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Importanti novità normative in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti commerciali della filiera agricola e alimentare, e fornire al contempo indicazioni sull’impatto della nuova normativa sulle imprese sono state introdotte tramite il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 198 che vieta le pratiche sleali nel settore agroalimentare.

Abbiamo discusso di questo argomento in un webinar a cui hanno partecipato l’avvocato Enrico Esposito (Capo Ufficio legislativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) e il dottor Angelo Faberi (Direttore dell’ufficio territoriale ICQRF Italia centrale).

Trovate di seguito la registrazione dell’evento

Inoltre, potete riascoltare l’evento in formato podcast di seguito e su Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotify e Audible

Il decreto introduce norme finalizzate a contrastare ed impedire le pratiche commerciali sleali nelle relazioni tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari, definendo le pratiche commerciali vietate, razionalizzando e rafforzando il quadro giuridico vigente per tutelare maggiormente i fornitori e gli operatori della filiera agricola e alimentare rispetto alle suddette pratiche.

Le disposizioni previste dal decreto si applicano alle cessioni di prodotti agricoli ed alimentari da parte di soggetti che siano stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti; sono invece esclusi i contratti con i consumatori.

Il decreto prevede all’articolo 3 disposizioni in materia di contratti di cessione, includendo come elementi essenziali la forma scritta e la durata minima di un anno, salvo eccezioni (ad esempio, per ristoranti, bar e altri pubblici esercizi). Il contratto deve essere stipulato prima della consegna dei prodotti ceduti e deve includere clausole per definire la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, nonché le modalità di consegna e di pagamento.

Inoltre, l’articolo 4 del nuovo testo legislativo comprende un elenco di pratiche commerciali sleali vietate e un elenco di pratiche che possono essere autorizzate solo se concordate da fornitore e acquirente in termini chiari e univoci al momento della conclusione del contratto di cessione. Per citare solo alcuni esempi, tra le pratiche sleali vietate figurano il pagamento in ritardo, l’annullamento di ordini di prodotti deperibili con preavviso breve, la modifica unilaterale delle condizioni di un contratto di cessione, ma anche l’acquisizione, l’utilizzo o la divulgazione illecita di segreti commerciali del fornitore e la minaccia di mettere in atto ritorsioni commerciali nei confronti del fornitore. Dall’altro lato, nella categoria di pratiche commerciali che possono essere ammesse dalle parti, rientrano, ad esempio, la restituzione di prodotti invenduti senza corresponsione di pagamento, la richiesta di pagamento come condizione per l’immagazzinamento, l’esposizione, l’inserimento in listino o per la messa in commercio dei prodotti, la richiesta al fornitore di farsi carico dei costi per il marketing e della pubblicità effettuata dall’acquirente.

L’elencazione delle pratiche commerciali sleali vietate prosegue ulteriormente all’articolo 5, il quale individua alcune specifiche pratiche che possono essere poste in essere dal fornitore o dall’acquirente: un esempio è rappresentato dal divieto di imporre condizioni contrattuali eccessivamente gravose per il venditore (ivi compresa quella di vendere prodotti agricoli e alimentari a prezzi al di sotto dei costi di produzione). Di contro, l’articolo 6 identifica quale concreta attuazione dei principi di trasparenza, buona fede e correttezza nelle relazioni commerciali tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli e alimentari, gli accordi e i contratti di filiera che abbiano durata di almeno tre anni, prevedendo altresì che per la vendita dei prodotti agricoli e alimentari oggetto dei contratti conformi alle buone pratiche commerciali possono essere utilizzati relativi messaggi pubblicitari recanti la dicitura “prodotto conforme alle buone pratiche commerciali nella filiera agricola e alimentare”.

Tra le novità introdotte dal testo del nuovo decreto vi è altresì una precisazione in materia di vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili (articolo 7). Il legislatore ne ammette lo svolgimento solo nel caso di prodotto invenduto a rischio di deperibilità oppure nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate con il fornitore in forma scritta, ferma restando la disciplina generale di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218. In ogni caso, è vietato imporre al fornitore condizioni contrattuali ulteriormente gravanti sullo stesso.

Infine, il Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (ICQRF) è designato quale autorità nazionale di contrasto deputata all’attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni previste, nonché all’irrogazione delle relative sanzioni amministrative. Su questo argomento, potete leggere l’articolo “Come denunciare all’ICQRF le pratiche commerciali sleali nel settore agroalimentare“.

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