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L’AGCOM ha adottato all’unanimità le linee guida relative ai reclami predisposti dai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online in relazione ai contenuti rimossi per violazione del diritto d’autore e il regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra prestatori e utenti.

A seguito di una consultazione pubblica, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (“AGCOM”) ha approvato, con delibera n. 115/23/CONS che dà esecuzione all’art. 102-decies della Legge sul diritto d’autore (Legge n. 633/1941), le linee guida (Allegato A) relative ai meccanismi di reclamo che devono essere predisposti dai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online per permettere agli utenti di contestare le decisioni di disabilitazione e rimozione di contenuti segnalati come violazioni di diritto d’autore (le “Linee Guida”). Con la stessa delibera, è stato adottato anche il regolamento (Allegato B) concernente la risoluzione delle controversie tra prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e utenti.

L’AGCOM ha, inoltre, pubblicato il modello di istanza per la presentazione del ricorso per la risoluzione delle controversie tra utenti e prestatori innanzi all’Autorità ai sensi del Regolamento. In particolare, possono avviare la procedura di risoluzione delle controversie gli utenti che abbiano già esperito il meccanismo di reclamo per la contestazione della decisione di disabilitazione dell’accesso o di rimozione di specifiche opere o di altri materiali da questi caricati di cui all’art. 102-decies, comma 2, della legge sul diritto d’autore.

La delibera in esame rappresenta il secondo provvedimento dopo il regolamento sull’equo compenso di cui alla delibera n. 3/23/CONS adottato dall’AGCOM in attuazione della Direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d’autore e sui diritti connessi (la “Direttiva”).

Con il recepimento della Direttiva, sono stati introdotti nella LEGGE SUL DIRITTO D’AUTORE gli artt. 102-sexies – 102-decies, i quali dettano specifiche previsioni applicabili ai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online concernenti le modalità di verifica delle richieste di disabilitazione o rimozione dei contenuti condivisi online sottoposte dai titolari dei diritti.

In particolare, l’art. 102-decies, comma 2, della legge sul diritto d’autore ha affidato all’Autorità il compito di adottare apposite linee guida finalizzate a dettare i criteri affinché i meccanismi di reclamo predisposti dai prestatori siano ispirati ai principi di celerità ed efficacia. Secondo tale disposizione, le richieste di rimozione dei contenuti devono essere soggette a verifica umana e immediata comunicazione deve essere data agli utenti circa la disabilitazione o rimozione dei contenuti.

In linea con ciò, le Linee Guida individuano i criteri e i principi generali cui i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online devono uniformarsi affinché siano messi a disposizione dei propri utenti meccanismi di reclamo celeri ed efficaci contro la rimozione o la disabilitazione di contenuti per violazione del diritto d’autore. Nel corso della procedura di reclamo, che si deve svolgere con modalità chiare e trasparenti, l’utente deve poter contestare la decisione assunta dalla piattaforma in merito alla rimozione e disabilitazione dei contenuti. La piattaforma deve comunicare le ragioni per cui ha agito, specificando altresì i motivi e le ragioni addotte dai titolari dei diritti o da altri soggetti legittimati alla richiesta.

Ai sensi dell’art. 102-decies, comma 4, della legge sul diritto d’autore, l’Autorità è competente a decidere sui ricorsi degli utenti aventi a oggetto la decisione adottata dalla piattaforma nell’ambito del meccanismo di reclamo di cui all’art. 102-decies, comma 2, della legge sul diritto d’autore.

Non rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento i ricorsi avverso le decisioni sul reclamo adottate da soggetti che, ai sensi dell’art. 102-sexies, comma 2, della legge sul diritto d’autore, non rientrano nella definizione di “prestatore di servizi di condivisione di contenuti online”, ovverosia i soggetti che danno accesso alle enciclopedie online senza scopo di lucro, ai repertori didattici o scientifici senza scopo di lucro, nonché le piattaforme di sviluppo e di condivisione di software open source, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, i prestatori di mercati online, di servizi cloud da impresa a impresa e di servizi cloud che consentono agli utenti di caricare contenuti per uso personale, salvo che il mercato online o il servizio cloud consenta di condividere opere protette dal diritto d’autore tra più utenti.

A seguito del reclamo, l’utente può quindi impugnare la decisione adottata dalla piattaforma davanti all’AGCOM, che deciderà sulla fondatezza della decisione assunta dal prestatore di servizi di condivisione di contenuti online secondo quanto disposto dal Regolamento.

Tra le altre cose, il Regolamento ha previsto un periodo di deposito del ricorso entro 90 giorni (i) dalla data di comunicazione della decisione sul reclamo da parte del prestatore o (ii) decorso il termine ultimo per l’assunzione della decisione stessa, come indicato nelle condizioni generali di servizio del prestatore.

Il ricorso deve essere presentato utilizzando e compilando in ogni sua parte, a pena di irricevibilità, il modello di istanza di cui sopra specificando determinate informazioni, tra cui l’eventuale procura speciale conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata e il contenuto caricato dall’utente oggetto della decisione di reclamo.

In ogni caso, è fatta salva la possibilità per gli utenti di ricorrere all’autorità giudiziaria per contestare la decisione assunta dal prestatore di servizi di condivisione online, che tuttavia esclude l’opportunità di avviare il procedimento davanti all’AGCOM.

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Autrici: Arianna Angilletta e Chiara D’Onofrio

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