by

L’AGCM si è pronunciata sul tema del franchising e dell’abuso di dipendenza economica nell’ambito di un procedimento che ha visto coinvolta una delle principali catene mondiali di ristoranti fast food gestita prevalentemente mediante rapporti di affiliazione.Con Provvedimento n. 30199 del 14 giugno 2022, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) si è pronunciata sul tema del franchising e dell’abuso di dipendenza economica nell’ambito di un procedimento che ha visto coinvolta una delle principali catene mondiali di ristoranti fast food gestita prevalentemente mediante rapporti di affiliazione.

I segnalanti (franchisee) hanno lamentato un insieme di condotte asseritamente abusive da parte del concedente/affiliante (franchisor) – adottate nei confronti dei propri affiliati sia prima della stipula del contratto, che durante ed al termine del rapporto negoziale – consistenti nell’imposizione di un sistema complesso e integrato di canoni, royalties, oneri finanziari e di investimento, politiche di vendita e molteplici obblighi di comportamento estremamente gravosi e non strettamente necessari connessi alla concessione dell’affiliazione o dell’affitto del ramo d’azienda.

In particolare, nel provvedimento di avvio istruttoria deliberato dall’Autorità, sono state contestate, come possibile abuso di dipendenza economica, una serie di condotte poste in essere dal franchisor atte ad imporre un insieme di condizioni ed obblighi idonei a condizionare indebitamente l’attività imprenditoriale ed a comprimere in modo ingiustificato i margini di redditività degli affiliati.

Per quanto riguarda le condotte adottate prima della stipula del contratto, la gestione della fase pre-contrattuale da parte del franchisor è apparsa idonea a porre i futuri affiliati, già al momento della stipula, in una condizione di assenza di potere negoziale e di alternative di scelta. Rispetto a ciò, hanno rilevato, nello specifico: (i) l’obbligo imposto all’aspirante affiliato di effettuare, interamente a proprio carico, un periodo di formazione presso i ristoranti della catena; (ii) l’assenza di informazioni, durante tale periodo di training, sulla gestione economico-finanziaria dei ristoranti e sulla loro redditività media, oltre che sui termini dell’eventuale futura proposta negoziale e sull’ubicazione del ristorante eventualmente assegnato; (iii) l’impossibilità di prendere visione del contratto prima della data di stipula dello stesso.

Con riferimento alle clausole inserite nei contratti di affitto di ramo d’azienda e/o franchising, numerose condizioni negoziali sono state ritenute, nel loro insieme, particolarmente gravose per gli affiliati, sia sotto il profilo dell’onerosità economica che sotto quello dell’idoneità a comprimerne i margini di autonomia imprenditoriale.

Relativamente al primo aspetto, sono stati considerati: (i) l’imposizione di un sistema di corrispettivi molto ampio e articolato; (ii) l’obbligo di farsi carico, nel corso del rapporto contrattuale, di tutte le spese per le dotazioni, i macchinari e gli arredi dei locali oltre che di ogni spesa di sostituzione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle apparecchiature e dei locali commerciali; (iii) l’obbligo di farsi carico di ogni spesa per le attività di formazione del gestore di volta in volta indicate dal franchisor e (iv) l’obbligo di investire una percentuale non inferiore all’1.5% del fatturato lordo mensile per la pubblicità a livello locale.

Con riguardo al secondo profilo, sono state evidenziate, in particolare, le clausole contrattuali relative a: (i) l’obbligo di rispetto di tutte le politiche, pratiche e tecniche aziendali imposte dal franchisor; (ii) l’obbligo di rispetto della politica di prezzo del franchisor, con variazioni in aumento dei prezzi consigliati da comunicare preventivamente e (iii) l’obbligo di rispetto dei termini e delle condizioni delle promozioni di volta in volta proposte.

Altresì penalizzanti per i franchisee sono stati ritenuti i seguenti vincoli contrattuali: (i) il mantenimento della propria residenza a non più di 50 km dal locale e l’impegno a dedicare tutta la propria attività lavorativa in esclusiva a favore della gestione dei locali; (ii) l’obbligo di non concorrenza esteso a qualsiasi attività di somministrazione di alimenti, per tutta la durata del contratto e per un anno dalla cessazione; (iii) la mancata previsione, alla cessazione del rapporto contrattuale, di indennizzi o compensi all’affiliato e (iv) l’obbligo di rinuncia da parte dell’affiliato a qualsiasi diritto relativo a differenze positive tra le spese sostenute per le attrezzature e il valore di queste alla scadenza.

Per quanto concerne poi le condotte adottate durante il rapporto negoziale, sono risultati di rilievo sia l’obbligo dell’affiliato di conformarsi alle decisioni assunte in materia di prezzi di vendita sia l’obbligo di utilizzare esclusivamente i fornitori indicati dal franchisor, non solo con riferimento alle attrezzature ed alle materie prime, ma anche a tutti gli altri prodotti necessari all’esercizio dell’attività di ristorazione. Inoltre, il mancato allineamento ai prezzi e a tutte le indicazioni fornite dal franchisor in termini di politiche di vendita, fornitori, organico, gestione operativa e parametri finanziari avrebbe comportato, secondo i segnalanti, la “non espandibilità” dell’affiliato, cioè l’impossibilità di essere considerato idoneo ad acquisire in gestione altri ristoranti.

Infine, tra le condotte potenzialmente abusive adottate al termine del rapporto negoziale, è stata presa in considerazione l’impossibilità di “riconvertire” l’arredamento e le attrezzature dei ristoranti, strutturati esclusivamente secondo le esigenze e le scelte del franchisor, a favore di altre affiliazioni commerciali, rendendone soltanto possibile il riacquisto da parte del concedente a prezzi irrisori.

Nell’ambito del procedimento istruttorio, il franchisor ha presentato un set di impegni finalizzati a risolvere le criticità evidenziate dall’Autorità. Tali impegni – ripresentati poi in una versione integrata e modificata – sono stati considerati dall’Autorità complessivamente idonei a rimuovere le preoccupazioni legate ai profili di abuso di dipendenza economica ipotizzati nel procedimento di avvio. In particolare, tra gli impegni assunti dal franchisor, sono state ricomprese le seguenti misure:

  • modifica del proprio modello contrattuale al fine di prevedere che in capo al franchisee sussista, relativamente ai beni e ai locali rientranti nel ramo d’azienda concesso in affitto, esclusivamente un onere di manutenzione ordinaria, con possibilità di addebito al franchisee dei costi di manutenzione straordinaria solo in presenza di una valutazione tecnica oggettiva da parte dei professionisti incaricati dell’intervento, che accerti l’esistenza di un preciso nesso di causalità tra la mancata (o inadeguata) manutenzione ordinaria del franchisee e la necessità dell’intervento di manutenzione straordinaria;
  • modifica del proprio modello contrattuale al fine di chiarire che l’obbligo di farsi carico dei costi del training in corso di rapporto contrattuale si riferisce esclusivamente alla formazione dei dipendenti del franchisee e che i costi della formazione e delle relative strutture sono sostenuti dal franchisor nel caso in cui i corsi si tengano presso le sue sedi;
  • riduzione della percentuale minima di investimento del franchisee in pubblicità e promozione del ristorante a livello locale allo 0.5% del fatturato lordo mensile;
  • rimozione dell’obbligo di residenza del franchisee entro il raggio di 50 km dal ristorante e modifica del proprio modello contrattuale volta a prevedere che la gestione del ristorante rappresenti per il gestore un’attività soltanto prevalente e non più necessariamente a tempo pieno;
  • rimozione dell’obbligo di non concorrenza per il periodo successivo alla conclusione del rapporto contrattuale e circoscrizione dell’ambito di applicazione di tale obbligo alle sole attività di ristorazione di tipo informale (c.d. informal eating out, ovverosia con o senza seduta al tavolo, svolta nell’ambito di reti e catene in affiliazione o di iniziative imprenditoriali individuali);
  • precisazione circa la facoltà dell’affiliato di non aderire alle raccomandazioni di prezzo ed alle promozioni proposte dal franchisor. A ciò si lega (a) la previsione di prezzi massimi solo in relazione ad un numero limitato di prodotti o servizi offerti ai consumatori e (b) la non applicazione di incentivi condizionati al rispetto dei prezzi, con la sola eccezione di quelli collegati al rispetto dei prezzi massimi, che comunque non devono diventare un principale e prevalente strumento della propria politica commerciale;
  • ampliamento delle possibilità, per i franchisee, di utilizzare fornitori di propria scelta, soprattutto con riferimento ai beni e servizi “non core” o “ancillari” alla gestione del ristorante, questi ultimi specificamente individuati;
  • modifica delle previsioni contrattuali in materia di adeguamento del canone di locazione, in modo da: (a) rimuovere la rinuncia preventiva da parte del franchisee circa la possibilità di sollevare eccezioni in merito a suddetti costi e (b) circoscrivere i casi in cui può essere aumentato il canone di detenzione dei locali in corso di contratto al solo caso in cui tale modifica derivi dal titolo, da disposizioni normative o dal rispetto delle disposizioni contrattuali;
  • previsione, per i casi in cui il contratto di franchising giunga a scadenza naturale e su richiesta del franchisee, di un obbligo di riacquisto da parte del franchisor di arredi e attrezzature acquistati nel corso del rapporto contrattuale, definendo altresì un meccanismo di valorizzazione dei suddetti beni in favore del franchisee;
  • modifica dello standard di proposta irrevocabile al fine di estendere il termine per l’analisi delle informazioni relative ai parametri finanziari e di redditività media del ristorante e per l’accettazione della proposta medesima da parte del candidato franchisee.

Infine, tra le ultime misure da attuare, il franchisor si è impegnato a garantire, con riferimento alla fase precontrattuale: (i) remunerazioni e rimborsi; (ii) un’informativa adeguata in materia di policy, procedure e altri elementi del sistema del franchisor necessari per una corretta comprensione dello stesso; (iii) un’adeguata informativa sugli standard che gli aspiranti affiliati saranno tenuti ad osservare nella gestione del ristorante e sul fatto che l’osservanza degli stessi sarà oggetto di valutazione nel corso del rapporto contrattuale.

Da ultimo, di fronte alla situazione di eccessivo ed ingiustificato squilibrio ravvisata nelle previsioni contrattuali aventi ad oggetto la mancanza di esclusiva territoriale e l’obbligo di rinunciare a qualsiasi pretesa in merito ad eventuali pregiudizi derivanti dall’apertura di ristoranti della catena nelle vicinanze, è stato definito che qualora il fatturato di un ristorante gestito da un affiliato subisca un grave pregiudizio a seguito dell’apertura di un nuovo ristorante nelle immediate vicinanze (sempre che il franchisee provi il nesso causale tra il calo del fatturato e la nuova apertura), le parti si incontreranno per negoziare in buona fede possibili misure per mitigare l’effetto della nuova apertura sui risultati economici del ristorante del franchisee.

Potrebbe anche interessarti l’articolo “Il contratto di servizi logistici disciplinato nel Codice Civile: il nuovo art. 1677-bis c.c.

(Visited 382 times, 1 visits today)
Close Search Window