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Con una recente decisione, la Terza Commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale (“EUIPO”) ha chiarito la valenza probatoria degli screenshot estratti dall’archivio internet Wayback Machine ai fini della dimostrazione della divulgazione di un disegno o modello comunitario anteriore.

La Terza Commissione di ricorso ha confermato la decisione di nullità di un disegno o modello comunitario avente ad oggetto alcune raffigurazioni di profili per porte, depositato nel 2014, esprimendosi in un procedimento di ricorso avviato dalla società titolare di un disegno o modello comunitario in data 22 aprile 2022. Nel 2020, avverso tale disegno o modello comunitario aveva presentato domanda di dichiarazione di nullità una società polacca, che ne contestava il difetto di novità e carattere individuale. Tra le prove presentate a dimostrazione della divulgazione di un disegno o modello comunitario, poi ritenute accettabili e rilevanti dalla Commissione, figuravano anche le stampe degli screenshot estratti dall’archivio internet Wayback Machine.

Il caso in esame è interessante nella misura in cui la Commissione dell’EUIPO chiarisce la valenza probatoria degli screenshot dell’archivio internet Wayback Machine. In primo luogo, la Commissione europea ha ricordato alcuni principi generali utili per stabilire la divulgazione di un disegno o modello anteriore. Nello specifico, a tal fine occorre effettuare una valutazione complessiva, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti del caso di specie; valutazione che, in ogni caso, deve essere basata su elementi concreti e oggettivi. Con particolare riferimento alle prove, da ciò si evince che, sebbene alcuni elementi delle prove considerate di per sé possano essere insufficienti a dimostrare la divulgazione di un disegno o modello anteriore, in combinazione o in combinazione con altri documenti o informazioni, tali elementi possono in ogni caso contribuire alla prova della divulgazione. La Commissione ha altresì rilevato che non vi sono disposizioni nel RDC e nel REDC che specifichino il tipo di prove richieste per dimostrare la divulgazione di un disegno o modello anteriore. Pertanto, il richiedente può scegliere liberamente le prove che ritiene utili presentare a sostegno della domanda di nullità.

Alla luce di tali principi generali, la Commissione dell’EUIPO ha ritenuto le stampe e gli screenshot dell’archivio internet Wayback Machine idonee ai fini della dimostrazione della divulgazione di un disegno o modello comunitario anteriore e, nello specifico, idonee a dimostrare l’avvenuta pubblicazione e messa a disposizione del pubblico di un disegno o modello comunitario su un sito internet prima della data di deposito di un disegno o modello comunitario oggetto di contestazione. La Commissione europea ha inoltre chiarito che l’aspetto di un’immagine su Internet è un evento qualificabile come “pubblicazione” ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, RDC e, pertanto, funge da evento di divulgazione. Utile sottolineare che in tutte le prove in oggetto risultavano chiaramente indicate le date di pubblicazione e gli indirizzi URL.

Concludendo, anche alla luce degli screenshot Wayback Machine, la Commissione ha ritenuto che la richiedente avesse correttamente provato i fatti costitutivi della divulgazione del DMC prima della data di deposito.

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