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La legge di delegazione europea 2019-2020 detta i criteri e i principi per il recepimento della direttiva 2018/1972 sul Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche.

Recentemente è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 53/2021 recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea per gli anni 2019 e 2020.

Tra le direttive che il Governo è chiamato a recepire nell’esercizio della delega vi è anche la Direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche, il cui termine per il recepimento nelle legislazioni degli Stati Membri è scaduto il 21 dicembre 2020 (in data 4 febbraio 2021 la Commissione europea ha avviato procedure di infrazione nei confronti di 24 Stati Membri – tra cui l’Italia – per non aver ancora recepito la Direttiva).

Con l’articolo 4 della legge di delegazione europea sono stati in particolare dettati i principi e i criteri direttivi che il Governo, nell’esercizio della delega, è chiamato a seguire per il recepimento della Direttiva che istituisce il Codice.

Nello specifico, tali principi e criteri prevedono:

  1. il riordino delle disposizioni attualmente vigenti del codice delle comunicazioni elettroniche – il Lgs. n. 259/2003 – “attraverso l’adozione di un nuovo codice delle comunicazioni elettroniche per l’armonizzazione della normativa di settore, assicurando il necessario coordinamento tra le disposizioni oggetto di modifica o integrazione”;
  2. l’assegnazione delle nuove competenze affidate all’AGCom e alle altre autorità amministrative competenti, tra cui il MISE, nel rispetto del principio di stabilità del riparto delle competenze previsto dall’articolo 5 della direttiva (UE) 2018/1972;
  3. l’introduzione di “misure di semplificazione per lo sviluppo della connettività e per potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga, sia fisse che mobili, garantendo altresì l’accesso generalizzato alle reti ad altissima velocità e la loro ampia diffusione per tutti i cittadini, evitando zone bianche in assenza di copertura sul territorio nazionale, a prezzi accessibili e con possibilità di scelta adeguata”; nonché l’introduzione di una nozione di “Servizio Universale” in grado di rispecchiare “il progresso tecnologico, l’evoluzione del mercato e la domanda degli utenti”;
  4. assicurare il rispetto dei principi di concorrenza e di certezza dei tempi nelle procedure di assegnazione e rinnovo dei diritti di uso delle frequenze radiomobili;
  5. la definizione di un regime autorizzatorio per l’uso delle frequenze utilizzate dalle tecnologie per l’IoT, nel rispetto del principio di proporzionalità, volto a garantire “lo sviluppo di progetti imprenditoriali innovativi”;
  6. la previsione di “oneri amministrativi proporzionati, al fine di non ostacolare lo sviluppo delle attività dei prestatori di servizi”, nonché di “adeguate e specifiche misure per le imprese attive esclusivamente sul mercato all’ingrosso”;
  7. l’aggiornamento dei compiti dell’AGCom, anche al fine di “rafforzarne le prerogative di indipendenza”;
  8. la revisione dell’apparato sanzionatorio amministrativo e penale, già previsto dal vigente codice delle comunicazioni elettroniche;
  9. l’integrazione delle “limitazioni fatte salve dalla direttiva (UE) 2018/1972 per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa, includendo le esigenze della sicurezza dello Stato”;
  10. annoverare le ricerche di mercato, sociali e di opinione tra le ricerche scientifiche e storiche a fini statistici, nel rispetto delle diverse finalità che le medesime perseguono.

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