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E’ stato pubblicato il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, attuativo della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese del settore agroalimentare che è applicabile dal 15 dicembre 2021 e obbliga le aziende a modifichare immediatamente i propri termini contrattuali di vendita e la propria operatività.

Per la descrizione generica delle novità introdotte dal Decreto rimandiamo all’articolo che avevamo pubblicato a seguito della approvazione dello schema di decreto, che illustra il contenuto degli articoli più rilevanti.

In relazione invece agli aspetti pratici più rilevanti per le imprese operanti nel settore agro-alimentare, segnaliamo che il decreto legislativo prevede la nullità delle clausole o pattuizioni contrarie agli articoli 3, 4, 5 e 7 del decreto legislativo (in tema di elementi essenziali dei contratti di cessione, pratiche commerciali sleali vietate e vendita sottocosto dei prodotti agricoli ed alimentari).

La nullità delle clausole contrarie alle previsioni di legge su indicate, però, così come espressamente previsto dal legislatore, non comporterà la nullità dell’intero contratto.

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto, quindi, le imprese del settore potrebbero essere chiamate ad affrontare, al fine di evitare le sanzioni di cui in seguito, un eventuale restyling delle loro previsioni contrattuali tipo, al fine di sostituire le previsioni contrastanti con la nuova normativa con clausole conformi alla stessa, magari inserendo nelle pattuizioni le “buone pratiche commerciali” di cui all’articolo 6 del D. Lgs. 198/2021.

Per la vendita dei prodotti agricoli e alimentari oggetto di contratti in cui siano state attuate tali “buone pratiche commerciali”, sarà consentito alle imprese utilizzare la dicitura: “Prodotto conforme alle buone pratiche commerciali nella filiera agricola e alimentare”.

Passando alle sanzioni previste, queste sono di carattere pecuniario, sono parametrate al fatturato delle imprese, salva la previsione di un minimo edittale, ed possono arrivare ad ammontare fino al 5% del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio precedente all’accertamento nel caso delle violazioni particolarmente gravi degli articoli 3 e 4.  Nei casi di violazioni reiterate, tali sanzioni potranno essere duplicate e triplicate, senza poter mai eccedere però il 10 % del fatturato considerato come sopra.

Il decreto si conclude con la previsione riguardante le indicazioni temporali riguardanti l’applicabilità delle proprie disposizioni.

Anche in questo caso, ci sono informazioni di grande rilevanza per le imprese: se è vero che le disposizioni si applicheranno a tutti i contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari conclusi a decorrere dall’entrata in vigore del decreto (15 dicembre 2021), è altrettanto importante segnalare che le imprese avranno un termine di soli 6 mesi, decorrente da tale data, per conformare alla nuova normativa anche i contratti di cessione già conclusi ed in corso di esecuzione.

Per quanto concerne l’attività di accertamento delle violazioni del decreto e l’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, il Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole (ICQRF) ha il potere di avviare e condurre indagini di propria iniziativa o a seguito di una denuncia, di effettuare ispezioni in loco e senza preavviso al fine di accertare le violazioni e anche di imporre all’autore della violazione di porre fine alla pratica commerciale vietata.

È inoltre previsto che qualunque soggetto stabilito nel territorio nazionale che ritenga di aver subito una pratica commerciale vietata ha la facoltà di presentare denuncia all’ICQRF, indipendentemente dal luogo di stabilimento del soggetto sospettato di aver posto in essere tale pratica, e di richiedere, al fine di vedere protetta adeguatamente la propria identità, che l’ICQRF adotti le misure necessarie affinchè venganano tutelate le informazioni dalla cui divulgazione possano derivare conseguenze commerciali lesive degli interessi del denunciante.

La pubblicazione di questo Decreto dovrebbe anche comportare, in prospettiva internazionale, una prossima chiusura della procedura di infrazione che la Commissione Europea aveva aperto nel corso dell’estate nei confronti dell’Italia a fronte del ritardo nel trasporre la direttiva UE nell’ordinamento italiano.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo: “Pratiche commerciali sleali nell’agroalimentare: approvato il decreto legislativo

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