L’EUIPO ha concesso di registrare come marchio tridimensionale la forma di bottiglie di vodka, riconoscendone il carattere distintivo.
Con una recente decisione, la Quinta Commissione di Ricorsi dell’EUIPO ha concesso ad una nota società svedese produttrice di bevande alcoliche di registrare come marchio tridimensionale la forma di una delle sue bottiglie di vodka, accertandone e riconoscendone il carattere distintivo ai sensi dell’art. 4 del Regolamento n. 1001/2017 sul marchio dell’Unione Europea.
A febbraio 2019 veniva depositata la prima domanda di registrazione il cui marchio di forma richiesto aveva ad oggetto la riproduzione tridimensionale di una bottiglia di forma rettangolare, caratterizzata da alcuni elementi tra cui la chiusura, il collo, il retro e la cornice dell’etichetta frontale della bottiglia tutti connotati da sfumature di colori dal rame, al marrone e all’oro.
Inizialmente, l’EUIPO non aveva accolto la domanda per carenza di carattere distintivo del marchio relativo alla forma delle bottiglie di vodka ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. In particolare, il primo esaminatore concludeva che gli elementi caratteristici del segno non presentassero un’impressione generale capace di discostarsi in modo significativo dalle consuetudini e dalle norme sul mercato corrispondente e, per questi motivi, che il segno non fosse in grado di essere percepito dai consumatori come marchio di un particolare titolare, in quanto già comunemente utilizzato nel campo degli imballaggi di bevande alcoliche.
Avverso tale decisione la nota società svedese proponeva ricorso, chiedendo che la decisione venisse annullata integralmente. In particolare, la richiedente evidenziava che nel settore del commercio di bottiglie di vodka, diversamente da quanto accade per le bottiglie di altre categorie di alcolici (per esempio, le bottiglie di gin), le confezioni presentano effettivamente alcuni connotati estetici e caratteristiche comuni tra cui la forma cilindrica e l’utilizzo di una gamma di colori particolarmente ridotta (bianco, blu, argento e trasparente). Secondo quest’ultima, era proprio il design della bottiglia di vodka, infatti, che permetteva ai consumatori di identificare la sua provenienza, distinguendolo in base alle sue specifiche caratteristiche.
Dopo l’analisi della questione, la Commissione di Ricorso dell’EUIPO ribaltava quanto deciso dal primo esaminatore sostenendo, in primis, che quest’ultimo avesse applicato un criterio di esame troppo rigido e un errore laddove concludeva che il marchio richiesto non si differenziasse da altre forme di bottiglie sul mercato di riferimento.
L’EUIPO ha infatti ricordato che ai sensi dell’art. 4 RMUE un marchio comunitario può essere costituito dalla forma di un prodotto o dal suo confezionamento, purché tale forma possa distinguere i prodotti di un’impresa da quelli di altre imprese. In particolare, tra i criteri per determinare il carattere distintivo di un marchio, e dunque valutare se esso abbia un carattere distintivo elevato, occorre esaminare l’impressione complessiva prodotta da quest’ultimo affinché si discosti in modo significativo dalla norma o dagli usi del settore interessato.
Sebbene il marchio in questione sia costituito da vari elementi riconducibili ad altre bottiglie di vodka presenti sul mercato, la Commissione ha ritenuto che, al contrario, i tre elementi, costituiti 1) dal disegno del retro della bottiglia interamente di colore rame, 2) dalla “front label” costituita dalla cornice ben visibile sempre di colore rame e 3) dall’involucro del collo che riproduce sfumature che passano dal rame al marrone o all’oro, sono idonei ad essere identificati dai consumatori come indicazione d’origine del prodotto in quanto sono proprio tali elementi aggiuntivi ad avere un forte impatto sulla percezione dell’intera forma della bottiglia.
In conclusione, l’EUIPO ha chiarito che è possibile che una combinazione di colori possa catturare l’attenzione di un consumatore, evitando così che tale schema di colori possa essere percepito da chi acquista come un elemento puramente decorativo. Nel caso di specie, proprio la presenza predominante di sfumature dal rame all’oro ha permesso all’EUIPO di accertare che il segno richiesto non fosse in violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, così accogliendone la domanda di registrazione.
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