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Se fosse necessario il pignoramento di criptovalute o NFT come dovrebbe avvenire e quali best practices devono essere eseguite a tal fine?

Verranno illustrate in questo articolo sia le principali problematiche che le best practices da seguire, dall’individuazione dei beni da aggredire fino allaStrategia difensiva e le possibili soluzioni al problema.

Pur differendo tra di loro, gli NFT e le criptovalute dimostrano una certa capacità di resistenza verso l’esecuzione forzata: per la loro natura, infatti, nell’ambito del pignoramento dei beni, si incontrano numerose problematiche pratiche, dall’individuazione dei beni aggredibili fino al loro concreto sequestro.

I problemi applicativi di un pignoramento o altra forma di esecuzione forzata sulle criptovalute sono molti e di natura diversa. Ad esempio, ci si chiede se, nell’ottica di eventuali azioni cautelari, l’oggetto del sequestro corrisponda o meno al wallet fisico. Sul punto, è consigliabile intraprendere un’azione cautelare consistente nel trasferimento dei diversi asset dal portafoglio del debitore a quello giudiziale. In mancanza, il debitore potrà sempre, grazie all’intrinseco funzionamento del crypto wallet, ricostruire virtualmente il proprio conto e, successivamente, trasferire i propri asset su un terzo wallet potendo pericolosamente determinare l’estinzione del procedimento esecutivo per mancanza di asset aggredibili. Secondariamente, la difficoltà nello scoprire se il debitore è effettivamente titolare di un certo ammontare di criptovalute. A questo punto, il creditore potrebbe venire a conoscenza di ciò (i) in via informale (es. si si viene a conoscenza, anche indirettamente, del fatto che il debitore possiede criptovalute o le accetta come mezzo di pagamento); (ii) tramite una ricerca dei beni da pignorare in via telematica ai sensi dell’articolo 492-bis del codice di procedura civile, quindi accedendo all’anagrafe tributaria; (iii) grazie all’imposizione di obblighi identificativi particolarmente stringenti in capo tutti i soggetti che erogano servizi relativi di portafoglio virtuale e relativi all’utilizzo di valuta virtuale stabiliti dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13 gennaio 2022.

A seconda del problema riscontrato nel caso specifico, si potranno configurare tre diverse situazioni in base alla strategia difensiva scelta alla luce dell’oggetto del pignoramento; si potrà pertanto procedere:

  • all’esecuzione in forma specifica chiedendo la consegna o il rilascio del bene qualora il bene aggredito dal creditore corrisponda a quello effettivamente dovuto dal debitore;
  • all’esecuzione in forma generica qualora, a seguito dell’insolvenza del debitore, i suoi beni siano generalmente individuati e convertiti in denaro fino al pagamento del debito, con il risultato che non vi sarà coincidenza tra il bene pignorato e quello conseguito;
  • all’espropriazione presso terzi, nel caso in cui il debitore non sia il diretto titolare del bene ma, piuttosto, si avvalga di un terzo intermediario (c.d. Exchange) per l’esecuzione delle operazioni.

Per quanto riguarda, poi, una possibile strategia da adottare nel caso in cui si prospetti una futura esecuzione su crypto-assets, è possibile ad esempio:

  • prima dell’instaurazione del giudizio di merito, in presenza dei requisiti stabiliti dalla legge, richiedere un provvedimento d’urgenza che abbia ad oggetto una misura con cui il giudice ordina la consegna delle chiavi riferite a uno o più wallet (la cui inottemperanza comporta l’imposizione di una sanzione pecuniaria); e
  • un sequestro che dovrà avvenire mediante il trasferimento dei crypto-assets in un wallet creato ad hoc dal Tribunale.

Successivamente, instaurare il giudizio di merito chiedendo, a seconda dei casi, la condanna al pagamento o alla consegna ed eventualmente la conferma della misura coercitiva di cui sopra.

Nel caso in cui il debitore, però, risultasse nulla tenente, si giungerebbe a un’impasse. Così, nella fase di pignoramento, l’ufficiale giudiziario lo inviterà a indicare ulteriori beni pignorabili e, in caso di reticenza o falsa dichiarazione, potrà configurarsi il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (art. 388 c.p.). Quanto appena descritto, potrà fornire spunti di riflessione rispetto al modo di procedere qualora ci si dovesse imbattere in casi di esecuzione forzata che hanno ad oggetto le criptovalute o, più in generale, criptoattività, e in ogni caso, considerando la prossima evoluzione della cornice normativa di regolamentazione delle criptovalute e NFT, è auspicabile che rimedi e procedure più certe vengano convalidate ed avallate dal legislatore.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo: “Un nuovo standard NFT come possibile soluzione al problema del recesso?”

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