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Con una recente decisione la Quinta Commissione di Ricorso dell’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (di seguito, “EUIPO”) ha affrontato il tema della legittimazione attiva di un gruppo di produttori ad azionare una DOP per formaggi e dell’ammissibilità di documenti presentati in sede di ricorso. La pronuncia in esame è inquadrata nell’ambito del procedimento di ricorso n. R1939/2021-5 “Halime(fig.)”/“Xαλλουμι”(Halloumi) o “Hellim”.

La vicenda che ha dato vita alla controversia

In data 19 maggio 2020, la società Cemet Oy ha depositato presso l’EUIPO la domanda di registrazione di marchio figurativo “HALIME”, per prodotti e servizi nelle classi 29, 30, 31 e 35.

A seguito di tale deposito, il Gruppo di trasformatori e produttori di latte di pecora e di capra (di seguito, “Opponente”) ha presentato opposizione nei confronti di tutti i prodotti e servizi designati dalla domanda “HALIME”.

L’opposizione è stata fondata sul rischio di evocazione tra la denominazione di origine protetta (DOP) “Xαλλουμι”(Halloumi) o “Hellim” per formaggi e il segno “HALIME”, giusto il disposto dell’articolo 8, paragrafo 6 del Regolamento sul marchio dell’Unione Europea (di seguito, “RMUE”).

Alla luce dei documenti prodotti dall’Opponente, la Divisione di Opposizione ha respinto l’opposizione per difetto di legittimazione attiva dell’Opponente ad esercitare i diritti derivanti dalla DOP “Xαλλουμι”(Halloumi) o “Hellim”.

In data 22 novembre 2021, l’Opponente ha proposto ricorso contro la suddetta decisione, presentando ulteriori documenti a supporto della propria legittimazione a proporre l’azione.

La decisione dell’EUIPO sulla legittimazione attiva del DOP

In data 25 luglio 2022, la Quinta Commissione di Ricorso dell’EUIPO ha accolto il ricorso e annullato la decisione impugnata.

Nello specifico, l’EUIPO ha evidenziato quanto segue:

  • al fine di dimostrare la propria legittimazione attiva, l’Opponente ha depositato, unitamente alla memoria contenente i motivi del ricorso, elementi di prova aggiuntivi che, ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 2, RMUE, l’EUIPO avrebbe potuto non considerare in quanto depositati tardivamente. Tuttavia, come anche dichiarato dalla Corte nell’ambito di casi analoghi, qualora la Commissione dei Ricorsi ritenga che gli elementi possano essere rilevanti ai fini dell’esito del ricorso, la presentazione di prove aggiuntive dopo il termine concesso e, eventualmente, per la prima volta dinanzi alla Commissione dei Ricorsi possono essere accettate;
  • poiché le prove aggiuntive presentati in sede di ricorso completano le informazioni precedentemente presentate dall’Opponente sulla propria legittimazione attiva, le stesse sono rilevanti;
  • dalle nuove prove addotte si evince che il “gruppo richiedente” la DOP è composto dai medesimi produttori di cui è composto il “Gruppo di trasformatori e produttori di latte di pecora e di capra”, i.e. l’Opponente;
  • ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento dell’Unione Europea n. 1151/2012, qualsiasi gruppo di produttori e/o di trasformatori che opera con il prodotto in questione è legittimato ad agire al fine di garantire un’adeguata protezione della DOP;
  • la Divisione di Opposizione è incorsa, pertanto, in errore nel concludere che l’Opponente non aveva dimostrato la propria legittimazione attiva;
  • sul merito, considerato l’elevato livello di somiglianza tra il marchio figurativo “HALIME” e la DOP “Xαλλουμι” (Halloumi) o “Hellim” e la somiglianza tra i prodotti ed i servizi da entrambi rivendicati, si tratta di un chiaro caso in cui l’uso del marchio in relazione ai prodotti e servizi contrapposti evoca chiaramente la DOP, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento dell’Unione Europea n. 1151/2012. Il segno contestato, pertanto, dovrà essere interamente rigettato.

Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso è stato accolto dall’ EUIPO e la domanda di registrazione di marchio figurativo “HALIME” respinta.

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