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Il secondary ticketing, ossia la rivendita dei biglietti, rappresenta un fenomeno sempre più rilevante nel mercato degli eventi dal vivo, caratterizzato dalla compravendita di titoli di accesso su canali diversi da quelli ufficiali. Queste pratiche sollevano criticità legate all’aumento dei prezzi, alla trasparenza delle transazioni e alla tutela degli acquirenti, che hanno spinto il legislatore ad intervenire al fine di contrastare abusi.

In occasione del Festival di Sanremo 2026, la rubrica “Musica Legalissima” vi accompagna per tutta la settimana con gli approfondimenti delle professioniste del Dipartimento Intellectual Property and Technology di DLA Piper su trend e fenomeni che stanno trasformando il mondo della musica.

Sanremo è sinonimo di musica, ed è in questo periodo che sale la voglia di andare ai concerti degli artisti in gara o anche solo del proprio artista preferito. Tuttavia, al momento dell’acquisto dei biglietti, spesso i consumatori si scontrano con il famigerato bagarinaggio: una pratica tanto scorretta quanto diffusa, che trasforma la semplice passione musicale in una vera e propria corsa ad ostacoli.

Inquadramento normativo

Negli ultimi anni abbiamo assistito all’incremento del fenomeno che vede i biglietti per i concerti scomparire in un lampo e riapparire online a prezzi maggiorati in maniera esponenziale, rispetto al costo di partenza. Per mettere un freno a questi abusi, il legislatore è intervenuto con la legge 11 dicembre 2016, n. 232. Il comma 545 dell’articolo 1 stabilisce che la vendita o qualsiasi forma di collocamento di titoli di accesso agli spettacoli, effettuata da soggetti non autorizzati, è severamente punita con sanzioni che vanno da 5.000 a 180.000 euro. Se la violazione avviene online, si può arrivare alla rimozione dei contenuti o all’oscuramento del sito incriminato.

La ratio della disciplina è quella di contrastare l’elusione e l’evasione fiscale, assicurando e garantendo al contempo la tutela dei consumatori e l’ordine pubblico, attraverso l’imposizione del divieto di svolgere attività di secondary ticketing, ossia attività di rivendita di biglietti svolta al di fuori dei canali debitamente autorizzati, ascrivibili al mercato primario, unicamente preposti alla vendita di biglietti.

L’ambito soggettivo della normativa in questione si riferisce, in via generale, alla vendita o collocamento posti in essere da un “soggetto diverso dai titolari, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi per la loro emissione che a qualsiasi titolo svolgano attività di secondary ticketing”, non distinguendo tra le persone fisiche e giuridiche.

L’ultima pronuncia in materia dell’AGCOM

Recentemente l’AGCOM si è espressa in materia sanzionando una società operante nel settore della compravendita di biglietti con una multa di 4.080.000 euro. Secondo la difesa, tale società si qualificava come semplice agenzia d’affari, limitandosi a prenotare e acquistare titoli di accesso per eventi su incarico di una piattaforma internazionale di rivendita online, agendo in nome e per conto dell’acquirente (un’altra società nota nel settore della compravendita di biglietti).

L’indagine, condotta anche con il supporto della Guardia di Finanza, ha però evidenziato un meccanismo sofisticato di acquisto massivo e successiva rivendita dei biglietti. La società acquistava direttamente dai canali ufficiali utilizzando numerosi account riconducibili al titolare e si avvaleva della collaborazione di punti vendita autorizzati. I biglietti venivano poi rivenduti in modo organizzato tramite una nota piattaforma di secondary ticketing, spesso pubblicando annunci prima ancora dell’acquisto effettivo, potendo contare sulla pronta disponibilità grazie ai collaboratori presso i punti vendita.

Questo sistema ha generato ricavi superiori a 1,6 milioni di euro tramite la piattaforma online, con margini di guadagno molto elevati rispetto al prezzo originario di emissione dei titoli.

L’Autorità ha distinto gli eventi in due categorie: la prima, con 218 eventi, ha ricompreso la rivendita documentata dei biglietti mediante fatture indirizzate alla piattaforma di intermediazione, mentre la seconda, con 190 eventi, il collocamento dei titoli sempre tramite la medesima piattaforma.

Tra gli eventi del primo gruppo figurano, ad esempio, il concerto degli Imagine Dragons del 5 agosto 2023 a Roma e un noto festival musicale tenutosi il 23 settembre 2023 a Milano. Nel secondo gruppo, invece, compaiono eventi come il concerto di Justin Bieber del 31 luglio 2022 a Lucca e quello dei Maneskin del 25 luglio 2024 a Milano.

In conclusione, l’Autorità ha accertato che il legale rappresentante, attraverso la società coinvolta e la collaborazione di punti vendita compiacenti, ha messo in atto un sistema strutturato di “bagarinaggio sistematico e fraudolento”, finalizzato ad aggirare le regole sulla vendita, monopolizzare gli acquisti e rivendere i biglietti sul mercato secondario con profitti illeciti, sfruttando il ruolo di amministratore e la struttura societaria per eludere la normativa vigente.

Il ruolo attivo o passivo dell’hosting provider

Spesso, nelle pronunce in materia, le società sanzionate costruiscono la propria difesa asserendo di svolgere un ruolo di intermediario e di agire in qualità di hosting provider passivo i sensi del Regolamento (UE) 2022/2065 (Digital Services Act).

Tuttavia, a più riprese l’AGCOM ha evidenziato come, nel caso in cui la piattaforma, utilizzando sia risorse umane che tecniche, effettua attività di uso, modifica, indicizzazione, organizzazione, catalogazione, aggregazione, valutazione, e promozione dei contenuti caricati, anche attraverso tecniche di valutazione comportamentale degli utenti per aumentarne la fidelizzazione, determinando l’effetto, in sostanza, di completare e arricchire in modo non passivo la fruizione dei contenuti, deve ravvisarsi una condotta attiva del soggetto sulla base di tali “indici di interferenza”.

In particolare, in una recente pronuncia dell’AGCOM, l’autorità ha sanzionato per 6.600.000 euro una società evidenziando come quest’ultima svolgesse un ruolo attivo nella compravendita di biglietti sul proprio sito. La società utilizzava, modificava e organizzava i contenuti caricati dagli utenti, arricchiva le offerte tramite tecniche di marketing comportamentale, definiva i parametri economici e giuridici delle transazioni e gestiva in modo esclusivo la finalizzazione delle vendite, impedendo il contatto diretto tra inserzionisti e acquirenti. La società tratteneva inoltre una commissione sul prezzo finale, operando il servizio in modo imprenditoriale su scala globale.

In un’altra pronuncia, l’AGCOM ha sanzionato per 12.240.000 euro un’altra nota società operante nel settore della compravendita dei biglietti evidenziando come quest’ultima non si limitasse a svolgere il ruolo di semplice intermediario o hosting provider passivo nella rivendita di biglietti per eventi live. La società gestiva in modo diretto e incisivo tutte le fasi della vendita: dalla registrazione degli utenti, al caricamento e organizzazione delle offerte, fino alla manipolazione delle inserzioni e alla determinazione dei prezzi tramite strategie di “nudging”. Tali attività, secondo la giurisprudenza e le evidenze istruttorie raccolte, dimostrano una condotta attiva e consapevole, finalizzata alla massimizzazione dei profitti, spesso tramite la vendita di biglietti a prezzi maggiorati. Inoltre, dagli approfondimenti istruttori svolti, è emerso come la piattaforma prevedesse l’eventualità che i biglietti intermediati sul sito potessero essere di proprietà della stessa società sanzionata o dei propri dipendenti. Pertanto, alla luce degli elementi acquisiti, l’AGCOM ha rilevato che la società entrasse in giuridico possesso dei biglietti, svolgendo un ruolo attivo nelle transazioni dei suddetti titoli di accesso attraverso una capillare e strutturata rete distributiva.

Conclusioni

Il fenomeno del secondary ticketing, ossia la rivendita non autorizzata dei biglietti di eventi e concerti, continua a rappresentare una delle principali distorsioni del mercato dei live, con effetti negativi non solo per gli artisti e gli organizzatori, ma soprattutto per i consumatori, spesso costretti a fronteggiare prezzi gonfiati, scarsa trasparenza e un’incertezza costante sulla validità dei biglietti acquistati.

Le più recenti pronunce dell’AGCOM riflettono un orientamento sempre più attento al contrasto a tali pratiche: l’Autorità non si limita a sanzionare la rivendita non autorizzata, ma interviene anche laddove le piattaforme online svolgono un ruolo attivo nell’organizzazione, promozione e finalizzazione delle transazioni.

L’evoluzione normativa e giurisprudenziale si muove quindi verso una maggiore responsabilizzazione degli operatori del settore e una tutela più efficace del consumatore, che deve poter accedere a biglietti autentici, a prezzi equi e attraverso canali trasparenti.

Autrici: Enila Elezi e Roxana Mihaela Smeria

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