La possibilità di registrare uno slogan come marchio di impresa avanti l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) è stata esaminata dal Tribunale dell’Unione Europea.
Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento sul marchio dell’Unione Europea (RMUE), possono costituire marchi UE tutti i segni, inclusi gli slogan commerciali, a condizione che siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese e a essere rappresentati in modo chiaro e preciso nel registro dei marchi dell’Unione europea.
Tuttavia, il requisito fondamentale per la registrazione di uno slogan come marchio è il suo carattere distintivo. La valutazione del carattere distintivo degli slogan non è più severa rispetto ad altri tipi di marchi, ma la sua valutazione richiede l’analisi di specifici fattori.
Tutto ciò trova conferma nella relazione dell’EUIPO “The Distinctive Character of Slogans” datata ottobre 2021 e pubblicata nel marzo 2022, in cui l’Ufficio ha indicato alcuni fattori utili al fine di stabilire la distintività di uno slogan. Tra questi vi sono: la presenza di diversi significati; la costituzione di un gioco di parole; l’introduzione di elementi concettualmente interessanti o di sorpresa; la presentazione di una particolare originalità o risonanza; l’innesco nella mente del pubblico di riferimento di un processo cognitivo o la richiesta di uno sforzo interpretativo; la presentazione di strutture sintattiche e/o dispositivi linguistici e stilistici insoliti.
In questo contesto, il Tribunale dell’Unione Europea (TUE) si è pronunciato sulla registrabilità del marchio “THE FUTURE IS PLANT-BASED” innanzi all’EUIPO, sentenza T-133/22.
Tale sentenza si riferisce alla richiesta di registrazione presentata da una società con sede negli Stati Uniti nel 2018 per il marchio “THE FUTURE IS PLANT-BASED” per una vasta gamma di prodotti alimentari e bevande.
L’EUIPO ha rifiutato la registrazione del segno, affermando che lo stesso non fosse sufficientemente distintivo per essere registrato come marchio. Secondo l’EUIPO, lo slogan era una semplice espressione pubblicitaria che si riferiva alle tendenze del mercato e alla crescente popolarità del cibo a base vegetale. Inoltre, l’EUIPO ha sostenuto che il segno non fosse in grado di distinguere i prodotti dell’azienda richiedente da quelli delle altre imprese che offrono prodotti alimentari a base vegetale.
La società richiedente ha impugnato la decisione dell’EUIPO davanti al TUE, sostenendo che il segno era sufficientemente distintivo per essere registrata come marchio. Il TUE ha esaminato il caso e ha stabilito che il segno non era idonea a diventare un marchio registrato.
In particolare, il TUE ha ritenuto che lo slogan era una semplice espressione pubblicitaria che non aveva alcun elemento distintivo. Inoltre, il TUE ha evidenziato che lo slogan era un messaggio promozionale generico non in grado di distinguere i prodotti dell’azienda richiedente da quelli delle altre imprese che offrono prodotti alimentari a base vegetale. Infine, il TUE ha sottolineato che lo slogan era una frase di uso comune che non poteva essere monopolizzata da un’impresa.
In conclusione, la registrazione di uno slogan come marchio innanzi all’EUIPO è possibile a condizione che lo slogan sia dotato di carattere distintivo e quindi idoneo a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
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