Uno spot pubblicitario trasmesso durante l’ultimo Super Bowl ha dato origine a un contenzioso promosso avanti alla Superior Court di Los Angeles da un noto regista statunitense nei confronti di una famosa casa automobilistica di lusso. L’azione si fonda principalmente sulle domande di breach of verbal contract e breach of implied-in-fact contract, vale a dire sull’asserita esistenza di un rapporto contrattuale implicito e sul conseguente affidamento maturato in capo al regista. In particolare, l’attore lamenta che l’idea da lui suggerita sarebbe stata utilizzata senza il suo coinvolgimento nella realizzazione dello spot pubblicitario e senza il riconoscimento di alcun compenso.
Le ricostruzioni delle parti
Il regista sostiene che, al fine di ricevere una proposta per la realizzazione dello spot pubblicitario, sarebbe stato contattato dalla casa automobilistica, a cui avrebbe inviato una sequenza di uno dei suoi film come concept da cui prendere ispirazione. La società automobilistica avrebbe apprezzato la direzione artistica suggerita e il produttore del regista avrebbe successivamente confermato l’ingaggio. Visto il budget allocato e le tempistiche richieste, il regista avrebbe da subito mobilitato le proprie risorse per avviare la preproduzione, sospendendo la realizzazione di altri progetti. Dopo qualche settimana, sarebbe arrivata la notizia che l’agenzia pubblicitaria aveva deciso di non ingaggiare il regista.
Secondo parte attrice, la versione finale dello spot pubblicitario avrebbe incorporato elementi da suggeriti dal regista. Inoltre, il contatto diretto con i vertici della casa automobilistica e le successive interlocuzioni avrebbero superato la fase esplorativa tipica delle trattative preliminari, configurando un vero e proprio incarico, seppur non formalizzato per iscritto. In tale prospettiva, l’avvio della preproduzione e l’impegno di risorse operative costituirebbero atti di esecuzione del contratto. La richiesta di risarcimento è di $1.5 milioni.
Le società convenute, parte del gruppo automobilistico, sostengono che il coinvolgimento del regista sia stato limitato a una consultazione preliminare e che non vi sia mai stata accettazione di un’offerta contrattuale, né verbale né implicita. Inoltre, questi sarebbe stato considerato solamente per il ruolo di regista, non per fornire input creativo.
L’orientamento della giurisprudenza californiana
In ambito creativo e pubblicitario, la giurisprudenza californiana ha riconosciuto che la divulgazione di idee può dar luogo al compenso qualora avvenga a determinate condizioni. Le idee, infatti, non sono tutelate ai sensi del diritto d’autore americano: è oggetto di protezione solamente la loro espressione creativa. Tuttavia, qualora sia dimostrata la sussistenza di un implied-in-fact contract, ossia di un accordo desumibile dal comportamento delle parti, la giurisprudenza californiana riconosce la possibilità di ottenere un risarcimento nel caso in cui l’idea sia stata utilizzata senza adeguato compenso, dopo essere stata divulgata in circostanze idonee a far sorgere un’aspettativa di pagamento.
In tal senso, la fondatezza della domanda relativa all’esistenza di un accordo in fatto è determinata dalla condotta delle parti e dalle circostanze del caso, quando tali elementi indicano un’intesa reciproca, anche in assenza di dichiarazioni formali.
La questione dirimente sarà, quindi, stabilire se le comunicazioni intercorse relative allo spot pubblicitario e il comportamento del regista e della casa automobilistica siano sufficienti a dimostrare tale volontà. L’esito del giudizio dipenderà, pertanto, dalla qualificazione giuridica delle interazioni iniziali e dalla capacità di parte attrice di dimostrare che le circostanze del caso hanno superato una mera fase esplorativa, integrando gli estremi di un vincolo contrattualmente rilevante.
L’importanza della fase di negoziazione nei settori creativi
La controversia si colloca in un filone di particolare rilevanza della giurisprudenza californiana relativa al settore dell’intrattenimento, nel quale il confine tra trattativa preliminare e rapporto contrattuale costituisce frequentemente oggetto di contenzioso. Il caso mette in evidenza come, nelle operazioni con particolare rilevanza e diffusione mediatica, l’assenza di una chiara formalizzazione degli incarichi possa esporre a rilevanti rischi giuridici le parti coinvolte nel processo creativo e nelle negoziazioni dei relativi accordi.
In tale contesto, un possibile strumento di prevenzione del conflitto è rappresentato dalla sottoscrizione di accordi di riservatezza che disciplinino espressamente l’uso dei materiali e delle idee condivise in fase negoziale.
La decisione della controversia potrebbe contribuire a definire i criteri di distinzione tra fase esplorativa e vincolo contrattuale, sottolineando ancora una volta la centralità della corretta qualificazione giuridica delle fasi preliminari nei rapporti professionali del settore creativo.
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