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Con una recente comunicazione, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (“EUIPO”) ha ripercorso i principali aspetti da considerare quando si intende fornire la prova dell’uso, del carattere distintivo accresciuto o, ancora, della notorietà del marchio per il tramite di elementi probatori reperibili online.

L’obiettivo è quello di prevenire l’insorgenza di problematiche connesse all’affidabilità di questo genere di prove.

Di seguito, un breve recap dei principali accorgimenti.

Siti web

Ai fini della prova dell’uso o della notorietà di un marchio è necessario presentare un estratto del sito web in cui compaiono i riferimenti alle date e al territorio di riferimento per cui si è chiamati a fornire prova. Non sarà dunque considerata sufficiente la semplice indicazione del collegamento ipertestuale a un sito web.

Più nel dettaglio, rispetto ai siti web di condivisione di video e foto, l’EUIPO ha ribadito altresì che può essere utile presentare: i dati relativi a quando e dove il video è stato reso disponibile al pubblico; i commenti degli utenti; le informazioni sulla fonte in cui si trovano i contenuti; altre informazioni o rapporti di analisi sul numero di visualizzazioni.

Attenzione, invece, agli elementi probatori fondati su informazioni reperibili online modificabili, quali ad esempio le informazioni tratte da Wikipedia. Tali elementi, infatti, non hanno di per sé alcun valore probatorio e l’EUIPO richiede che siano corroborate da altre fonti idonee a confermarne la veridicità.

Social media

Fornire informazioni relative alle interazioni degli utenti è possibile, ma non è sufficiente.

Informazioni quali il numero di «mi piace», followers, visualizzazioni, etc. devono essere corroborate da ulteriori elementi, quali ad esempio dati relativi alle vendite o rapporti di analisi che indichino la provenienza territoriale degli utenti.

Piattaforme di commercio elettronico

Le recensioni sono annoverate tra gli elementi probatori reperibili online che possono essere prodotti ai fini della prova dell’uso, del carattere distintivo accresciuto e della notorietà del marchio. Più nel dettaglio, l’Ufficio ritiene che le recensioni siano utili per chiarire la data di riferimento della pubblicazione dei contenuti.

Ad esempio, le recensioni possono essere utili per provare la data in cui il prodotto specifico contrassegnato dal marchio o i servizi coperti dal marchio sono stati messi in vendita per la prima volta.

Metadati

L’Ufficio, con riferimento ai dati che descrivono altri dati, ribadisce la necessità di fornire indicazioni che chiariscano come sono stati ottenuti i metadati, il tipo di informazioni estratte e la loro fonte.

Pubblicità presenti online

Infine, anche le pubblicità a pagamento presenti online possono essere utilizzate come prove, a condizione che si forniscano dati relativi alla «ricerca a pagamento» e alla «pubblicità sui social a pagamento», ossia sui servizi a pagamento che consentono di ottenere spazi pubblicitari in motori di ricerca o su piattaforme di social media.

Concludendo, a valle della presente disamina, il principio generale che certamente si deduce è quello per cui, ai fini della prova dell’uso, del carattere distintivo accresciuto e della notorietà del marchio per il tramite di elementi probatori reperibili online, è necessario dimostrare le effettive interazioni online che coinvolgono il marchio, non essendo sufficiente la prova della mera presenza dello stesso in Internet. Tra i dati rilevanti figurano pertanto i dati relativi alla distribuzione geografica dei visitatori dei siti web, alle pagine consultate durante le visite, alla durata delle visite e, ancora, alle operazioni effettuate dagli utenti.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “La valenza probatoria degli screenshot ai fini della divulgazione di un disegno o modello comunitario”.

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