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Il proscioglimento di undici squadre di calcio nel processo plusvalenze non risolve il problema che richiede un urgente intervento normativo.

Sono state pubblicate sul sito della Figc le motivazioni della sentenza della Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite sul processo per le plusvalenze che hanno interessato il calcio italiano. La Corte ha confermato nel processo plusvalenze la decisione di proscioglimento degli 11 club di calcio e delle 61 persone tra dirigenti e amministratori coinvolti, ma ha evidenziato la necessità e l’urgenza di un intervento normativo sul tema della valutazione del valore del corrispettivo di cessione/acquisizione delle prestazioni sportive dei calciatori. La Corte ha infatti ritenuto che alcuni valori di mercato oggetto del procedimento si siano formati in modo totalmente slegato da una regolare transazione di mercato.

Il passaggio più rilevante della decisione della Corte Federale d’Appello si rinviene nella cd. “erronea statuizione” del Tribunale federale secondo cui “l’inesistenza del metodo di valutazione del valore del corrispettivo di cessione/acquisizione delle prestazioni sportive di un calciatore possa legittimare l’iscrizione in bilancio di diritti per qualsiasi importo, svincolati da considerazioni inerenti l’utilità futura del diritto nonché elementi di coerenza della transazione.”  Ne consegue infatti che ciò renderebbe legittima qualsiasi plusvalenza e introdurrebbe un’anarchia valutativa che nessun sistema – e quindi neanche quello federale – può tollerare. È evidente quindi che, in qualsiasi valutazione, un metodo deve essere sempre utilizzato. Tuttavia, tanto nelle raccomandazioni contabili FIGC, quanto nei principi OIC, non esiste alcun riferimento o valore convenzionale che possa orientare il processo di accertamento del fair value dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori. E tale mancanza è da ritenersi decisiva ai fini del proscioglimento dei soggetti coinvolti.
Inoltre, sulla base delle argomentazioni difensive, la Procura Federale non ha prodotto alcuna evidenza dimostrativa del fatto che le valutazioni sono state effettuate in maniera ‘”palesemente strumentale” ovvero influenzate da esigenze di bilancio.

La Corte è stata particolarmente critica nei confronti del legislatore italiano nel passaggio secondo cui: “appare infatti singolare che in ambito molto regolamentato, come quello calcistico, sia carente proprio questa disciplina che assume un ruolo di massima criticità nei bilanci. Questa regolamentazione assumerebbe valore anche in fase di controllo dei bilanci, portando a limitare alcune opinion per certi aspetti troppo benevole.”

Il tema delle valutazioni si riflette sui bilanci di più anni ed è quindi opportuno disporre anche di criteri specifici per sottoporre a verifica il valore nella società cessionaria negli anni successivi alla prima iscrizione: “un calciatore senza prospettiva o con impiego ben al di sotto delle attese dovrebbe infatti essere oggetto di svalutazione.”

La Corte ha così rilevato che sia necessario intervenire in termini regolamentari sulla questione della definizione:

  • del valore e del prezzo di scambio,
  • del trattamento delle plusvalenze e
  • della valutazione del costo di acquisto del diritto negli anni successivi a quello di prima contabilizzazione.

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