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La corretta identificazione della classe di registrazione dei marchi relativi agli integratori alimentari apre questioni di complessa risoluzione.

Gli integratori alimentari vanno registrati come marchi in classe 5? Dipende. Si tratta davvero di un integratore? Con questo contributo dedicato agli integratori alimentari, cercheremo di fare chiarezza sulla scelta della classe da rivendicare per non rischiare di incorrere in un rifiuto da parte dell’Ufficio, alla luce dell’uso, spesso impreciso, della denominazione

Oggigiorno, l’attenzione per la salute e il benessere fisico e mentale ha acquisito crescente importanza e, conseguentemente, si riscontra una maggiore attenzione verso temi quale l’alimentazione. Di fatto, per vivere bene è necessario fornire al nostro corpo tutte le sostanze di cui ha bisogno.

In circostanze normali, una dieta equilibrata assicura tutti gli elementi necessari al normale sviluppo e al mantenimento in buona salute dell’organismo. Tuttavia, non solo una situazione ideale di questo tipo è pressoché utopistica ma è anche improbabile che la stessa si estenda al punto di ricomprendere tutte le sostanze nutritive necessarie. Per tale ragione, il consumatore decide sempre più spesso di integrare l’apporto di determinati nutrienti mediante integratori alimentari.

Ma cos’è un integratore alimentare?

Secondo l’articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari, si definiscono tali “i prodotti alimentari destinati ad integrare la dieta normale e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, sia monocomposti che pluricomposti, in forme di dosaggio, vale a dire in forme di commercializzazione quali capsule, pastiglie, compresse, pillole e simili, polveri in bustina, liquidi contenuti in fiale, flaconi a contagocce e altre forme simili, di liquidi e polveri destinati ad essere assunti in piccoli quantitativi unitari”. In altre parole, si tratta di fonti concentrate di nutrienti, cioè a dire minerali e vitamine o altre sostanze con effetto nutrizionale fisiologico, commercializzati sotto diverse forme, il cui scopo è quello di supplire a eventuali carenze nutrizionali, mantenere un apporto di nutrienti adeguato e coadiuvare funzioni fisiologiche specifiche.

Un integratore alimentare non è un medicinale e, contrariamente a quanto si potrebbe credere, vengono disciplinati come alimenti. Più nel dettaglio, si definisce medicinale “ogni sostanza o composizione presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane. Ogni sostanza o composizione da somministrare all’uomo allo scopo di stabilire una diagnosi medica o di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche dell’uomo […]” (Direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano).

Alla luce delle sole definizioni anticipate, si può comprendere come spesso l’uso della dicitura “integratori alimentari” avvenga in maniera distorta e non del tutto coerente con la reale natura dei prodotti. L’accuratezza della definizione legale non sempre, dunque, è riscontrabile nell’uso quotidiano della denominazione.

Dal punto di vista del mandatario marchi, tutto ciò conduce a un bivio. I professionisti del settore che normalmente si confrontano con la Classificazione di Nizza, in queste particolari circostanze, sono chiamati a indagare circa la natura effettiva del prodotto di cui il Cliente chiede protezione. In questi termini, si potrebbe affermare che ogni mandatario è chiamato a tradurre la natura di un prodotto in maniera profondamente oggettiva e lontana dall’influenza delle distorsioni anzidette che potrebbero derivare dalle degenerazioni derivanti dall’uso quotidiano di un termine. Con riferimento agli integratori, il mandatario giunge a un incrocio che vede da un lato la classe 5 e dall’altro le classi 29, 30 o 32. Sebbene possa sembrare incoerente alla luce delle definizioni date, gli integratori, generalmente, rientrano in classe 5, la classe che, tra gli altri, comprende i farmaci.

Nello specifico, secondo quanto stabilito nella Classificazione di Nizza, la classe 5 comprende essenzialmente i prodotti farmaceutici e gli altri prodotti per uso medico o veterinario. Tra gli altri, vi rientrano i complementi alimentari in quanto complementi di un regime alimentare normale o in quanto di apporto per la salute come anche i cibi sostitutivi dei pasti, gli alimenti e le bevande dietetiche per uso medico. Sono esclusi, dunque, i cibi sostitutivi dei pasti, gli alimenti e le bevande dietetiche non per uso medico (cl. 29, 30 o 32), tra gli altri. In base a quanto detto, si comprende come l’elemento fondamentale su cui porre attenzione sia il concetto di uso medico.

In fase di deposito di domanda di registrazione dei marchi diventa cruciale comprendere la reale natura dei prodotti che si definisono come integratori alimentari al fine di non incorrere in un eventuale rifiuto della domanda da parte dell’Ufficio dovuta all’inquadramento nella classe scorretta. Oggi, a differenza di quanto previsto dalla prassi previgente, solo gli integratori alimentari ad uso medico possono essere inseriti nella classe 5. Sebbene ciò sia certamente coerente con la declaratoria della classe 5, è utile ricordare che ciò è frutto di un cambiamento normativo e che in passato questa classe veniva rivendicata anche per proteggere complementi alimentari che non erano destinati a un reale uso medico. Attualmente, ciò non è più possibile e per questo il mandatario, in assenza di tale requisito, dovrà automaticamente far ricadere la propria scelta su una (o più) delle classi 29, 30 o 32.

In conclusione, richiamiamo l’attenzione su un caso pratico, utile a comprendere la complessità della scelta e, prima ancora, dell’esame che conduce alla stessa. Brevemente, si pensi ad esempio ai probiotici. Sebbene siano sempre coinvolti tali organismi, ogni mandatario riscontrerà una differenza abissale tra prodotti quali capsule probiotiche e bevande che contengono probiotici. Nel primo caso, infatti, i prodotti dovranno essere rivendicati in classe 5 mentre nel secondo caso si dovrà procedere, adattando la specifica, rivendicando il prodotto in classe 30, ben distante dalla nota classe dedicata ai farmaci.

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