by

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (“CGUE”) si è recentemente espressa in tema di diritto di accesso ai  dati ai sensi del GDPR, sancendo che questo debba essere a titolo gratuito e che all’interessato venga consegnata una riproduzione fedele ed intelligibile.

La lite ha avuto origine in Germania, tra una paziente e la sua dentista. In particolare, in seguito alle cure ricevute, la paziente, sospettando che fossero stati commessi errori durante il trattamento somministratole, decide di richiedere alla dentista una prima copia della sua cartella clinica a titolo gratuito. La dentista, tuttavia, accetta di consegnare tale documentazione, ma solo dietro il pagamento di un corrispettivo, come previsto dalla normativa tedesca. La paziente, sostenendo il suo diritto a ricevere la documentazione a titolo gratuito, propone ricorso contro la dentista.

La questione è giunta quindi di fronte alla CGUE, alla quale il giudice del rinvio ha posto tre questioni, di cui due particolarmente rilevanti, in particolare: (i) se l’obbligo di fornire all’interessato una prima copia dei suoi dati personali oggetto di trattamento a titolo gratuito grava sul titolare anche qualora il motivo della richiesta sia estraneo a quelli previsti dal considerando 63 del GDPR (vale a dire per essere consapevole del trattamento e verificarne la liceità) (ii) se, nell’ambito del rapporto medico/paziente, il diritto di ottenere copia dei dati personali oggetto di trattamento implichi la consegna all’interessato dei documenti contenuti nella cartella medica contenenti i suoi dati personali, oppure soltanto una copia di detti dati in quanto tali.

Sulla motivazione per il diritto all’accesso a titolo gratuito

La CGUE si esprime sulla prima questione rilevando innanzitutto come l’articolo 12 paragrafo 5 del GDPR sia inteso a consentire agli interessati di esercitare il proprio diritto di accesso senza alcuna spesa. Per quanto riguarda il considerando 63 del GDPR, viene riaffermato il principio secondo il quale il preambolo di un atto di diritto dell’Unione non ha valore giuridico vincolante e non può essere fatto valere né per derogare alle disposizioni contenute nell’atto e nemmeno per interpretarle in un senso manifestamente in contrasto con la loro funzione. Pertanto, il diritto di accesso previsto dall’articolo 15 del GDPR non può assolutamente essere limitato, attraverso il diniego oppure l’imposizione di un pagamento, a uno dei motivi menzionati nella prima frase del considerando 63 del GDPR, lo stesso vale anche per il diritto di ricevere una prima copia gratuita come previsto dall’articolo 12 paragrafo 5 del GDPR. Il diritto di avere accesso ai propri dati personali, trattati dai titolari, a titolo gratuito deve obbligatoriamente essere concesso anche qualora la richiesta sia motivata da uno scopo estraneo a quello di cui al considerando 63 del GDPR.

Formato dei dati oggetto di istanza d’accesso nell’ambito medico

Per quanto riguarda il formato in cui i dati dovranno essere consegnati all’interessato, la CGUE tiene in particolare considerazione la fattispecie concreta. In ambito medico, difatti, spesso i risultati di esami, pareri terapie o interventi praticati ad un paziente, possono comprendere numerosi dati tecnici. La scelta quindi di consegnare tali dati in una forma sintetica al paziente potrebbe comportare che alcuni dati siano omessi o riprodotti in modo inesatto o, in ogni caso, che la verifica da parte del paziente della loro esattezza e completezza risulti particolarmente difficoltosa. Per cui, sarà necessario, in ambito medico, consegnare al paziente una riproduzione fedele ed intellegibile dell’insieme dei suoi dati personali. Per fare ciò, il medico dovrà fornire all’interessato copia integrale dei documenti contenuti nella sua cartella medica che contengano tali dati, qualora ciò sia necessario per consentire all’interessato di verificarne l’esattezza e la completezza, nonché per garantirne l’intellegibilità.

In conclusione, con tale sentenza la CGUE ha rafforzato ancora di più i diritti degli interessati, nell’ottica quindi di facilitare loro l’esercizio del diritto di accesso. Per ulteriori approfondimenti su quest’ultimo diritto può essere interessante l’articolo “Il Garante privacy svedese sanziona una nota App di streaming per non aver rispettato il diritto di accesso degli interessati”.

(Visited 124 times, 1 visits today)
Close Search Window