Con un provvedimento pubblicato in data 28 dicembre 2023 (ed a seguito di un parere dell’AGCOM), l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha sanzionato una nota impresa operante nel settore della ristrutturazione edilizia di immobili residenziali per pratiche commerciali scorrette ed ingannevoli, relative in particolare alla diffusione, su alcune piattaforme online, di false recensioni, in violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo.
Con procedimento avviato nel mese di marzo 2023 ed a seguito di istruttoria, l’AGCM ha evidenziato che le condotte della suddetta impresa, iniziate nel 2019, integravano due distinte pratiche commerciali scorrette, sanzionate, infine, per violazione degli articoli 20, co. 2; 21, co. 1, lett. b) e f); e 22 del Codice del Consumo:
- la prima pratica commerciale scorretta era attinente alla diffusione, anche tramite i propri dipendenti e collaboratori, di: (i) false recensioni online; e (ii) un falso dato sulla percentuale dei clienti soddisfatti;
- la seconda pratica commerciale scorretta, invece, riguardava l’applicazione di un costo occulto ai consumatori in caso di acquisto di materiali di finitura per le ristrutturazioni, quando acquisiti dall’impresa stessa presso i suoi fornitori partner.
Particolarmente meritevole di interesse è il primo profilo, sub(i), riguardante la diffusione da parte dell’impresa di false recensioni su piattaforme online.
In merito a tale punto, l’Autorità, innanzitutto, ha escluso ogni rilevanza del numero delle recensioni non autentiche e dei consumatori destinatari delle condotte contestate. Riprendendo alcune pronunce giurisprudenziali, infatti, l’AGCM ha evidenziato che ad essere rilevante è “la mera potenzialità lesiva del comportamento posto in essere dal professionista, indipendentemente dal pregiudizio causato in concreto al comportamento dei destinatari, indotti ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso” (Consiglio di Stato n. 1152 dell’8 febbraio 2021). Pertanto, essendo l’illecito consumeristico un illecito di mero pericolo, non si richiede l’attualità di una lesione agli interessi dei consumatori, quanto che una pratica sia idonea a produrla. Il bene giuridico tutelato “è soltanto indirettamente la sfera patrimoniale del consumatore: in via immediata, attraverso la libertà di scelta si vuole salvaguardare il corretto funzionamento del mercato concorrenziale.” (Consiglio di Stato, 12 marzo 2020, n. 1751).
L’impiego di recensioni online non autentiche risulta essere particolarmente problematico, considerato il loro uso molto frequente nel mondo digitale. Le recensioni, infatti, sono di indubbia utilità per le imprese, non solo rispetto all’obiettivo di promuovere i prodotti ed aumentare le vendite, ma anche in un’ottica di ottenere un miglioramento della propria reputazione. L’AGCM, pertanto, ha ritenuto che la diffusione di recensioni false abbia un impatto molto rilevante, nonché grave ed insidioso, sulle decisioni dei consumatori, che potrebbero essere indotti in errore sulla scelta del professionista a cui affidare la prestazione di un servizio.
Infine, di particolare interesse è la valutazione offerta dall’AGCM in merito alla normativa introdotta di recente a seguito del recepimento della Direttiva Omnibus con il d. lgs. n. 26/2023. Il nuovo art. 23, co. 1 lett. bb-quater, prevede, infatti, che una fattispecie di pratica in ogni caso ingannevole consista nell’”inviare, o incaricare un’altra persona giuridica o fisica di inviare, recensioni di consumatori false o falsi apprezzamenti o di fornire false informazioni in merito a recensioni di consumatori o ad apprezzamenti sui media sociali, al fine di promuovere prodotti.” Tali riferimenti normativi, a parere dell’Autorità, assumono “un indubbio valore interpretativo degli artt. 20 ss., del Codice del Consumo, anche riguardo a condotte precedenti all’entrata in vigore del d. lgs. n. 26/2023 e devono ritenersi meramente ricognitivi di comportamenti ex se palesemente scorretti e dunque già vietati (seppur implicitamente) dalle ampie clausole generali di diligenza professionale ex articolo 20 e del divieto di pratiche commerciali ingannevoli ex articolo 21 del Codice del Consumo”.
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