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Il Consiglio dell’UE ha emesso delle direttive relative alle nuove policy da adottare per una riforma della proprietà intellettuale.

Lo scorso 10 novembre 2020, il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato delle conclusioni in relazione agli elementi chiave che dovranno caratterizzare le nuove policy dell’Unione Europea in ambito di proprietà intellettuale.

Le conclusioni rappresentano il contributo del Consiglio ai lavori in corso in sede di Commissione relativamente ad un nuovo piano d’azione dell’Unione Europea in materia di proprietà intellettuale, che sarà presentato a breve. Il Consiglio sottolinea la necessità che il sistema di protezione della proprietà intellettuale sia efficiente, trasparente e bilanciato, nonché l’importanza della promozione dell’innovazione e della creatività all’interno dell’Unione Europea.

Da un lato, il Consiglio ha avallato il recente orientamento dell’Organizzazione europea dei brevetti, la quale sostiene la non brevettabilità dei prodotti vegetali o animali che siano stati esclusivamente ottenuti mediante procedimenti essenzialmente biologici. Dall’altro lato, riconosce la necessità di rafforzare i sistemi di protezione delle indicazioni geografiche e sta valutando l’introduzione di un sistema di protezione dei prodotti non agricoli.

Inoltre, sono rilevanti una serie di inviti da parte del Consiglio rivolti alla Commissione. In particolare, (i) quello di intraprendere azioni concrete nella lotta alla contraffazione e alla pirateria, anche coinvolgendo ulteriormente le piattaforme online e hosting provider e (ii) quello di presentare proposte di revisione del quadro giuridico in relazione alla protezione dei disegni e dei modelli industriali.

La revisione di tale quadro giuridico dovrebbe riguardare (i) la complementarietà tra i sistemi di protezione dei disegni e modelli comunitari, nazionali e regionali; (ii) l’accessibilità a tali sistemi, mediante chiarimenti e lo sviluppo di contenuti e requisiti di protezione di disegni e modelli; (iii) le implicazioni dell’uso delle nuove tecnologie; (iv) il transito nel territorio dell’Unione di merci non conformi, anche quando queste non sono destinate ad essere immesse nel mercato europeo; e (v) la protezione delle componenti di prodotti complessi utilizzate ai fini di riparazione ai sensi della legislazione in materia di disegni e modelli.

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