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Analizziamo l’impatto degli NFT nella musica con riferimento al diritto d’autore, la proprietà intellettuale e le relative problematiche legali per gli artisti musicali digitali.

Il fenomeno degli NFT ha iniziato ad espandersi anche nella music industry. In particolare, artisti di ogni genere hanno trovato nei non-fungible tokens uno strumento innovativo per creare un contatto diretto e duraturo con i fan nonché acquisire un maggior controllo sulla propria musica, bypassando i agenti intermedi e rivenditori. In effetti, molti artisti hanno già accolto con favore questa tendenza, generando NFT associati sia ad opere digitali che a beni fisici ed esperienze dal vivo. L’utilizzo degli NFT, in tal senso, garantisce un marchio di originalità digitale all’asset tokenizzato, poiché ciascun bene non fungibile generato possiede caratteristiche peculiari che lo differenziano dagli altri, rendendolo irriproducibile e immutabile. Ad esempio, l’ultimo album della rock band Kings of Leon è stato pubblicato anche come raccolta di NFT e Mike Shinoda, il co-fondatore della band americana Linkin Park, ha creato un NFT associato alla clip di una canzone inedita accompagnata da un’animazione.

A ben guardare, varie società di gestione collettiva hanno colto da tempo il potenziale della blockchain. La SIAE, ad esempio, qualche anno fa ha stretto una partnership con Algorand, una piattaforma blockchain leader nel settore, partnership che ha recentemente portato alla creazione di più di 4 milioni di NFT, che rappresentano i diritti degli oltre 95.000 autori membri della SIAE.

Sebbene in linea teorica gli NFT abbiano il potenziale per avere un impatto significativo sul ruolo delle società di gestione collettiva e delle etichette della musica, dando agli artisti la possibilità di controllare direttamente lo sfruttamento delle proprie opere musicali, non è certo semplice avere le competenze e gli strumenti per coniare e vendere con successo gli NFT sul mercato in conformità alla normativa sul diritto d’autore. Oltretutto, è fondamentale valutare attentamente di quali diritti gli artisti della musica sono effettivamente titolari: di norma, infatti, il diritto d’autore sullo sfruttamento economico di un’opera musicale vengono ceduti alle etichette e bisogna comprendere se possano essere incorporati negli NFT. A ciò si aggiunga che spesso gli accordi con le etichette utilizzano formulazioni ampie, estendendo lo sfruttamento delle registrazioni anche a tutte le tecnologie e piattaforme “sviluppate in futuro”, ossia tutte le tecnologie non ancora sviluppate al momento in cui l’artista sottoscrive l’accordo. In tali casi è ben possibile che la formulazione di tali clausole permetta di includervi anche la creazione degli NFT associati ad una registrazione.

A tal proposito, dopo un lungo dibattito sull’applicabilità dell’art. 119, comma 3 della legge sul diritto d’autore  che limita la possibilità di trasferire “futuri diritti eventualmente attribuiti da leggi posteriori, che comportino una protezione del diritto di autore più larga nel suo contenuto o di maggiore durata” – ai contratti di edizione musicale, la Corte di Cassazione ha fornito una risposta negativa. Più precisamente, la Corte ha concluso che mentre i contratti di edizione di libri sono disciplinati da specifiche disposizioni (tra cui l’art. 119 della legge sul diritto d’autore), i contratti aventi ad oggetto opere cinematografiche o musicali sono da considerarsi contratti atipici, non regolati dalle disposizioni previste per il contratto di edizione “tradizionale” (Cassazione n. 12086/2013 e 26626/2008). Di conseguenza, la cessione dei diritti di sfruttamento delle opere musicali e delle registrazioni sonore attraverso le future tecnologie potrebbe essere validamente inserita nei contratti di edizione e registrazione musicale.

Una seconda questione degna di nota è che la creazione e la vendita di un NFT nella music industry deve prendere in considerazione tutti i diritti sulle opere, che di solito sono più di uno, tenuto conto che le opere musicali generalmente coinvolgono più autori, come i compositori della musica e gli autori della parte letteraria. Per esempio, un artista che desidera creare e vendere un NFT avente come oggetto un nuovo videoclip musicale dovrà verificare se ha ottenuto tutte le licenze per farlo, tra cui quelle dei musicisti e degli autori dei testi.

Tale analisi deve comprendere un attento esame dell’accordo stipulato con i coautori e con la relativa etichetta, se presente. Tuttavia, se non viene raggiunto un accordo tra i coautori, lo sfruttamento dei diritti economici non sarà libero; al contrario, sarò soggetto alle regole stabilite dagli articoli 33 e seguenti della legge sul diritto d’autore che regolano le opere musicali.

Infine, gli artisti particolarmente affermati potrebbero dover affrontare anche una terza questione: come si è detto, gli NFT possono essere associati a un numero indefinito di oggetti digitali, tra cui possono annoverarsi anche oggetti relativi al merchandising, recanti il nome o l’immagine dell’artista, esperienze di backstage o eventi esclusivi, solo per citarne

A nostro avviso diverrà sempre più rilevante analizzare nel dettaglio le considerevoli implicazioni legali e reputazionali negli accordi tra artisti ed etichette, specialmente ove l’artista sia particolarmente noto.

Questo è il terzo articolo della serie di articoli sugli NFT dei professionisti dello Studio Legale DLA Piper. Trovate i precedenti articoli a questi link “Che cosa sono gli NFT: bolla speculativa o prossima rivoluzione digitale?” e “NFT e arte: un viaggio nel mondo della cryptoart e delle sue problematiche legali“.

Autori : Valentina Mazza, Lara Mastrangelo e Giuseppe Modugno

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