by

L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (“UIBM”) ha emesso di recente un provvedimento di rifiuto riguardante una limitazione della specifica merceologica di una domanda di marchio collettivo a prodotti conformi al disciplinare di una denominazione di origine protetta, confermando una prassi consolidata dell’ufficio.

Il motivo del rifiuto risiede nell’ulteriore frammentazione e ristrutturazione dei prodotti della classificazione dell’Accordo di Nizza che comporterebbe la limitazione a prodotti conformi al disciplinare di una denominazione di origine protetta.

La posizione dell’UIBM si allinea perfettamente con la sentenza n. 12848/19, in cui la Corte di Cassazione ha respinto una simile limitazione relativa a prodotti DOP, confermando la decisione di rigetto n. 58/2016 della Commissione dei Ricorsi. Questa decisione conferma la coerenza e la correttezza delle pronunce precedenti e sottolinea l’importanza di rispettare la natura e l’ambito della classificazione dei prodotti e dei servizi stabiliti dall’Accordo di Nizza.

La decisione ribadisce anche il principio secondo cui le domande di registrazione di marchi devono fare riferimento a generi merceologici più ampi e non a prodotti specifici, garantendo così coerenza e uniformità nel sistema di registrazione dei marchi.

In conclusione, la decisione dell’UIBM enfatizza l’importanza del rispetto delle regole e delle procedure per la registrazione dei marchi, tutelando l’integrità e la coerenza della Classificazione internazionale di Nizza. Questo approccio favorisce un sistema equo e trasparente che promuove la concorrenza leale e protegge i diritti dei titolari di marchi.

Su un simile argomento potrebbe essere di interesse “La Commissione dei Ricorsi conferma il rifiuto della registrazione del marchio collettivo “SAN CASCIANO”

Autrici: Ginevra Righini e Maria Rita Cormaci

(Visited 129 times, 1 visits today)
Close Search Window