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Il 1 ottobre scorso, la Divisione centrale di Milano ha rigettato la richiesta di una nota casa farmaceutica italiana di intervenire, ai sensi della Rule 313 RoP, in un procedimento cautelare pendente tra una società americana e una società coreana, entrambe produttrici di dispositivi medici.

La società istante, distributrice esclusiva dei prodotti della società coreana in asserita contraffazione, era a sua volta parte resistente in un parallelo procedimento cautelare instaurato dalla medesima ricorrente innanzi alla Divisione locale di Milano.

A fondamento della propria richiesta di intervento, la società italiana aveva addotto che una decisione nel procedimento cautelare pendente tra la società statunitense e quella coreana avrebbe inciso sui suoi rapporti contrattuali con quest’ultima, produttrice dei beni distribuiti in Italia, e su quelli con i suoi clienti.

La Corte ha tuttavia respinto la richiesta, rilevando anzitutto che l’intervento dei terzi nei procedimenti cautelari, in ragione della sommarietà e celerità di questi ultimi, può essere consentito solo in casi eccezionali, dovendosi invece evitare iniziative che possano rallentarne il corso.

Ciò premesso, i Giudici hanno in termini più generali evidenziato che, ai sensi della Rule 313 RoP, l’intervento dei terzi in un procedimento, sia esso cautelare o di merito, è di regola concesso a coloro che vantino un interesse giuridico – e non meramente fattuale – nella vertenza. A tal fine, secondo la Corte, il terzo deve dimostrare di essere titolare di una situazione giuridica connessa o dipendente da quella controversa, e che tale correlazione possa comportare una lesione totale o parziale dei propri diritti nel caso in cui la parte in supporto della quale interviene risulti soccombente.

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la richiesta di intervento fosse finalizzata esclusivamente a supportare le tesi di una parte, e che l’interesse dell’istante avrebbe potuto trovare tutela nel procedimento parallelo senza che fosse necessario un suo intervento nel procedimento davanti alla Divisione centrale. Sulla scorta di tali ragioni, la Corte ha dunque rigettato la richiesta.

Sul medesimo tema, ad un solo giorno di distanza dalla pronuncia resa dalla Divisione centrale di Miano, si è espressa peraltro anche la Divisione locale di Monaco. In tale occasione, la Corte ha chiarito che per interesse giuridico ai sensi dell’articolo 313 RoP si deve intendere quell’interesse diretto e attuale (“direct and present”) all’emissione della decisione richiesta dalla parte che l’interveniente intende sostenere, e non solo un interesse indiretto all’esito della causa, dettato da analogie tra la sua posizione e quella di una delle parti.

Sempre in tema di UPC può essere interessante l’articolo: “Applicabilità dell’UPCA alle azioni nazionali di contraffazione: una prima decisione dalla Germania”.

Autori: Massimiliano Tiberio e Camila Francesca Crisci

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