sarebbe stata pubblicata dal convenuto su un noto social network senza il consenso dell’attore. L’autore della fotografia chiedeva quindi al giudice di accertare che si trattava di un’opera fotografica ai sensi dell’articolo 2, comma 7, LDA e di condannare il convenuto al risarcimento del danno per violazione dei propri diritti di sfruttamento nonché dei propri diritti morali. Il giudice non condivideva l’inquadramento operato dell’attore e classificava la fotografia come “semplice fotografia”. Godendo come tale dei diritti connessi, anche la semplice fotografia non può essere riprodotta da terzi, senza il consenso del fotografo. Inoltre, il giudice chiarisce che sebbene i diritti morali siano esclusi nel caso di fotografia semplice, deve comunque essere riconosciuto al fotografo il diritto di paternità dell’opera, ossia il diritto ad essere riconosciuto come autore, sulla base degli articoli 90.1, 91 e 98 LDA.
In conclusione, quindi, il Tribunale ha accertato la violazione del diritto di paternità del fotografo e dei diritti connessi, condannando il convenuto al risarcimento dei danni.
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