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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 181/2021 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/789, adottata allo scopo di agevolare la fornitura transfrontaliera dei servizi online accessori alla diffusione radiotelevisiva e alla ritrasmissione di programmi televisivi e radiofonici originari di altri Stati Membri, facilitando l’acquisizione di opere protette dal diritto d’autore e dei diritti connessi. Il testo del Decreto entrerà in vigore a partire dal 13 dicembre 2021.

Il Decreto apporta alcune modifiche alla Legge sul diritto d’autore (L. n. 633/1941). In particolare, in linea con la Direttiva, introduce una definizione di “ritrasmissione” transfrontaliera che ricomprende qualsiasi ritrasmissione simultanea, invariata e integrale, di programmi televisivi e radiofonici, come opera protetta dal diritto d’autore, destinata al pubblico effettuata (i) da un soggetto diverso da quello che ha effettuato la trasmissione iniziale e (ii) su un servizio di accesso a internet in un ambiente gestito (i.e., limitato ai soli utenti autorizzati e il cui livello di sicurezza è comparabile a quello utilizzato per trasmettere contenuto criptato).

È poi previsto che la ritrasmissione sia autorizzata dai titolari dei diritti attraverso un organismo di gestione collettiva. Qualora i diritti non siano stati trasferiti a tali organismi, il diritto di concedere o rifiutare l’autorizzazione per una ritrasmissione a loro nome spetta all’organismo di gestione collettiva che gestisce i diritti della stessa categoria di titolari o ai tre organismi maggiormente rappresentativi per ciascuna categoria. Nel caso di ritrasmissione sul territorio italiano di una trasmissione che ha origine da un altro Stato Membro, l’autorizzazione verrà rilasciata, nelle modalità descritte, dagli organismi di gestione collettiva nazionali.

In linea con la Direttiva, viene recepito il principio del paese d’origine (“country of origin”) per facilitare gli operatori di servizi di ritrasmissioni nell’acquisizione dei diritti relativamente a certi programmi offerti su servizi online accessori (“simulcasting”, “catch-up services” e altri servizi che sono accessori alla trasmissione iniziale).

Grazie a questo meccanismo, le trasmissioni transfrontaliere sono regolate dallo Stato Membro di stabilimento del soggetto che dà origine all’emissione del segnale. Ciò comporta che, una volta che un’emittente ha ottenuto la licenza per i diritti d’autore sulle opere oggetto di trasmissione nel proprio paese d’origine, potrà ritrasmettere in tutti gli altri Stati Membri dell’UE senza dover ottenere licenze e permessi per lo sfruttamento del contenuto nei vari paesi di ricezione.

L’applicazione del principio del paese d’origine è però limitato ai soli servizi online accessori all’emissione televisiva e, specificamente, in relazione a (i) programmi radiofonici, (ii) programmi televisivi di informazione e attualità e (iii) programmi di produzione interna interamente ideati, finanziati e realizzati con risorse dell’emittente.

Il corrispettivo dovuto per l’utilizzo viene determinato in base agli aspetti che caratterizzano l’utilizzo stesso, inclusi la durata della disponibilità online dei programmi, il pubblico, le versioni linguistiche fornite e i ricavi dell’organismo di diffusione radiotelevisiva. Tali criteri sono validi anche quando il servizio online viene effettuato esclusivamente sul territorio nazionale.

Vengono esplicitamente esclusi dall’applicazione del principio del paese d’origine le trasmissioni di eventi sportivi e di opere e altro materiale protetto in esse inclusi.

In ogni caso, viene espressamente specificato che il principio del paese d’origine non pregiudica la libertà contrattuale dei titolari dei diritti d’autore e dei diritti connessi e degli organismi di diffusione radiotelevisiva di limitare lo sfruttamento dei diritti stessi. Nelle disposizioni transitorie è stata prevista l’applicabilità di tale disciplina alle autorizzazioni di atti di comunicazione al pubblico in vigore al 7 giugno 2021 a decorrere dal 7 giugno 2023, qualora scadano dopo tale data.

Infine, il Decreto include nuove disposizioni per l’immissione diretta i.e., la trasmissione dei segnali che trasportano i programmi ad un organismo diverso da quelli di diffusione radiotelevisiva con modalità che non consentono al pubblico di accedere ai segnali durante la trasmissione.

In questo caso, sia l’emittente sia il distributore di segnali partecipano ad un unico atto di comunicazione al pubblico, quando l’emittente trasmette, con immissione diretta, i propri segnali che trasportano i programmi esclusivamente ad un distributore di segnali, il quale poi li trasmette al pubblico. Pertanto, i titolari dei diritti devono autorizzare tale atto di comunicazione al pubblico e sia l’organismo di diffusione radiotelevisiva sia il distributore di segnali devono partecipare con il proprio contributo. Anche in questo caso le autorizzazioni necessarie vengono concesse dagli organismi di gestione collettiva.

Qualora i segnali portatori di programmi vengano trasmessi direttamente al pubblico e simultaneamente ad altri organismi tramite immissione diretta, tali trasmissioni dei distributori di segnali costituiscono un atto di comunicazione al pubblico diverso da quello effettuato dall’emittente radiotelevisiva al quale si applicheranno le misure introdotte per la ritrasmissione. Nelle disposizioni transitorie è stato previsto che la disciplina relativa all’immissione diretta si applica alle autorizzazioni alla comunicazione al pubblico in vigore al 7 giugno 2021 solo a partire dal 7 giugno 2025, qualora scadano dopo tale data.

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