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Con la sentenza emessa il 27 febbraio scorso (C-382/21 P) la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (“CGUE”) ha chiarito che solo due categorie di domande anteriori – una domanda di registrazione di un disegno o modello e una domanda di registrazione di un modello di utilità – possono fondare un diritto di priorità a beneficio di una domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario posteriore, e ciò unicamente entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data di deposito della domanda anteriore considerata, ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 sui disegni e modelli comunitari (C-382/21 P, paragrafo 76).

La CGUE ha precisato, altresì, che una domanda internazionale depositata a norma del TCB può fondare un diritto di priorità solo nella misura in cui la domanda internazionale in questione abbia ad oggetto un modello di utilità.

Infatti, in un’interpretazione congiunta delle sezioni A e C dell’articolo 4 della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, la CGUE ha sottolineato che la domanda successiva deve avere lo “stesso oggetto” della domanda precedente, che costituisce la base del diritto di priorità. Inoltre, l’articolo 4, sezione E, della Convenzione di Parigi riconosce che un oggetto può a volte godere di più di una forma di protezione, permettendo così di rivendicare un diritto di priorità per una forma di protezione diversa da quella precedentemente richiesta. Tuttavia, questa disposizione elenca esaurientemente le circostanze in cui ciò può accadere.

In particolare, questa disposizione stabilisce, al suo primo paragrafo, che una domanda di modello di utilità può dar luogo a un diritto di priorità per una domanda di disegno o modello, entro il termine stabilito per i disegni o modelli, cioè sei mesi. Al suo secondo paragrafo, prevede che una domanda di brevetto può dar luogo a un diritto di priorità per una domanda di modello di utilità e viceversa.

La CGUE conclude, quindi, che l’articolo 4 della Convenzione di Parigi non permette di rivendicare la priorità di una domanda di brevetto precedente al momento del deposito di una domanda di disegno o modello successiva. Di conseguenza, tale articolo non stabilisce regole relative al termine concesso al depositante a tal fine. Pertanto, solo una domanda internazionale depositata secondo il TCB riguardante un modello di utilità può dar luogo a un diritto di priorità per una domanda di disegno o modello in virtù di tale articolo 4, e ciò entro il termine di sei mesi.

Ultimo punto da evidenziare è che la CGUE ha chiarito che il diritto di priorità per il deposito di una domanda di disegno o modello comunitario è regolato dall’articolo 41 del regolamento n. 6/2002, norma esaustiva, mentre gli operatori economici non possono fare riferimento direttamente all’articolo 4 della Convenzione di Parigi.

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