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Il Tribunale di Roma si pronuncia su preuso e validità del marchio di fatto in quanto già conosciuti come il soprannome di un celebre calciatore.

Il Tribunale di Roma, con una sentenza del 6 settembre 2021, ha recentemente dichiarato nullo il marchio “MB45”, registrato nel 2014, nonché illegittimo l’uso del nome a dominio www.mb45.it, in quanto tale sigla è notoriamente conosciuta come il soprannome di un celebre calciatore.

In particolare, nel 2015 il calciatore in questione aveva appreso che un imprenditore umbro, il Sig. Casagrande, aveva ottenuto nel 2014 la registrazione del marchio “MB45” per la classe 25 (abbigliamento, scarpe, copricapo). Ritenendo tale registrazione lesiva dei propri diritti sullo pseudonimo – che, sebbene non fosse registrato, veniva utilizzato da anni – il calciatore, ad esito di un procedimento cautelare iniziato ma perso dal Sig. Casagrande, chiedeva al Tribunale di Roma di dichiarare nullo il marchio “MB45” ai sensi dell’art. 25 del Codice della Proprietà Intellettuale, in quanto identico al precedente segno notorio, e illegittimo l’uso del nome a dominio www.mb45.it registrato dal convenuto. Al contrario, il convenuto contestava il preuso e sosteneva di aver scelto e registrato tale sigla ispirandosi al rimorchiatore della Marina russa Morsokoy Buksir, chiamato appunto “MB45”.

Il Tribunale di Roma, tuttavia, ha concluso che la registrazione del marchio da parte del Sig. Casagrande fosse da considerarsi in contrasto con gli articoli 8, 12 e 25 del Codice della Proprietà Intellettuale. In particolare, il Tribunale ha evidenziato il preuso e la validità della sigla, come uno marchio di fatto, e la sua notorietà quantomeno per il pubblico di riferimento. Questo perché il segno “MB45” era chiaramente riconoscibile dal pubblico calcistico, verosimilmente composto da utenti finali che seguono i canali social del calciatore e sono interessati alle notizie a lui relative. In aggiunta, il Tribunale ha dichiarato la nullità del segno ai sensi dell’art. 19, comma 2 Codice della Proprietà Intellettuale, ritenendo che il Sig. Casagrande fosse in malafede al momento della domanda di registrazione del marchio, avvenuta a pochi giorni dalla diffusione di notizie riguardanti il calciatore e l’uso dello pseudonimo.

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