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Con il recente Decreto Legislativo 7 marzo 2023 n. 26, l’Italia ha finalmente recepito la Direttiva Omnibus, introducendo, tra le altre, nuove regole per indicare il prezzo dei prodotti in vendita. Tali novità sono  applicabili dal 1° luglio scorso e, già nei primi mesi, hanno impattato significativamente il mondo del retail, soprattutto in occasione di saldi, promozioni e sconti sul prezzo.

Il recepimento della Direttiva Omnibus in Italia

Nel mondo delle vendite sia in negozio sia online, la Direttiva Omnibus (UE) 2019/2161 segna una svolta significativa nella protezione garantita ai consumatori, modificando quattro direttive esistenti, quali la Direttiva 93/13/CEE sui contratti di consumo, la Direttiva 98/6/CE relativa alla protezione dei consumatori nei confronti delle indicazioni sui prezzi dei prodotti, la Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali e la Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori.

Se la nuova normativa introduce obblighi maggiori per tutte le aziende in materia di trasparenza nella classificazione e nel posizionamento dei beni e servizi offerti, di diritto di recesso e rimedi a disposizione dei consumatori in caso di condotta illecita delle aziende, il settore della moda è stato fortemente colpito dalle neo-introdotte disposizioni sulle indicazioni del prezzo al pubblico, nonché sulle eventuali riduzioni, promozioni o sconti applicati.

Più nello specifico, le disposizioni sull’indicazione dei prezzi contenute nella Direttiva Omnibus sono state introdotte in Italia con il nuovo art. 17-bis del Codice del Consumo che, applicandosi alle vendite sia online che in negozio, prevede essenzialmente quanto segue:

Ogni annuncio di riduzione del prezzo deve indicare il prezzo precedente del bene, ossia il prezzo più basso applicato dal professionista nei 30 giorni precedenti.

 

Nel caso di riduzioni del prezzo progressive, operate senza interruzioni nella medesima campagna vendite, il prezzo precedente da indicare è il prezzo originario, senza la prima riduzione di prezzo.

 

Sono esclusi dall’ambito di applicazione della norma, i beni deteriorabili o che possono scadere rapidamente, o i prodotti immessi nel mercato da meno di 30 giorni nel caso dell’utilizzo dei prezzi di lancio.

 

Riprendendo la lettera dell’art. 2 della Direttiva Omnibus, il nuovo art. 17-bis del Codice del Consumo ha mantenuto un ampio margine di interpretazione, rappresentando per alcuni mesi una grossa incognita per le case di moda e i professionisti del settore. Se infatti da una parte la  norma impone obblighi di maggiore trasparenza alle aziende che operano nel mondo del retail, dall’altra non ne precisa l’ambito di applicazione né le modalità con cui i venditori sono tenuti a mostrare i ribassamenti del prezzo dei propri prodotti, creando confusione nel settore.

Per tale ragione, è dapprima intervenuta la Commissione Europea con una serie di orientamenti in merito all’applicazione del nuovo regime sugli annunci di riduzione del prezzo, e poi, poco prima dell’entrata in vigore del sopracitato art. 17-bis, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (cd. MIMIT), con le proprie FAQ. Quest’ultimo, in particolare, ha chiarito, tra le altre cose che:

  • la recente normativa si estende a tutti gli annunci che suggeriscono ai consumatori una diminuzione del prezzo di un particolare articolo in vendita su un e-commerce o in un negozio fisico, rispetto al prezzo precedentemente applicato al medesimo prodotto nello stesso canale di vendita. In tale definizione, rientra qualsiasi tipo di comunicazione pubblicitaria che metta in rilievo un vantaggio economico o un potenziale risparmio associato all’acquisto di un determinato articolo durante un certo periodo temporale;
  • il prezzo precedente, utilizzato come riferimento per gli annunci di riduzione del prezzo, deve essere inteso come il prezzo più basso applicato a un bene offerto in vendita ai consumatori nei 30 giorni precedenti in un particolare canale di vendita, dovendosi pertanto distinguere il prezzo praticato nell’esercizio fisico da quello applicato allo stesso bene sull’e-commerce del medesimo professionista. Tale prezzo precedente rappresenta ogni tipologia di offerta al pubblico, indipendentemente dalla durata di tale offerta (quindi, vale anche per i prezzi applicati per brevissimi periodi di tempo, come in caso di promozioni giornaliere);
  • nel caso di riduzioni progressive nel contesto della medesima campagna promozionale (e., le riduzioni che vedono un progressivo aumento della percentuale di sconto senza interruzioni temporali), il “prezzo precedente” da indicare è quello originario di partenza della campagna, ossia il prezzo più basso del prodotto nei 30 giorni precedenti l’inizio della campagna di vendita promozionale; e
  • l’art. 17-bis del Codice del Consumo regola esclusivamente la vendita di beni e non si applica alla fornitura di servizi, anche online.

Il MIMIT ha altresì precisato che, in aggiunta alla disciplina prevista dall’art. 17-bis del Codice del Consumo, potrebbe trovare applicazione anche la disciplina in materia di pratiche commerciali scorrette laddove l’indicazione del prezzo o della sua riduzione sia ingannevole, inserendosi pertanto in una più ampia condotta suscettibile di pregiudicare il comportamento economico del consumatore, in contrasto con il requisito della diligenza professionale previsto dal Codice del Consumo.

Questo può accadere anche qualora eventuali azioni intraprese nell’ambito di campagne promozionali in cui sono previsti ribassamenti e sconti, pur non rilevando di per sé quali annunci di riduzione di prezzo ai sensi dell’articolo 17-bis, risultino ingannevoli rispetto alle indicazioni di prezzo (ma riguardino aspetti diversi dai ribassamenti) e circa l’esistenza di uno specifico vantaggio di prezzo che però non rileva. Ne è un esempio, la prassi di alcuni brand di pubblicizzare degli sconti apparentemente ingenti, in quanto calcolati su un prezzo base diverso da quello effettivamente applicato nei punti vendita o online.

L’impatto sul settore della moda

L’impatto della Direttiva Omnibus, e della successiva introduzione dell’art. 17-bis nel nostro ordinamento è stato significativo in quanto ha richiesto un forte impegno da parte delle aziende operanti nel settore della moda al fine di conformare le loro pratiche in materia di prezzi e sconti alle nuove regole. Molti brand hanno infatti dovuto rivedere le loro strategie di marketing e i loro sistemi di pricing per allinearsi con il nuovo art. 17-bis, come nel caso delle promozioni applicate durante il periodo del Black Friday o degli sconti effettuati nel periodo dei saldi.

Questo in quanto, in qualsiasi caso di dichiarazioni promozionali da parte del professionista che annunciano una riduzione del prezzo, ora è necessario indicare in maniera chiara e trasparente, oltre che la percentuale di sconto secondo le regole già in vigore, il prezzo più basso applicato negli ultimi 30 giorni ai sensi del neo-introdotto art. 17-bis.

In caso di inadempimento a tale dictum normativo, infatti, i brand rischiano le sanzioni amministrative previste dal Codice del Consumo (come da ultimo innalzate dalla stessa Direttiva Omnibus), anche in materia di pratiche commerciali scorrette laddove il prezzo più basso non sia indicato in maniera chiara e trasparente, che possono arrivare fino al 4% del fatturato annuo dell’azienda nello Stato membro interessato. A questo si aggiunge poi un danno reputazionale per il brand che risulti adottare pratiche ingannevoli verso i consumatori.

Su di un simile argomento, può essere di interesse anche l’articolo “Decreto di attuazione della Direttiva Omnibus: Cosa cambia per le vendite online?

Autrici: Deborah Paracchini e Enila Elezi

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