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Il Tribunale dell’Unione Europea ha recentemente ammesso la registrazione del marchio dell’Unione europea tridimensionale di una particolare forma di rossetto.

Il caso in esame risale al 2019, quando la ricorrente depositava una domanda di registrazione di marchio tridimensionale  presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), relativa a un rossetto di forma allungata, oblunga, conica e cilindrica. Tuttavia, l’EUIPO respingeva tale domanda, ritenendo il marchio privo del carattere distintivo necessario alla luce degli impedimenti assoluti elencati nell’art. 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/1001. Tale decisione veniva poi confermata dalla commissione di primo ricorso, secondo la quale il segno non si discostava a sufficienza dalle norme e dagli usi di settore. Successivamente, la ricorrente si rivolgeva al Tribunale che, in occasione della sentenza del 14 luglio 2021 e contrariamente a quanto sostenuto nelle precedenti sedi, affermava la sussistenza del carattere distintivo del marchio tridimensionale in questione.

In particolare, il Tribunale rilevava una divergenza significativa con gli standard e le consuetudini del settore e riteneva che la forma ad oggetto fosse insolita per un rossetto, oltre che ben diversa da quelle già presenti sul mercato, paragonandola a quella dello scafo di una barca o di una culla. Inoltre, poneva attenzione sulla circostanza per cui il rossetto rappresentato non potesse essere posizionato in verticale. Secondo i giudici, questi elementi erano idonei a determinare un aspetto visivo non comune nel settore di riferimento e a determinare altresì la percezione di una forma distante dalla norma e dagli usi ad esso relativi.

A tale conclusione il Tribunale giungeva affermando che il carattere distintivo di un marchio tridimensionale non può essere valutato solo in termini di originalità o considerando il mancato uso nel settore cui appartengono i prodotti e servizi considerati. Infatti, un marchio tridimensionale costituito dalla forma del prodotto deve necessariamente discostarsi in modo significativo dalla norma o dagli usi del settore interessato. Pertanto, la semplice novità di tale forma non è sufficiente per concludere che vi sia carattere distintivo. Tuttavia, la grande varietà di forme che può caratterizzare un dato settore non è parimenti sufficiente per dedurre che ogni nuova forma sia necessariamente percepita come una di esse. Da ultimo, il Tribunale ribadiva che la valutazione dell’aspetto estetico non è una mera valutazione della bellezza e attrattività del prodotto in esame, bensì un’attività utile per determinare se il prodotto sia in grado di generare un effetto visivo oggettivo non comune nella percezione del pubblico di riferimento.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “Marchi tridimensionali: ulteriori indicazioni da parte della CGUE circa le forme necessarie per il conseguimento di un risultato tecnico

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