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Dallo scorso 8 dicembre 2023 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di etichettatura dei vini introdotte dal Regolamento (UE) 2021/2117.

Prima dell’entrata in vigore delle norme menzionate, la Commissione UE ha reso disponibili le proprie linee guida, che affrontano le tematiche di maggior rilievo in materia di etichettatura e forniscono le risposte tecniche alle domande ricevute dai servizi della Commissione e discusse con gli esperti degli Stati membri.

Come dichiarato dalla stessa Commissione, con tale documento si “intende aiutare le autorità e le imprese nazionali ad applicare la suddetta legislazione dell’UE”, sulla base della quale sarà obbligatorio inserire, nelle etichette di vini e prodotti vitivinicoli aromatizzati commercializzati nell’Unione Europea: la dichiarazione nutrizionale ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera l), del Regolamento UE n. 1169/2011 e l’elenco degli ingredienti ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento UE n. 1169/2011.

In primo luogo, la Commissione ha subito chiarito che la dichiarazione nutrizionale e l’elenco degli ingredienti devono essere presentati come indicato all’articolo 40, paragrafo 1 del Regolamento delegato UE 2019/33, e quindi:

  • dovranno figurare sul recipiente nello stesso campo visivo delle altre indicazioni obbligatorie;
  • dovranno poter essere lette simultaneamente senza dover girare il recipiente;
  • devono essere apposte in caratteri indelebili ed essere chiaramente distinguibili dall’insieme delle altre indicazioni scritte e dei disegni.

La Commissione ha poi aggiunto, nelle proprie linee guida, che se la dichiarazione nutrizionale e/o l’elenco degli ingredienti sono forniti per via elettronica, il link (codice QR o codice analogo) a tale dichiarazione e/o a tale elenco dovrà necessariamente figurare sull’etichetta nello stesso campo visivo delle altre indicazioni obbligatorie.

Inoltre, più specificamente:

  • se la dichiarazione nutrizionale completa è fornita per via elettronica, il valore energetico che deve figurare sull’imballaggio o sull’etichetta deve essere indicato nello stesso campo visivo delle altre indicazioni obbligatorie;
  • se l’elenco completo degli ingredienti è fornito per via elettronica, le sostanze che provocano allergie o intolleranze devono essere indicate sull’imballaggio o sull’etichetta, ma senza figurare necessariamente nello stesso campo visivo delle altre informazioni obbligatorie (si applica la deroga di cui all’articolo 40, paragrafo 2, del Regolamento delegato (UE) 2019/33).

In materia poi di sostanze allergeniche, la Commissione ha avuto l’occasione di ribadire che tutte le sostanze che provocano allergie o intolleranze presenti nel prodotto finito, anche se in forma alterata, devono essere indicate sull’etichetta.

Ha inoltre illustrato due diverse possibilità di presentazione:

  • se l’elenco degli ingredienti è riportato sull’etichetta, tutte le sostanze che provocano allergie o intolleranze devono essere indicate come ingredienti nell’elenco degli ingredienti. La denominazione della sostanza o del prodotto deve essere evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, ad esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo;
  • se l’elenco degli ingredienti è presentato per via elettronica, tutte le sostanze che provocano allergie o intolleranze devono essere indicate sull’imballaggio o sull’etichetta ad esso apposta. La loro presentazione deve essere preceduta dalla parola «contiene», seguita dalla denominazione delle sostanze o dei prodotti corrispondenti riportati.

Ancora in tema di possibilità di fornire le informazioni riguardanti la dichiarazione nutrizionale e l’elenco degli ingredienti disponibili in via elettronica, la Commissione conferma che il Regolamento così come modificato “prevede che sia la dichiarazione nutrizionale che l’elenco degli ingredienti possono essere forniti «per via elettronica mediante indicazione sull’imballaggio o su un’etichetta a esso apposta». I codici QR sono infatti uno dei metodi possibili per consentire ai consumatori di accedere, mediante indicazione sull’etichetta o sull’imballaggio, alle informazioni elettroniche di cui sopra.

Inoltre, la Commissione ha specificato che “L’articolo 119, paragrafo 5, del regolamento OCM modificato prevede che le informazioni sulla dichiarazione nutrizionale completa e sull’elenco degli ingredienti non figurino insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing e che non siano raccolti né tracciati i dati degli utenti.

In aggiunta a quanto sopra, ha ulteriormente precisato che “la presentazione di queste informazioni obbligatorie nel sito web dei produttori non sembra soddisfare le condizioni di cui all’articolo 119, paragrafo 5, in quanto il sito web di un produttore di vino contiene in genere informazioni pertinenti a fini commerciali o di marketing.”.

Con riferimento poi ai mezzi elettronici o piattaforme su cui vengono inserite le informazioni da fornire ai consumatori, la Commissione ha indicato che questi “dovrebbero fornire le stesse garanzie di quelle esistenti in termini di leggibilità, stabilità, affidabilità, durabilità ed esattezza delle informazioni per tutta la durata di vita del prodotto quando le informazioni sono visualizzate sull’imballaggio o sull’etichetta apposta.”

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