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La straordinaria diffusione di sistemi di intelligenza artificiale c.d. generativa pone una serie di problematiche legali, tra cui il duplice problema della tutelabilità dell’output realizzato da sistemi di AI e della responsabilità nel caso in cui tali opere risultino lesive di diritti di terzi.

Tali tematiche pongono la nostra società dinanzi a essenziali questioni di ordine etico prima ancora che giuridico e le scelte che verranno fatte dai legislatori nazionali in questo ambito andranno ad incidere profondamente sul tessuto economico e sociale dei prossimi decenni.

In proposito, si può anzitutto osservare che l’output generato dai sistemi di AI può assumere le forme più disparate: si può giungere ad immagini partendo da semplici descrizioni testuali, ma anche a suoni, video o grafici partendo da insiemi di dati. Peraltro, non infrequentemente tali output sono frutto di una creazione autonoma dell’AI, senza che vi sia alcun intervento umano. Di recente, opere generate da sistemi di AI hanno persino ricevuto riconoscimenti prestigiosi: ad esempio, il corto “The Crow” ha vinto il premio della giuria al Cannes Short Film Festival e, secondo quanto riportato dal New York Times, un’opera d’arte generata da AI ha vinto il concorso artistico annuale della Colorado State Fair.

La titolarità del diritto d’autore su opere realizzate da AI: normativa italiana ed extra-UE

Tuttavia, sotto il profilo giuridico, la questione si rivela molto più complessa dell’attribuzione di un premio. Senza alcuna pretesa di esaustività, attesa la complessità della questione, possiamo qui evidenziare che a oggi – fatte salve alcune eccezioni – la maggior parte delle normative nazionali, anche extra-europee, tende a non riconoscere la titolarità del diritto d’autore su opere dell’ingegno realizzate da macchine.

Le sole giurisdizioni che prevedono espressamente la tutela di opere generate da computer sono Hong Kong, India, Irlanda, Nuova Zelanda, Sud Africa e Regno Unito. In particolare, in quest’ultimo caso, il Copyright Designs and Patent Act del 1988 prevede che la titolarità del diritto d’autore su un’opera realizzata da macchina dotata di AI sia attribuita al soggetto che ha organizzato le funzioni della macchina sì da permettere a quest’ultima di generare l’opera.

Uno dei maggiori argomenti a favore del riconoscimento della protezione al contenuto creato da sistemi di AI è infatti l’investimento di risorse economiche e non che confluisce nello sviluppo e addestramento degli algoritmi che li compongono. In altri termini, garantire tutela al contenuto prodotto dall’AI permetterebbe indirettamente di tutelare anche gli investimenti significativi fatti dagli operatori del mercato.

Alcuni commentatori hanno però osservato che tale approccio sarebbe più simile al riconoscimento di diritti connessi, come quelli dei produttori dei fonogrammi, invece che di una tutela autorale vera e propria. Del resto, per aversi protezione ai sensi del diritto d’autore molte normative nazionali richiedono un contributo di origine umana (in Italia, la L. n. 633/1941 – c.d. Legge sul diritto d’autore – parla espressamente di “lavoro intellettuale”; la disciplina americana sul copyright è limitata alla tutela delle “concezioni intellettuali originali dell’autore”, e così via). Trattandosi comunque di discipline precedenti allo sviluppo di sistemi di AI sofisticati come quelli attuali, non mancano zone grigie e difficoltà interpretative, che verosimilmente costituiranno terreno fertile per possibili contenziosi.

Stati Uniti e Italia: due orientamenti contrastanti sulla tutela copyright dell’opera creata tramite AI

Questi primi mesi del 2023 ci hanno già dato la possibilità di osservare due casi, l’uno americano e l’altro italiano, da cui emergono due orientamenti contrastanti sulla tutela copyright dell’opera creata con l’ausilio degli strumenti di AI.

Da un lato, infatti, lo U.S. Copyright Office ha recentemente annullato un certificato di registrazione precedentemente concesso alla graphic novel “Zarya of the Dawn”, in quanto l’autrice del fumetto, Kristina Kashtanova, aveva utilizzato un noto software di generazione di immagini per creare la sequenza di disegni che componeva il fumetto.

Nella lettera inviata dallo U.S. Copyright Office veniva chiarito che Kristina Kashtanova “è l’autrice del testo dell’opera nonché della selezione, del coordinamento e della disposizione degli elementi scritti e visivi dell’opera. Ciò è protetto dal diritto d’autore. Tuttavia, come discusso di seguito, le immagini dell’opera generate dalla tecnologia […] non sono prodotto di un autore umano”. Pertanto, posto che solo alcuni elementi dell’opera erano suscettibili di tutela tramite copyright ai sensi del diritto americano, che protegge solo “i frutti del lavoro intellettuale”, l’ufficio ha ritenuto di annullare il certificato originale di registrazione, emettendone uno nuovo relativo al solo materiale effettivamente creato dall’autrice.

In Italia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha trattato, seppur in via incidentale, il tema della tutelabilità di un’opera creata con l’ausilio di un software. La vertenza prendeva le mosse dall’utilizzo da parte di RAI dell’immagine di un fiore digitale reperita sul web come fulcro della scenografia di Sanremo 2016, senza aver ottenuto l’autorizzazione dell’autrice

L’emittente aveva proposto ricorso per Cassazione sostenendo, tra l’altro, che la Corte di Appello avrebbe erroneamente qualificato come opera dell’ingegno una immagine generata da un software e non attribuibile a una idea creativa della sua supposta autrice. Contrariamente a quanto concluso dallo U.S. Copyright Office, la Corte di Cassazione ha precisato che l’utilizzo di un software è compatibile con l’elaborazione di un’opera dell’ingegno, con la precisazione che in simili casi il tasso di creatività andrebbe scrutinato con rigore, al fine di poter verificare caso per caso se e in quale misura l’utilizzo dello strumento assorbe o sostituisce l’elaborazione creativa dell’artista. In altri termini, la Cassazione non esclude che le opere generate con un software o altri meccanismi informatici possano essere suscettibili di tutela autorale. Pertanto, qualora il sistema di AI sia considerato un mero strumento tramite cui un soggetto umano crea opere, stando a tale impostazione, il contenuto potrebbe essere comunque considerato espressione dell’attività intellettuale e della personalità del suo autore.

Plagio e contraffazione: la tutelabilità di opere create da AI ispirate o derivate da opere preesistenti

Ciò premesso, veniamo ora al secondo profilo, ossia l’ipotesi che un’opera dell’ingegno creata da AI risulti plagio o contraffazione di un’altra opera preesistente.

Una simile questione si è già posta dinanzi ai tribunali americani. In particolare, a gennaio 2023, le artiste Sarah Andersen, Kelly McKernan e Karla Ortiz hanno promosso una class action volta a contestare la legalità di alcuni software generatori di immagini in quanto, secondo la prospettazione del trio, tali sistemi di AI avrebbero attinto, per finalità di “training”, a miliardi di immagini e fotografie, tra cui le proprie, senza il consenso delle legittime titolari. I profili di illegittimità prospettati dalle artiste non si limitano alle modalità di apprendimento delle AI, ma si estendono anche agli output da esse generati, che rifletterebbero lo stile e le caratteristiche delle loro opere.

Sotto questo profilo, diviene rilevante la questione della tutelabilità delle opere ispirate o derivate da altre e del loro rapporto con l’opera originaria. Tale tematica non è certamente una novità e – soprattutto in campo artistico – può presentare rilevanti margini di incertezza.

L’ordinamento italiano dedica spazio a questa tipologia di opere all’art. 4 della Legge sul diritto d’autore, che protegge le elaborazioni di un’opera, senza che i diritti spettanti sull’opera originaria vengano pregiudicati. L’art. 7 della stessa legge, al comma 2, aggiunge che si considera come autore delle elaborazioni l’elaboratore stesso entro i limiti del proprio lavoro. Inoltre, l’art. 18 della Legge sul diritto d’autore prevede il diritto esclusivo di elaborazione spettante all’autore, il quale comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell’opera previste nell’art. 4, comportando la necessità del consenso dell’artista dell’opera originaria ad ogni successiva elaborazione creativa.

Ne discende che l’opera derivata godrà di autonoma tutela prevista dal diritto d’autore, in quanto elaborazione creativa, sempre che sia stata autorizzata dall’autore dell’opera originaria. Al contrario, non è necessaria autorizzazione nell’ipotesi in cui la nuova opera configuri una parodia, concetto che deve essere inteso in senso ampio, in quanto la giurisprudenza italiana ha chiarito che le opere parodistiche, burlesche o ironiche, e in generale le opere che rivisitano un’opera altrui, sono tali nella misura in cui mutano il senso dell’opera parodiata, così da assurgere al ruolo di opera d’arte indipendente e come tale degna di autonoma tutela. Per giungere a tale risultato occorre quindi considerare di volta in volta l’opera derivata nel suo complesso e valutare se, pur ispirandosi a quella originale, se ne discosti per trasmettere un messaggio diverso.

Quando l’attività modificativa avviene ad opera di sistemi di AI la questione si complica ulteriormente. Da un lato, torna il tema della tutela autorale di un’opera generata da AI, che impone di chiedersi se l’attività di una macchina possa effettivamente qualificarsi come “elaborazione creativa”, specialmente quando manca qualsiasi contributo umano. Dall’altro lato, in linea di principio, parrebbe difficile ipotizzare un’opera parodistica realizzata da AI, in quanto si dovrebbe ammettere che essa è in grado – da sola – di mutare il significato di un’opera preesistente. Se così fosse, saremmo di fronte a sistemi di AI dotati di capacità critica e, dunque, definibili a tutti gli effetti senzienti.

Su un simile argomento può essere di interesse: “La tutela dei prompt nei sistemi di intelligenza artificiale generativa”.

Autrici: Chiara D’Onofrio e Lara Mastrangelo

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