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La notorietà di un personaggio pubblico può rendere distintivo un segno ed eliminare il rischio di confusione con marchi anteriori simili.

In occasione della recente sentenza T 368/20, il Tribunale dell’Unione europea ha deciso sulla domanda di registrazione di un marchio dell’Unione europea denominativo costituito dal nome completo di una famosa popstar statunitense, annullando la precedente decisione dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

Nello specifico, tale domanda di registrazione veniva depositata nel 2014 dalla compagnia della popstar, che procedeva rivendicando le classi 9, 16, 28 e 41. Tuttavia, poco dopo avverso la stessa proponeva opposizione una società titolare di un marchio anteriore, costituito da un logo corrispondente al cognome della cantante e registrato nelle classi 9 e 20. A fondamento dell’opposizione si poneva l’impedimento relativo alla registrazione di cui all’art. 8, paragrafo 1, lett. b), reg. (UE) 2017/1001, ovverosia il rischio di confusione.

Le ragioni della società opponente venivano riconosciute dapprima dalla Divisione di opposizione – che accoglieva parzialmente l’opposizione – e poi dalla Prima commissione di ricorso dell’EUIPO. In particolare, a fondamento della conclusione della Commissione si ponevano la somiglianza fonetica e visiva dei segni, un livello di attenzione variabile nel pubblico di riferimento, la somiglianza dei prodotti in questione e da ultimo un confronto concettuale neutro.

Tale conclusione è stata poi ribaltata dal Tribunale, che ha ritenuto ammissibile la domanda di registrazione del marchio in questione e annullato la precedente decisione. Secondo il Tribunale, l’EUIPO aveva erroneamente presunto che i consumatori avessero più probabilità di ricordare il solo cognome della cantante – visivamente e foneticamente identico al marchio della controparte – invece che il nome della stessa, senza giustamente ponderare il fatto che si trattasse di un personaggio pubblico di fama internazionale il cui nome completo è soggetto ad una costante esposizione mediatica nei confronti del pubblico di riferimento. Tale circostanza veniva così considerata sufficiente e idonea ad escludere il rischio di confusione posto alla base del procedimento.

La presente decisione – coerente con una tendenza iniziata nel 2018 – conferma che la notorietà di un personaggio pubblico può assurgere talvolta ad elemento in grado di rendere distintivo dei marchi, eliminando il rischio di confusione con un eventuale marchio anteriore e riconoscendo allo stesso una diversa portata concettuale. Sulla base di tale conclusione quindi, persino somiglianze visive e fonetiche tra i segni potrebbero essere ritenute irrilevanti ai fini della registrazione di un marchio UE.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “Somiglianza fonetica tra marchi e rischio di confusione per i consumatori”. 

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