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Con Delibera 421/22/CONS, l’AGCom ha avviato una consultazione pubblica sullo schema di provvedimento concernente la definizione del servizio di accesso adeguato a Internet a banda larga, ai sensi dell’art. 94 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche.

La norma ha incluso un “adeguato servizio di accesso a internet a banda larga” tra le prestazioni comprese nella fornitura del “servizio universale”, stabilendo che su tutto il territorio nazionale i consumatori hanno diritto ad accedere a un prezzo accessibile a detto servizio. Il Codice definisce il “servizio universale” come un “un insieme minimo di servizi di una qualità determinata, accessibili a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni nazionali specifiche, offerti ad un prezzo accessibile”.

L’art. 94 del Codice affida quindi all’AGCom il compito di definire – “alla luce delle circostanze nazionali e della larghezza minima di banda di cui dispone la maggioranza dei consumatori nel territorio italiano” – “il servizio di accesso adeguato a internet a banda larga” al fine di “garantire la larghezza di banda necessaria per la partecipazione sociale ed economica della società”.

La disposizione stabilisce altresì che il servizio di accesso a internet a banda larga incluso tra le prestazioni del servizio universale deve presentare caratteristiche tecniche tali da essere in grado di fornire la larghezza di banda necessaria per supportare almeno un “insieme minimo di servizi” nel quale sono compresi i seguenti: e-mail, motori di ricerca che consentano la ricerca e il reperimento di ogni tipo di informazioni, strumenti basilari online di istruzione e formazione, stampa o notizie online, ordini o acquisti online di beni o servizi, ricerca di lavoro e strumenti per la ricerca di lavoro, reti professionali, servizi bancari online, utilizzo dei servizi dell’amministrazione digitale, social media e messaggistica istantanea, chiamate e videochiamate.

Come chiarito dallo schema di provvedimento posto in consultazione pubblica, una volta che l’Autorità avrà definito quale sia il “servizio di accesso adeguato a internet a banda larga”, l’AGCom potrà valutare, come previsto dall’art. 96 del Codice, se imporre adeguati obblighi di fornitura del servizio universale al fine di soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso da parte degli utenti finali. Lo scopo dichiarato dello schema di provvedimento è pertanto quello di definire il servizio di accesso ad internet in parola, con la precisazione che le “valutazioni sull’eventuale imposizione di obblighi di fornitura del servizio universale saranno oggetto di un successivo apposito procedimento istruttorio”.

Con lo schema di provvedimento viene quindi chiesto a tutti i soggetti interessati a partecipare alla consultazione pubblica se “condividono le valutazioni dell’Autorità in merito alla definizione proposta del servizio di accesso adeguato a internet a banda larga” così come descritte nello schema di provvedimento stesso. In particolare, alla luce di tali valutazioni, l’Autorità ritiene che una velocità minima in download pari a 4 Mbps, fornita con continuità di servizio, e quindi, salvo circostanze eccezionali, ogni giorno per tutto il giorno senza interruzione, consenta un adeguato servizio di accesso a internet a banda larga.

L’AGCom osserva che, di norma, “una velocità minima in download di 4 Mbps può essere fornita con accessi ADSL con velocità nominali di 10 Mbps” e che gli accessi con velocità nominale maggiore o uguale a 10 Mbps rappresentano attualmente circa il 93% delle linee broadband e ultrabroadband, con la precisazione che “anche in considerazione degli interventi di adeguamento tecnologico della rete di accesso degli operatori di comunicazione elettronica, volti al miglioramento della connessione e dell’efficienza energetica, assicurare un accesso a internet a banda larga ad una velocità minima di 4 Mbps risulterà, in prospettiva, un vincolo sempre meno stringente”.

Tale ampiezza di banda – ritiene l’AGCom – soddisfa infatti tutti i seguenti requisiti: (a) consente di usufruire almeno dell’insieme minimo di servizi elencati dal Codice, garantendo anche la possibilità di effettuare videochiamate di gruppo; (b) almeno il 50% delle famiglie utilizza accessi con una velocità minima di connessione su rete fissa maggiore o uguale a 4 Mbps; (c) almeno l’80% delle famiglie che dispongono di una connessione su rete fissa a banda larga utilizza accessi con una velocità minima di connessione maggiore o uguale a 4 Mbps; (d) non si sovrappone alla strategia italiana per la diffusione della banda larga e non comporta distorsioni competitive.

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