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Con il Decreto legge n. 21/2022 sono state introdotte una serie di modifiche al regime di Golden Power nel settore delle comunicazioni elettronicheCon il Decreto Legge n. 21/2022 – entrato in vigore il 22 marzo scorso (c.d. “Decreto Energia”) – con il quale il Governo ha adottato una serie di misure in risposta alla crisi in Ucraina, sono state introdotte alcune modifiche al regime di Golden Power, ossia i poteri speciali che il Governo può attivare con riferimento agli investimenti esteri nel nostro Paese.

Talune di queste modifiche riguardano in particolare la disciplina sui poteri speciali inerenti al settore delle comunicazioni elettroniche. In particolare, il Decreto Energia ha sostituito la norma riguardante i poteri speciali inerenti ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati su tecnologia 5G (art. 1-bis del D.L. n. 21/2012).

Il Decreto Energia, da una parte, conferma l’applicabilità della disciplina sui poteri speciali con riferimento a tali servizi, i quali sono considerati attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale. Dall’altra, prevede che anche ulteriori servizi, beni rapporti, attività e tecnologie rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica (ivi inclusi quelli relativi alla tecnologia cloud) – i quali saranno meglio individuati da successivi decreti – possano rientrare nel campo di applicazione della disciplina.

La nuova norma introdotta dal Decreto Energia prevede che le imprese che, anche attraverso contratti o accordi, intendano acquisire, a qualsiasi titolo:

  1. beni o servizi relativi alla progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione di servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G o servizi, beni, rapporti, attività e tecnologie rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica, oppure
  2. componenti ad alta intensità tecnologica funzionali a tale realizzazione o gestione notifichino, prima di procedere alla predetta acquisizione, un piano annuale, il cui contenuto è dettagliato dalla stessa disposizione.

La norma non fa più riferimento a contratti o accordi “posti in essere con soggetti esterni all’Unione europea”, comportando dunque che tale notifica debba essere eseguita anche nel caso in cui i predetti contratti o accordi siano posti in essere con fornitori residenti nell’Unione.

Successivamente alla notifica del piano annuale, all’esito del controllo svolto, il Governo potrà: (i) autorizzare il piano; (ii) approvare il piano previa imposizione di prescrizioni o condizioni; (iii) approvare in tutto o in parte il piano per un periodo temporale, anche limitato, indicando un termine per l’eventuale sostituzione di determinati beni o servizi; oppure (iv) non approvare il piano.

Il termine per l’esercizio dei poteri speciali da parte del Governo è previsto in 30 giorni, il quale può essere esteso di ulteriori 40 giorni in caso sia necessario procedere ad una più approfondita disamina tecnica del piano. Le richieste di informazioni rivolte all’impresa notificante o a soggetti terzi sospendono la decorrenza di tale termine. In caso di incompletezza della notifica, il termine di 30 giorni decorre dal ricevimento delle informazioni che la completano.

In pendenza dello scrutinio da parte del Governo, prima del decorso del predetto termine, il piano non può essere eseguito e, conseguentemente, l’acquisizione oggetto del piano non può essere implementata.

La nuova disciplina prevede sanzioni in caso di violazione: (i) dell’obbligo di notifica; (ii) delle condizioni e delle prescrizioni imposte dal Governo; (iii) del veto opposto dal Governo. In particolare, il Governo può applicare una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3% del fatturato del soggetto tenuto alla notifica, oltre che ingiungere all’impresa di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore alla violazione (è prevista un’ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria nel caso di ritardo nell’ottemperanza di tale ingiunzione). I contratti eventualmente stipulati in violazione delle prescrizioni e delle condizioni contenute nel provvedimento di esercizio dei poteri speciali sono nulli.

Ulteriore novità è rappresentata dall’introduzione di un sistema di monitoraggio, gestito da un apposito comitato, con il fine di verificare l’osservanza – e l’adeguatezza – delle prescrizioni e delle condizioni imposte dal Governo, nonché l’adozione di adeguate misure attuative delle stesse da parte dell’impresa destinataria del provvedimento di esercizio dei poteri speciali.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo: “Il D.L. n. 23/2020 interviene sulla disciplina dei Golden Power: esteso l’ambito di applicazione dei poteri speciali del Governo per proteggere gli asset strategici”.

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