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La Commissione Europea ha recentemente pubblicato la guida “Geographical Indications in the European Union“, un documento di riferimento fondamentale che illustra in dettaglio i requisiti e le procedure per la registrazione delle indicazioni geografiche all’interno dell’Unione Europea. Tale guida fornisce un quadro normativo chiaro e strutturato, consentendo ai produttori di comprendere le modalità di protezione dei loro prodotti attraverso il riconoscimento ufficiale dell’origine geografica.

Le indicazioni geografiche costituiscono un diritto di proprietà intellettuale finalizzato a tutelare il nome di un prodotto la cui qualità, reputazione o caratteristiche peculiari sono strettamente legate alla sua area geografica di origine. Il sistema normativo dell’UE, disciplinato dal Regolamento UE n. 2024/1143, prevede la protezione di prodotti agricoli, alimentari, bevande spiritose e vini. A partire dal 1° dicembre 2025, la tutela sarà estesa anche ai prodotti artigianali e industriali, quali gioielli, tessuti e vetro, ai sensi del Regolamento UE 2023/2411.

La guida della Commissione Europea fornisce un’analisi dettagliata delle tre principali categorie di indicazioni geografiche riconosciute nell’Unione Europea:

  • Denominazione di Origine Protetta (DOP): i nomi di prodotti registrati come DOP sono quelli che hanno i legami più forti con il luogo dal quale provengono.
  • Indicazione Geografica Protetta (IGP): l’IGP sottolinea la relazione fra la regione geografica specifica e il nome del prodotto, quando una qualità specifica, una determinata reputazione o un’altra caratteristica particolare sono essenzialmente attribuibili all’origine geografica.
  • Indicazione Geografica per le bevande spiritose (IG): l’IG protegge il nome di una bevanda spiritosa originaria di un paese, una regione o una località in cui una qualità particolare, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto sono essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica.

Un aspetto centrale trattato nella guida è il processo di registrazione delle indicazioni geografiche. La domanda di registrazione viene solitamente presentata da gruppi di produttori, anche se in casi eccezionali possono farlo singoli produttori o autorità pubbliche. È necessario fornire una dettagliata specifica del prodotto, che comprenda la descrizione, l’area geografica, i metodi di produzione e la tracciabilità. Il processo si articola in due fasi: una nazionale, in cui l’autorità competente esamina e pubblica la domanda permettendo eventuali opposizioni, e una a livello UE, dove la Commissione Europea valuta la richiesta e apre un ulteriore periodo di opposizione prima della decisione finale. A livello internazionale, le IG possono essere protette tramite il Sistema di Lisbona o attraverso accordi bilaterali e multilaterali. Una volta registrato, il nome può essere utilizzato solo dai produttori che rispettano le specifiche del prodotto, garantendo così la qualità e l’autenticità del marchio protetto.

La guida evidenzia inoltre la differenza tra marchi commerciali e indicazioni geografiche. I marchi sono strumenti distintivi utilizzati dalle aziende per identificare i propri prodotti sul mercato, mentre le indicazioni geografiche garantiscono la tutela collettiva di prodotti strettamente legati al territorio di origine e al metodo di produzione.

Per evitare conflitti tra marchi e indicazioni geografiche, la registrazione di un nuovo marchio non sarà concessa se viola i diritti di un’IG già esistente. Analogamente, una richiesta di registrazione di indicazione geografica non potrà essere approvata se interferisce con un marchio registrato in precedenza. Per questo motivo, la Commissione raccomanda ai soggetti interessati a registrare nuovi marchi di effettuare un’accurata verifica nei database ufficiali delle IG e dei marchi registrati.

L’estensione della protezione alle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali rappresenta un passo significativo verso una maggiore tutela del patrimonio produttivo europeo. Questo sistema di tutela offre benefici rilevanti sia ai produttori che ai consumatori, contribuendo a preservare il patrimonio culturale e le conoscenze tradizionali di un territorio, rafforzando il valore commerciale dei prodotti grazie a una certificazione riconoscibile e garantendo trasparenza sull’origine e sulla qualità. Inoltre, costituisce uno strumento essenziale per contrastare la contraffazione, offrendo una difesa efficace contro le imitazioni e tutelando il lavoro dei produttori locali. La gestione collettiva delle indicazioni geografiche favorisce anche una più equa ripartizione dei costi tra i produttori, incentivando pratiche produttive sostenibili e responsabili, che contribuiscono alla valorizzazione del prodotto e alla competitività sui mercati internazionali.

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