L’entrata in vigore di nuove regole europee sulle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali rappresenta un’importante novità a tutela dei produttori e consumatori dentro e fuori l’Unione Europea.
Il Regolamento (UE) 2023/2411 (il “Regolamento”), entrato in vigore il 16 novembre scorso, apre, infatti, le porte alla protezione in Europa come indicazioni geografiche a prodotti artigianali e industriali realizzati in Europa o in paesi extra-Europei e contribuisce a salvaguardare i prodotti di alta qualità e di tradizioni locali e promuove un turismo sostenibile, rafforzando le economie locali, anche delle zone rurali.
Il Regolamento risponde all’esigenza di una normativa europea che tuteli in modo uniforme i prodotti artigianali e industriali, superando i variegati livelli di protezione sinora previsti in diversi Stati Membri dell’Unione. L’architettura di questo nuovo titolo di proprietà industriale ricalca quella delle indicazioni geografiche protette dei prodotti agro-alimentari, vini e bevande spiritose, il cui legame con il territorio è meno forte rispetto a quello delle denominazioni di origine protette.
Oggetto di protezione
Il vetro di Murano, il marmo di Carrara, la porcella di Limoges, le posate di Solingen, il tweed del Donegal, i diamanti di Anversa, gli orologi svizzeri, i sigari cubani sono solo alcuni degli esempi di nomi di prodotti artigianali o industriali europei ed extra-europei proteggibili come indicazione geografica, in quanto prodotti realizzati interamente a mano o con l’ausilio di strumenti manuali o digitali, o ancora mediante mezzi meccanici, con il contributo manuale che costituisce una componente importante del prodotto finito oppure ancora prodotti realizzati in modo standardizzato, anche in serie e mediante l’uso di macchine, che soddisfano tre requisiti cumulativi: (i) il prodotto è radicato o è originario di un luogo, una regione o un paese determinato, (ii) a tale origine geografica è essenzialmente attribuibile una data qualità, reputazione o un’altra caratteristica del prodotto e (iii) almeno una delle fasi di produzione ha luogo in tale zona geografica.
Nel 2013 uno studio della Commissione Europea aveva identificato ben 560 prodotti, che potevano beneficiare di protezione, di cui la stragrande maggioranza in Italia, Francia e Germania nell’ambito delle ceramiche, dei tessuti, delle pietre naturali, delle posate, della gioielleria e del vetro, avvalorando la necessità dell’introduzione di questa nuova forma di tutela.
Il Regolamento apre, inoltre, la possibilità per le indicazioni geografiche di paesi terzi di ottenere tutela nell’Unione Europea ed è un’importante opportunità per i produttori di paesi firmatari dell’Atto di Ginevra di proteggere e valorizzare i propri prodotti locali nel mercato europeo.
Richiedenti
I soggetti che possono presentare la domanda di registrazione del nome del prodotto artigianale o industriale sono le associazioni di produttori o, se ne sussistono i requisiti, un singolo produttore.
In prima istanza la domanda è presentata all’autorità nazionale competente. Ottenuta l’approvazione del disciplinare, del documento unico e della documentazione di accompagnamento e superato il periodo di opposizione, l’autorità nazionale trasmette la domanda all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) per la seconda ed ultima fase di esame.
L’EUIPO è responsabile anche per l’esame delle domande presentate da paesi extra-europei se il prodotto in questione gode di protezione nel Paese di origine.
Nel caso di un prodotto originario di una zona geografica transfrontaliera, vari richiedenti, di diversi Stati membri, di Stati membri e paesi terzi o di paesi terzi, possono presentare domanda congiunta di registrazione di un’indicazione geografica relativa a tale prodotto.
Le domande potranno essere presentate a decorrere dal 1° dicembre 2025 e questo lasso di tempo è necessario per consentire ai produttori di verificare se i propri prodotti soddisfano i requisiti per ottenere il riconoscimento come indicazione geografica e verificare l’esistenza di eventuali marchi ostativi.
Benefici e tutela
Ottenuta la registrazione, i benefici sono molteplici: i consumatori avranno una garanzia di autenticità dei prodotti artigianali e industriali contrassegnati dal simbolo blu e giallo che riporta le parole “Indicazione Geografica Protetta”, con un impatto economico positivo anche sulle micro, piccole e medie imprese, sull’occupazione, sullo sviluppo e sul turismo nelle regioni rurali e meno sviluppate.
Inoltre, le indicazioni geografiche godranno del medesimo grado elevato di tutela di cui godono le indicazioni geografiche dei prodotti agro-alimentari, vini e bevande spiritose e, quindi, di tutta la giurisprudenza e gli orientamenti che si sono sviluppati avanti il Tribunale dell’Unione Europea, gli uffici marchi e i Tribunali nazionali.
In particolari, questi titoli saranno protetti, (i) da qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto dello stesso per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano paragonabili, (ii) da utilizzi che sfruttino, indeboliscano, svigoriscano o danneggino la reputazione dell’indicazione geografica protetta, nonché (iii) da qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione del nome protetto come indicazione geografica e ancora (iv) da qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o alle caratteristiche essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull’imballaggio, sui materiali pubblicitari, nei documenti o nelle informazioni fornite su interfacce online relative al prodotto, così come l’utilizzo, per il confezionamento del prodotto, di recipienti che possano indurre in errore quanto alla sua origine e, infine, (v) da qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.
Il Regolamento specifica altresì che la protezione si applica anche a qualsiasi uso di un nome di dominio in violazione dell’indicazione geografica e che l’associazione di produttori o qualsiasi produttore autorizzato a utilizzare l’indicazione geografica protetta ha il diritto di vietare a terzi di introdurre merci nell’Unione, nella normale prassi commerciale, senza la loro immissione in libera pratica, quando tali merci, compreso l’imballaggio, provengono da paesi terzi e sono in violazione dell’indicazione geografica.
Considerati i benefici che il riconoscimento come indicazione geografica protetta comporta e l’ampiezza della tutela, i produttori di prodotti artigianali e industriali non possono che trarre vantaggio dall’ottenimento della tutela come indicazione geografica del nome dei loro prodotti.
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