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L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando il modo in cui le aziende della moda creano i loro prodotti, ma chi è l’autore delle opere?

La moda è un settore in costante evoluzione che si basa sulla creatività, sulle tendenze e sulla capacità di anticipare i gusti dei consumatori. Negli ultimi anni, l’intelligenza artificiale (IA) ha iniziato a rivoluzionare il modo in cui le aziende della moda creano, producono e vendono i loro prodotti.

Si pensi solo che il valore globale dell’intelligenza artificiale nel settore della moda è stato stimato in 270 milioni di dollari nel 2018 e si prevede che crescerà fino a 4,4 miliardi di dollari entro il 2027. In questo articolo, esploreremo il rapporto tra moda e IA e analizzeremo le possibili implicazioni giuridiche che tale innovazione comporta, in particolare per quanto riguarda l’individuazione dell’autore dell’opera.

Specialmente nelle ultime settimane, la tecnologia generata dall’IA ha guadagnato popolarità e si è parlato sempre di più di autoritratti, immagini e arte generati dall’IA stessa. Proprio l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per la creazione di immagini di intere collezioni di moda potrebbe diventare uno dei modi più innovativi per sfruttare questa incredibile tecnologia in questo settore in costante evoluzione, ponendo quesiti tuttavia su chi ne sia l’autore.

Esistono già software di progettazione generativa che utilizzano algoritmi per generare migliaia di disegni diversi, tra cui lo stilista può scegliere per creare collezioni di moda uniche. Uno di questi programmi è AiDa (“Interactive Design Assistant for Fashion“), progettato per aiutare i designer a creare un’intera collezione di prodotti a partire da semplici bozzetti. Tale innovativo sistema è infatti capace di riconoscere, rilevare e generare immagini. Il programma è stato presentato lo scorso 19 dicembre ad Hong Kong in occasione della sfilata di moda “Fashion X AI: 2022-2023 International Salon“. La sfilata ha presentato le collezioni sviluppate da diversi stilisti internazionali e da giovani talenti sfruttando il sistema di intelligenza artificiale di AiDa. Sulla piattaforma, gli stilisti possono caricare bozze, materiali e tavole di colori su un moodboard virtuale e, sulla base di tali materiali, l’algoritmo del software genera progetti che poi gli stilisti possono modificare, aggiungendo dettagli, accessori, cambiando i colori e rimodellando i disegni secondo il loro gusto e stile personale. L’elemento più strabiliante di questo sistema è che è in grado di produrre decine di immagini diverse in pochi secondi.

Anche sui social è esploso il fenomeno della creazione di immagini di collezioni di moda grazie alla tecnologia dell’AI. Si pensi alla pagina Instagram @ai_clothingdaily – che ogni giorno pubblica “Artificially Generated Clothing” – diventata virale non solo perché i prodotti mostrati sono estremamente credibili, ma anche per la qualità stessa dei design proposti.

Posto che i software dell’intelligenza artificiale non potranno di certo sostituirsi all’uomo, che rimarrà sempre al centro dell’attività creativa e produttiva, ci si chiede allora se tali tecnologie potranno diventare un indispensabile strumento di supporto e di ispirazione agli stilisti per la realizzazione delle loro collezioni di moda, magari mostrando e proponendo immagini di collezioni di moda realizzate con uno stile o un design che gli stessi stilisti non avrebbero mai considerato se non fossero state create dall’IA.

Inevitabile, però, domandarsi se queste collezioni di moda create dall’intelligenza artificiale possano effettivamente essere tutelate anche da un punto di vista giuridico ai sensi del diritto d’autore.

L’uso di tecnologie basate sull’IA che possono creare opere “creative” o “di ingegno” solleva la questione della tutela dei diritti d’autore per le opere e i prodotti generati da una creatività artificiale. Il funzionamento di questi algoritmi, addestrati con milioni di immagini (il cui utilizzo potrebbe essere limitato), fa sorgere alcune problematiche in materia di diritti della proprietà intellettuale – e, soprattutto, di diritto d’autore – poiché le immagini delle collezioni di moda generate da tali sistemi di intelligenza artificiale sono assimilabili ad opere di natura creativa. Ci si chiede dunque quali diritti di proprietà intellettuale possano essere rivendicati su un’immagine di una collezione di moda creata da un sistema di IA, e chi ne sia l’autore.

Per meglio comprendere la questione occorre innanzitutto chiedersi se, sotto il profilo economico, abbia senso attribuire la proprietà dell’opera, e quindi il conseguente diritto di sfruttamento economico, ad un “computer”. È evidente che non vi è alcuna utilità nell’attribuire la titolarità dei diritti patrimoniali sull’opera al software che l’ha generata: infatti, tale diritto può essere esercitato solamente dallo sviluppatore (umano) del sistema di IA che ha creato l’immagine.

Inoltre, da un punto di vista giuridico, occorre comprendere se la normativa nazionale, europea ed internazionale in materia di diritto d’autore subordini la protezione giuridica di un’opera al requisito dell’apporto umano nella sua creazione.

Ad esempio, nella Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche del 1886 viene più volte fatto riferimento al concetto di “autore”, pur senza mai prevederne la natura umana. Pertanto, in astratto, sembrerebbe possibile tutelare un’opera creata da un autore artificiale. Altre normative internazionali ed europee, invece, adottano un’impostazione incentrata sull’oggetto della tutela del diritto d’autore, non includendo alcun rimando al creatore dell’opera. Analogamente, l’articolo 1 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d’autore prevede che “sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione“. Nuovamente, viene omesso qualsiasi riferimento all’eventuale requisito dell’apporto umano ai fini della tutela.

Dalle normative in materia di diritto d’autore emerge dunque che un’opera, come potrebbe essere l’immagine di alcuni pezzi di una collezione di moda, generata da un sistema di IA sviluppato dall’uomo possa beneficiare della stessa tutela autorale riservata alle opere che siano il prodotto diretto della creatività umana, non mediata dall’utilizzo dell’IA.

Permangono tuttavia ancora numerosi dubbi circa chi debba essere individuato quale autore dell’opera. Sul punto, il Copyright Office americano (USCO) ha recentemente confermato che le immagini create da sistemi di IA non sono tutelabili dal diritto d’autore. Tale conclusione è stata raggiunta nell’ambito della richiesta di registrazione del graphic novel “Zarya of the Dawn”, le cui illustrazioni sono state realizzate da un sistema di IA. Infatti, sebbene l’autrice abbia autonomamente scritto il testo del libro, avrebbe utilizzato il generatore di immagini di IA Midjourney per creare le illustrazioni del libro, senza tuttavia indicarlo nella domanda di registrazione. Negli Stati Uniti, infatti, le registrazioni del Copyright sono riservate alle opere generate dall’essere umano. Pertanto, l’USCO può negare una registrazione qualora l’opera non sia sufficientemente creativa oppure qualora l’opera non soddisfi i requisiti stabiliti dalla legge sul Copyright americana. L’USCO ha quindi riconosciuto l’autrice del romanzo quale autore dell’opera, nonché della selezione, coordinamento e disposizione degli elementi scritti e visivi dell’opera, riconoscendo la tutela autorale a tale contributo umano. Tuttavia, lo stesso Ufficio ha ritenuto che le immagini presenti all’interno dell’opera non possano essere protette dal copyright in quanto generate dalla tecnologia Midjourney.

Pertanto, quando l’opera – che sia il ritratto di un soggetto o il bozzetto di un abito di alta moda – viene realizzata mediante un sistema di IA, occorre verificare i termini di utilizzo della piattaforma scelta. Infatti, sebbene l’opera creata da tali sistemi origini dall’input (il c.d. “prompt”) dell’utente, che può consistere in una o più parole ovvero in una descrizione del risultato desiderato, l’algoritmo utilizzato per generare tale immagine ha un titolare ben individuato, e sarà quest’ultimo a definire i diritti di proprietà intellettuale relativi all’opera creata. In altre parole, il titolare dell’algoritmo ha il controllo sulla proprietà intellettuale dell’opera generata attraverso il suo algoritmo.

Sicuramente la generazione di immagini mediante il ricorso a sistemi di IA rappresenta un’interessante innovazione, che solleva numerosi punti interrogativi in materia di diritti di proprietà intellettuale e che richiede un intervento del legislatore. Tuttavia, fino a quando non verrà introdotta una regolamentazione adeguata, sarà necessario fare affidamento sulla regolazione fornita dalle piattaforme utilizzate per generare tali opere.

 È quindi evidente che l’IA sta rivoluzionando il mondo dei creativi, e così anche quello della moda, cambiando il mondo in cui questa può essere creata, prodotta e venduta. Benché le tematiche relative alla tutela dei diritti siano ancora controverse – soprattutto rispetto all’individuazione dell’autore dell’opera – siamo convinte che l’IA, se sfruttata in modo responsabile, possa portare vantaggi significativi per l’intero settore della moda, facilitando inevitabilmente i processi di creazione o di produzione dei prodotti.

È evidente che il rapporto tra moda e IA è destinato a evolversi sempre di più nel tempo. Pertanto, sarà fondamentale non lasciarsi sfuggire tutte le nuove sfide e opportunità che questo nuovo binomio porterà con sé.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “La responsabilità estesa del produttore (EPR) nella filiera del tessile: quando la moda diventa eco-sostenibile”

Autrici: Rebecca Rossi e Carolina Battistella

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