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È stato definitivamente approvato il disegno di legge n. 1134 di riforma del Codice della Proprietà Industriale (“c.p.i.”) con il voto finale della Camera dei Deputati il 18 luglio scorso. Tra le novità principali spicca il rafforzamento della tutela delle DOP e delle IGP con l’introduzione del divieto di registrazione di marchi evocativi, usurpativi o imitativi delle DOP e delle IGP protette ai sensi della normativa statale o dell’Unione europea, inclusi gli accordi internazionali di cui l’Italia o l’Unione europea sono parte.

Con questa ampia formulazione si allargano gli impedimenti assoluti alla registrazione dei marchi, impedimenti che abbracciano anche i prodotti e/o i servizi differenti dal prodotto tutelato, confermando così la natura delle DOP e delle IGP come strumenti di public policy (nel contesto dello sviluppo rurale e dell’agricoltura) e come diritti collettivi degli operatori agricoli.

La nuova formulazione dell’articolo 14, comma 1, lettera b), c.p.i. ora recita: Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa: i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi, ovvero sulla tipologia di marchio, nonché i segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette in base alla normativa statale o dell’Unione europea, inclusi gli accordi internazionali di cui l’Italia o l’Unione europea sono parte (evidenziazione aggiunta).

L’articolo 14 in esame già prevedeva il divieto di registrazione dei segni esclusi dalla registrazione, conformemente alla legislazione dell’Unione europea o dello Stato o ad accordi internazionali in materia di cui l’Unione europea o lo Stato è parte, relativi alla protezione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche al comma 1, c-bis), introdotto dal decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, con il limite che dovesse trattarsi di prodotti dello stesso genere. La formulazione della presente norma abbraccia anche i prodotti e/o i servizi differenti dal prodotto tutelato in linea con l’ampia tutela prevista nei casi di divieto di uso di una DOP/IGP.

L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) avrà così un ruolo importante nell’impedire la registrazione di marchi commerciali che includono una DOP/IGP o un termine evocativo della stessa anche per prodotti e/o servizi diversi dal prodotto tutelato. In ogni caso, qualora l’UIBM non emette un provvedimento di rifiuto, il Consorzio incaricato di tutelare la DOP o l’IGP o, se questi non siano ancora stati costituiti, il MIPAAF (Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste), quale autorità nazionale competente per le denominazioni di origine protette e per le indicazioni geografiche protette agricole, alimentari, dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose, potrà proporre opposizione, ai sensi del modificato articolo 177, comma 1, lettera d-bis), c.p.i., nonché un’azione di nullità sempre avanti all’UIBM, ai sensi dell’articolo 184-bis, comma 3, lettera a), c.p.i. (possibilità quest’ultima introdotta il 29 dicembre 2022, in alternativa all’azione giudiziaria).

Ne consegue che, oltre al ruolo fondamentale finora svolto dai nostri Tribunali, che a più riprese hanno annullato registrazioni italiane di marchi confliggenti con le DOP o le IGP – basti pensare alle sentenze con cui è stata dichiarata la nullità delle registrazioni italiane di marchio “Champagnerie Malafemmena” per servizi di ristorazione (Tribunale di Milano n. 8951/2017), “Champagne & Co.” per servizi di vendita di vini (Tribunale di Brescia n. 19694/2013), entrambi annullate perché in violazione della DOP “CHAMPAGNE” e ancora la registrazione di marchio “la pasta di Franciacorta” per pasta (Tribunale di Milano n. 9101/2015) annullata perché in violazione della DOP “FRANCIACORTA” – ora, grazie all’ampia formulazione del nuovo articolo 14, comma 1, lettera b), c.p.i., la tutela delle DOP e delle IGP contro i marchi confliggenti risulta decisamente rafforzata.

La presente modifica è stata applaudita dai Consorzi, che sostengono lo sviluppo delle DOP e IGP attraverso una continua attività di salvaguardia e valorizzazione delle eccellenze italiane, in un contesto economico in continua evoluzione e di una normativa UE in attesa di una riforma imminente.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “Natura e funzione delle DOP sotto i riflettori nella regolamento UE sulle indicazioni geografiche

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