Il Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021 ha apportato delle modifiche significative alla struttura e al funzionamento del “patent box”, il regime fiscale opzionale introdotto con la Legge di Stabilità 2015 nell’ordinamento italiano in relazione ai redditi derivanti dallo sfruttamento di beni di proprietà industriale e/o intellettuale e finalizzato ad incentivare la crescita economica nazionale.
La misura, già molteplici volte oggetto di revisioni ed emendamenti tanto procedurali quanto sostanziali, è sostanzialmente modificata dall’articolo 6 del Decreto Legge n. 146 che prevede espressamente l’abrogazione dei commi da 37 a 45 dell’articolo 1 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 e la sostituzione del “vecchio” patent box con un regime di carattere opzionale, irrevocabile e rinnovabile, dalla durata di 5 anni, a cui possono accedere i soggetti titolari di reddito d’impresa e le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che siano residenti in paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali sussista un effettivo scambio di informazioni.
Dal confronto tra il “vecchio” patent box ed il “nuovo” patent box, le differenze appaiono chiare: a fronte della pregressa possibilità di escludere dalla base imponibile il 50% dei redditi derivanti dall’utilizzo dei beni immateriali di seguito menzionati (ad eccezione del marchio d’impresa, che, ante riforma, non rientrava nel novero dei beni) ovvero dalla cessione degli stessi qualora il 90% del “ricavato” venisse nuovamente investito nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la vendita, la “semplificazione della disciplina del patent box” (così è, infatti, rubricato l’articolo 6) prevede la possibilità di godere di una deduzione pari al 90 % dei costi di Ricerca e Sviluppo relativi ai “software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d’impresa, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa”.
Le disposizioni dell’articolo 6 si applicano alle opzioni che siano state esercitate dopo l’entrata in vigore del Decreto Legge. È importante notare che l’aver optato per il descritto regime agevolativo comporta l’esclusione della fruibilità del credito d’imposta per le attività di Ricerca e Sviluppo di cui all’articolo 1 della Legge del 27 dicembre 2019, n. 160 per i medesimi costi e per l’intera durata dell’opzione.
A fronte dell’abrogazione dei commi 37 e 45 dell’articolo 1 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, è stabilito che coloro che avessero già aderito al “vecchio” patent box possano accedere al nuovo regime agevolativo secondo le modalità stabilite dall’Agenzia delle Entrate.
Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “Patent box: gli ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate”.