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Il Garante per la protezione dei dati personali ha ritenuto non valido il consenso al trattamento dei dati biometrici perché il titolare del trattamento non ha fornito informazioni sufficienti sul trattamento dei dati e ha limitato la libertà di scelta degli individui.

Il Garante ha avviato un’indagine su un progetto di criptovaluta di una fondazione che offre un’applicazione telefonica in cui gli interessati creano un profilo di identità digitale. Un dispositivo personale che scansiona l’iride e il volto degli interessati può essere utilizzato per creare un’identità “verificata”. In particolare, in cambio del consenso al trattamento dei dati biometrici, agli interessati sono stati offerti token “gratuiti” tramite l’applicazione telefonica.

Il Garante ha disposto un avvertimento nei confronti del titolare del trattamento per mancanza di una base giuridica per il trattamento. Infatti, ha classificato le immagini dell’iride e del volto degli interessati come “dati biometrici” ed ha avvertito che è improbabile che il consenso sia sufficiente come base giuridica che possa giustificare il trattamento in questo caso perché:

  1. il titolare del trattamento non ha fornito informazioni sufficienti sui rischi connessi al trattamento per consentire agli interessati di dare un consenso informato; e
  2. l’impegno a concedere token gratuiti incideva negativamente sulle condizioni del consenso.

Questo provvedimento arriva sulla scia delle contestazioni attualmente pendenti davanti al Garante in merito al modello di business “Pay or Ok” per i cookie di profilazione e alla presunta mancanza di libertà di consenso. Nonostante le indagini siano in corso da tempo, il Garante italiano per la protezione dei dati personali non ha preso una posizione chiara sulla questione, in attesa della posizione ufficiale del Comitato europeo per la protezione dei dati.

Non è possibile sostenere che qualsiasi tipo di vantaggio economico possa viziare la libertà di consenso. Come già sostenuto dal CNIL, è necessario valutare attentamente le circostanze del caso specifico in linea con il principio di responsabilità.

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