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I siti di e-commerce devono porre una maggiore attenzione alla disciplina sugli sconti, anche durante il Black Friday, a causa dei cambiamenti previsti dalla Direttiva Omnibus.

Articolo aggiornato a seguito dell’entrata in vigore del Decreto di attuazione della Direttiva Omnibus in Italia

La direttiva (UE) 2019/2161 (c.d. Direttiva Omnibus) introduce importanti obblighi per le piattaforme che operano online in una relazione business-to-consumer (B2C), ovverosia alle piattaforme che offrono servizi digitali dietro corrispettivo sia in forma di denaro, nonché in forma di dati personali, con lo scopo di migliorare e a rimodernare le norme dell’Unione relative alla protezione dei consumatori.

La Direttiva Omnibus interviene su quattro direttive dell’Unione Europea, tra cui la direttiva 98/6/CE sull’indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori. In tal senso, tra le altre cose, la Direttiva Omnibus prevede che ogni annuncio di riduzione del prezzo deve contenere l’indicazione del prezzo precedente, ovvero «il prezzo più basso applicato dal professionista durante un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni». Non vi è questo obbligo se il bene è deteriorabile o può scadere rapidamente. Inoltre, i consumatori devono essere informati se il prezzo che è offerto loro è stato personalizzato sulla base di un processo decisionale automatizzato.

Questo comporta che, in un contesto quale quello degli sconti per il Black Friday che cade il quarto venerdì di novembre di ogni anno, ricorrenza che ha investito l’Italia e l’Europa solo qualche anno fa, e che riguarda in egual modo il mondo online, come quello offline, gli operatori online dovranno prestare maggiore attenzione in merito alla disciplina sugli sconti: ogni annuncio di riduzione del prezzo, dovrà indicare il prezzo precedente più basso applicato dal professionista nei 30 giorni precedenti. Per essere più pratici, se un prodotto a fine ottobre era venduto online a 10 euro, poiché scontato del 50%, per esempio, sul prezzo “originale” di 20 euro, gli sconti del Black Friday saranno da applicarsi sui 10 euro ai sensi della Direttiva Omnibus, e non sui 20, e questo dovrà essere chiaramente indicato dal professionista.

direttiva omnibus black friday

Come cambia il Black Friday con la Direttiva Omnibus

Per quanto attiene alle sanzioni, ricordiamo che la Direttiva Omnibus introduce sanzioni che possono arrivare fino al 4% del fatturato annuo della società nello Stato membro (o negli Stati Membri interessati) in cui si è verificata la violazione, o di 2 milioni di euro nei casi in cui non siano disponibili informazioni sul fatturato. Per il calcolo della sanzione, vengono previsti criteri di natura simile a quelli previsti dal GDPR. Inoltre, gli Stati Membri possono prevedere e introdurre sanzioni più elevate rispetto a quelle indicate nella Direttiva.

La Direttiva Omnibus ha ora trovato implementazione in Italia e nella maggior parte delle altre giurisdizioni comunitarie: i cambiamenti, però, sono radicali e non solo in tema di prezzi e di scontistica. Raccomandiamo dunque alle aziende di non farsi trovare impreparati davanti a questi cambiamenti nella normativa consumeristica, ma di adoperarsi per tempo.

Sul tema della Direttiva Omnibus, consulta anche questo articolo: “Decreto di attuazione della Direttiva Omnibus: Cosa cambia per le vendite online?“.

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