by

Con l’ordinanza n. 19515 del 16 giugno 2022 la Corte di Cassazione si è pronunciata sui limiti per l’uso legittimo di alcune immagini di un personaggio famoso nel mondo dello sport, l’ex calciatore, Gianni Rivera.

La Cassazione ha precisato che l’applicazione dell’art. 97 della Legge n. 633/1941 che stabilisce che il requisito del consenso per l’uso dell’immagine di una persona non sia necessario qualora la riproduzione sia giustificata da diverse ragioni, tra cui il fatto che il soggetto rappresentato sia un personaggio famoso. Secondo la Corte di Cassazione, tale eccezione ricorre non solo quando il personaggio noto è ripreso nell’ambito dell’attività da cui la sua notorietà è derivata, ma anche quando le immagini lo ritraggono nello svolgimento di attività a quella accessorie o comunque connesse. Resta comunque ineludibile il necessario rispetto della sfera privata in cui il personaggio noto esercita il proprio diritto alla riservatezza e il divieto di sfruttamento commerciale dell’immagine altrui al fine di pubblicizzare, anche indirettamente, l’acquisto di beni e servizi.

La decisione ha riguardato un giudizio di merito promosso davanti al Tribunale di Milano dal famoso ex calciatore avverso l’illecito uso commerciale, avvenuto senza il suo consenso, di alcune sue immagini da parte di un noto gruppo editoriale. Nelle foto contestate il calciatore non era ritratto nell’atto della prestazione sportiva, ma in abiti non sportivi e in scene di vita quotidiana, quali il calciatore che scendeva da un aereo con un trofeo vinto, durante un ritiro della Nazionale con altri calciatori e durante un’intervista. Oltre all’uso delle immagini, il personaggio famoso ha anche contestato la produzione da parte della convenuta di alcune medaglie su cui era raffigurata la propria immagine e la violazione del diritto d’autore su una serie di frammenti di interviste da lui rilasciate, inclusi in una serie di DVD. Il Tribunale di Milano ha parzialmente accolto la richiesta del calciatore, accertando l’illecito e condannando il gruppo editoriale al risarcimento danni, liquidati equitativamente a €50.000. In secondo grado, la Corte d’Appello di Milano ha confermato la posizione del giudice di primo grado, poiché l’art. 97 della legge sul diritto d’autore, ossia l’eccezione alla necessarietà del consenso alla riproduzione di un’immagine derivante dalla notorietà del personaggio ritratto, non sarebbe stato applicabile in quanto tale eccezione avrebbe riguardato solo le immagini ritraenti l’interessato nel contesto in cui è diventato famoso, quindi, nel caso di specie, mentre svolgeva attività sportiva e non in scene di vita quotidiana o fuori dal contesto calcistico.

Il gruppo editoriale ha presentato ricorso davanti alla Corte di Cassazione per violazione o falsa applicazione degli artt. 10 c.c. e 97 della legge sul diritto d’autore, sostenendo che le immagini da questa utilizzate non erano lesive dell’onore e della reputazione del famoso calciatore e che non erano state utilizzate con fini pubblicitari, ma con finalità didattico-culturali in linea con l’esercizio del diritto di cronaca. La ricorrente contestava inoltre le interpretazioni restrittive date dalle Corti di Milano dell’art. 97 della legge sul diritto d’autore, secondo cui le immagini potevano essere pubblicate senza consenso solo se ritraenti il personaggio in un contesto sportivo.

In primo luogo, la Corte di Cassazione ha precisato che le fotografie non risultavano offensive o sconvenienti e non riguardavano la sfera intima del personaggio famoso. Presumibilmente, come anche sostenuto dalla ricorrente, erano state scattate originariamente con il consenso del calciatore ritratto. Riprendendo la giurisprudenza consolidata in materia, la Corte ha ribadito che il consenso alla pubblicazione della propria immagine costituisce un negozio unilaterale che non ha ad oggetto il diritto, personalissimo e inalienabile, all’immagine ma solo l’esercizio di tale diritto. Pertanto, il consenso è autonomo rispetto alla pattuizione che lo contiene ed è sempre revocabile.

Ai sensi dell’art. 10 c.c. e degli artt. 96 e 97 della legge sul diritto d’autore, l’immagine di una persona può essere divulgata senza consenso solo quando risponda alle esigenze di pubblica informazione e non per meri fini pubblicitari. Tale deroga è dettata dall’interesse pubblico all’informazione ed influendo su un diritto inviolabile della persona, tutelato costituzionalmente, deve essere di stretta interpretazione. In ogni caso, anche qualora sia verificata la presenza delle condizioni legittimanti l’esercizio del diritto di cronaca, la legittimità della pubblicazione non è implicita, ma deve essere verificata la sussistenza di un interesse pubblico specifico ed autonomo alla conoscenza delle fattezze delle persone, nell’ottica della completezza e correttezza delle informazioni fornite. Inoltre, la mera pubblicazione di immagini non lesive dell’onore e della reputazione di un soggetto non costituiscono lesione del diritto all’immagine senza una “previa, rigorosa e non atomistica valutazione in ordine alla riconducibilità anch’essa all’esercizio del diritto di cronaca”.

La Corte di Cassazione ha stabilito che la sentenza impugnata non potesse essere confermata, ritenendo necessario determinare se la notorietà di un personaggio famoso, che permetterebbe la pubblicazione di sue immagini senza consenso, sia rigorosamente delimitata allo stretto ambito delle attività in cui tale fama è scaturita.

Nel precisare l’ambito di applicazione dell’art. 97 della legge sul diritto d’autore, la Cassazione ha sancito che l’interesse pubblico alla vita di un personaggio dello sport, quale requisito per l’esercizio del diritto di cronaca, non è limitato alla sola attività sportiva, ma, in ogni caso, deve trovare un giusto bilanciamento con il diritto alla riservatezza del personaggio famoso stesso.

Secondo l’interpretazione ricostruita dalla Corte di Cassazione, l’art. 97 della legge sul diritto d’autore permette la divulgazione dei ritratti di personaggi famosi non solo nell’espletamento dell’attività specifica che li ha resi famosi (ossia per lo sportivo l’attività agonistica, per il cantante l’esibizione sul palco ecc.), ma anche quando le fotografie ritraggano tali personaggi nello svolgimento di attività accessorie e connesse, che rientrano nell’ambito della proiezione della loro immagine pubblica e quindi nella sfera di interesse pubblico della collettività nella loro attività. In tale ambito rientrano la rappresentazione di un noto calciatore in partenza per una competizione sportiva, con un trofeo vinto o durante un’intervista legata alla sua attività, come quelle contestate nel caso di specie. Pur non avendo la divisa o non essendo nell’atto di praticare il proprio sport, l’atleta è ritratto situazioni in connessione con l’ambito per cui è diventato famoso, quali la celebrazione di una vittoria, la preparazione ad una partita e l’interazione con altri calciatori, circostanze che sono oggetto di interesse da parte del pubblico che segue il personaggio sportivo.

Restano fuori dall’applicazione dell’art. 97 della legge sul diritto d’autore le immagini del personaggio scattate in occasioni private e senza alcun collegamento, anche indiretto, con le attività che hanno determinato la celebrità del personaggio, per le quali questi può esercitare il proprio diritto alla riservatezza. Sono anche escluse immagini lesive dell’onore e della reputazione o utilizzate a fini commerciali, agganciando l’immagine del personaggio famoso ad un prodotto o servizio al fine di incentivarne l’acquisto. Sul punto, la Cassazione ha precisato che nel caso di specie le immagini del calciatore non sono state utilizzate a fini pubblicitari e promozionali, che non sarebbero desumibili in automatico dall’attività imprenditoriale del gruppo editoriale convenuto. La vendita di un prodotto informativo (didattico-culturale) in cui venga inserita la fotografia a fini di documentazione e integrazione delle informazioni fornite non è equiparabile a finalità commerciali. Infatti, le finalità informative, didattiche o culturali possono essere svolte con la pubblicazione di una fotografia esente da consenso anche se il soggetto operi a fini di lucro.

La Corte di Cassazione ha pertanto cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la decisione alla Corte d’Appello di Milano che dovrà pronunciarsi nuovamente, tenendo conto della nuova linea interpretativa dell’art. 97 della legge sul diritto d’autore e del nuovo principio di diritto in materia enunciato dalla Suprema Corte.

Su un simile argomento potrebbe interessarti: Registrazione del cognome di un pittore francese come elemento di un marchio giapponese.

(Visited 1.104 times, 1 visits today)
Close Search Window